Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14225 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2578-2019 proposto da:

PRALEO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati MATTIA SARTORI, FABIO PACE;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2632/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Praleo s.r.l. ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, in parziale accoglimento dell’appello della società anzidetto ha parzialmente annullato l’avviso di pagamento relativo a TARI per l’anno 2014, riducendo la superficie tassabile in relazione agli elementi forniti dalla contribuente, asseverati dallo stesso Comune in relazione a diversa annualità.

Il Comune di Milano non si è costituito.

La società ricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque l’omessa pronunzia sulla censura, esposta in appello, in ordine all’insussistenza dei presupposti per assoggettare a Tari l’autorimessa oggetto dell’avviso di pagamento.

La censura è fondata.

La CTR ha in effetti frazionato l’esame dell’impugnazione, accogliendo la censura relativa alla superficie assoggettabile a tributo, senza tuttavia esaminare in alcun modo, anche solo implicitamente, le censura concernente la non tassabilità dei locali perchè inutilizzati ed improduttivi di rifiuti, nè ha motivato sul mancato raggiungimento della relativa prova.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso merita di essere accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

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