Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14225 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. I, 14/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 14/06/2010), n.14225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7222-2008 proposto da:

M.G. (c.f. (OMISSIS)), M.A.

(C.F. (OMISSIS)), ME.AS. (C.f.

(OMISSIS)), ME.GI. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AURELIA 325, presso l’avvocato

CULLA GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato CESARI EMIDIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di AQUILA, depositato il

23/05/2007, n. 51/07 E.R.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato FABIO MASSIMO AURELI, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 23 maggio 2007 la Corte d’appello di l’Aquila dichiarava inammissibile il ricorso L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 3, proposto da M.G., M.A., ME. A. e ME.Gi. nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo, avente ad oggetto lo scioglimento della loro comunione ereditaria, introdotto con atto di citazione notificato il 3 novembre 1982 e definito dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza pubblicata il 10 agosto 2005.

Motivava che il ricorso era stato depositato il 23 febbraio 2007, e quindi ben oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato, in data 12 luglio 2006, della sentenza del giudizio presupposto, notificata il 12 giugno 2006: termine, non sospeso nel periodo estivo, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, perchè di natura sostanziale, con effetto di decadenza, e non processuale.

Avverso il provvedimento proponevano ricorso per cassazione, illustrato con successiva memoria, i sigg. M., deducendo la violazione di legge nell’attribuire natura sostanziale al termine in questione.

Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia.

All’udienza del 5 maggio 2010 il Procuratore generale ed il difensore dei ricorrenti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Come già affermato da questa Corte, tra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, prevede la sospensione del periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche quello entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, unico rimedio per fare valere il diritto stesso.

Ne consegue che la sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass., sez. 1, 29 gennaio 2010, n. 2153; Cass., sez. 1, 11 marzo 2009 n. 5895).

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa costituzione, per un nuovo giudizio ed anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa per un nuovo giudizio alla Corte d’appello di l’Aquila, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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