Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14225 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 12/07/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 12/07/2016), n.14225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.A. e VI.An., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Maria Teresa

Pagano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in

Roma, via Achille Papa, n. 21;

– ricorrenti –

contro

V.B., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale

in calce al controricorso, dall’Avv. Luciano Mennella, con

domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, via Flaminia,

n. 357;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3096/11

depositata in data 12 luglio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 6

giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Maria Teresa Pagano e Luciano Mennella;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per

l’inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con atto di citazione notificato in data 18 febbraio 1999, V.B. conveniva in giudizio i fratelli V.A. e Vi.An., per sentire determinare le rispettive quote di eredità, con riferimento al testamento olografo del padre V. G., deceduto in (OMISSIS). Precisava l’istante che il padre, con il detto testamento, aveva nominato il figlio A. erede universale per alcuni dai beni immobili, aveva lasciato alla figlia An. altri beni immobili e aveva disposto che i due figli, A. e An., corrispondessero al loro fratello B. la quota di legittima in denaro.

L’attore domandava di essere dichiarato erede universale del defunto padre, con la conseguente attribuzione della sua quota, comprensiva degli immobili e di tutte le altre somme di proprietà del defunto, previa ricostruzione della massa ereditaria, aggiungendo al valore degli immobili il loro reddito presunto e quanto era stato rinvenuto nella casa paterna, nonchè la collazione dell’appartamento, parte della massa ereditaria ed in uso alla sorella An..

I convenuti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attrice e la determinazione della quota di legittima spettante al fratello B. in Lire 55 milioni.

2. – Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 427 del 2002, inquadrata nella figura del legato in sostituzione di legittima ad effetti obbligatori la disposizione in favore del figlio B., respingeva la domanda di accertamento della qualità di erede ed accertava il diritto di V.B. di ricevere la somma pari a 2/9 del valore dell’asse ereditario del padre; con sentenza n. 21724 del 2004, determinava in Euro 81.119,55 l’ammontare della detta quota di 2/9, compensando le spese di lite e ponendo a carico dei convenuti le spese di c.t.u..

3. – La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 12 luglio 2011, a parziale riforma della sentenza n. 21724 del 2004 del Tribunale di Roma limitatamente al valore degli appartamenti, fermo il resto, ha condannato Vi.

A. e V.A. a versare a V.B. l’importo complessivo di Euro 145.680,56, con decorrenza degli interessi legali, sull’importo di Euro 129.455,56, dalla sentenza d’appello all’effettivo soddisfo, e, sull’importo di Euro 16.225, dall’anno 2002 al saldo, in proporzione delle rispettive quote, compensando le spese di lite.

Secondo la Corte territoriale, “il valore dei due appartamenti va…

ricalcolato rispettivamente, all’anno 1998, in 380.611.000 delle vecchie lire, pari a Euro 196.569,18, quello di 98,86 mq., posto al piano rialzato, e in 183.375.500 delle vecchie Lire, pari a Euro 94.705,54, quello di 47,63 mq., posto al primo piano. La valutazione temporale comporta un incremento all’anno 2011 pari al doppio e rispettivamente di Euro 393.138,96 e di Euro 189.411,08”.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello V.A. e An. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 9 febbraio 2012, sulla base di due motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5).

Con esso ci si duole che la Corte di merito, “nello statuire la valutazione temporale con incremento all’anno 2011 pari al doppio”, non abbia “provveduto in alcun modo a motivare tale disposizione”.

Secondo i ricorrenti, il riferimento fatto all’anno 2011 avrebbe dovuto essere preso in considerazione, in caso di accoglimento di alcuno dei motivi di gravame, solo ai fini del calcolo degli interessi, che avrebbero dovuto essere calcolati dall’anno di apertura della successione, quindi dal 1998, al momento della sentenza di accoglimento del gravame, ovvero al 2011. Non essendo stato accolto alcuno dei motivi di appello, non si comprenderebbe perchè è stata determinata una rivalutazione monetaria con connesso incremento all’anno 2011 pari al doppio. La rivalutazione sarebbe stata disposta unicamente sulla scorta del tempo di durata del giudizio di appello. Secondo i ricorrenti, la valutazione avrebbe dovuto essere effettuata con riferimento al momento dell’apertura della successione, e quindi rapportata al 1998, non al 2002, anno della sentenza. Inoltre, anche gli interessi sulla somma imputata ai convenuti “non avrebbero dovuto essere calcolati dal giorno dell’apertura della successione, ovvero dal 1998, bensì dal 2002, anno di riferimento ai fini della valutazione”.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Il giudice del merito ha accertato che nel testamento pubblicato il 21 aprile 1998 per notaio Gamberale il de cuius V.G. disponeva che i due figli A. e An. avrebbero dovuto corrispondere al figlio B. la sua quota di legittima in danaro, in proporzione tra loro. In sostanza, da un lato venivano attribuite porzioni immobiliari ai figli A. e An. e dall’altro veniva attribuita al terzo figlio, B., la quota di legittima allo stesso spettante, da corrispondersi in denaro da parte degli altri due figli. Tale ultima disposizione è stata inquadrata nella figura del legato in sostituzione di legittima ad effetti obbligatori.

La Corte d’appello, nel determinare l’equivalente in denaro spettante al legatario, ha operato una rivalutazione del valore degli immobili al tempo della decisione, al fine di conservare la corrispondenza del tantundem pecuniario al valore economico reale dei beni immobili.

I ricorrenti si limitano a denunciare il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, richiamando l’art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5: un vizio che tuttavia nella specie non è configurabile, essendo chiaro il percorso logico seguito dal giudice del merito.

Mentre i ricorrenti non prospettano alcun errore di diritto, ossia di violazione o falsa applicazione di legge, non essendovi nel motivo svolto dai ricorrenti alcuna censura ancorata al principio nominalistico delle obbligazioni pecuniarie e alla applicabilità di esso in caso di legato in sostituzione di legittima ad effetti obbligatori ragguagliato al valore degli immobili caduti in successione. D’altra parte, sono gli stessi ricorrenti ad invocare, sia nel ricorso che nella menoria depositata in prossimità dell’udienza, l’autorità dei precedenti costituiti da Cass., n. 7478 del 2000 e da Cass., n. 5320 del 2016, nei quali si pone il principio della necessaria rivalutazione, al momento di ultimazione della divisione giudiziale, con riferimento alla integrazione della quota di riserva al legittimario effettuata mediante conguagli in denaro.

Nè è configurabile il dedotto vizio di motivazione con riguardo al calcolo degli interessi legali: posto che la Corte di merito –

correggendo l’errore del primo giudice – li ha fatti decorrere dalla data della sentenza (alla quale si riferisce il valore degli immobili preso a base per la determinazione dell’obbligazione pecuniaria in capo agli eredi), individuando una diversa decorrenza – l’anno 2002 –

per effetto della rivalutazione, a quella data, del valore di una parte degli immobili caduti in successione.

2. – Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.) si lamenta che la Corte d’appello abbia proceduto alla compensazione delle spese di lite, motivando tale statuizione con la pretesa reciproca soccombenza.

2.1. – Il motivo è infondato.

La Corte d’appello è giunta ad una parziale riforma della sentenza di primo grado, elevando il valore degli immobili da prendere a base per la determinazione dell’obbligazione pecuniaria, che è stata aumentata.

Anche tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, la pronuncia sulle spese è conforme al parametro di legge.

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio ‘162016

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