Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14225 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 21211

del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:

DA CANAL S.a.s. di Binotto Maria & C., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, B.M.

rappresentata e difesa dall’avvocato Rosalisa Sartorel (C.F.: SRT

RLS 60B56 L407Y);

– ricorrente –

nei confronti di:

HYPO ALPA ADRIA BANK S.p.A., in persona dei procuratori speciali

V.M. e D.B.F. rappresentati e difesi dagli

avvocati Giuseppe Cossa (C.F.: CSS GPP 56C15 G751V) e Giuseppe

Campeis (C.F.: CMP GPP 47P26 L483L);

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Belluno depositata in data 13

luglio 2016 nel procedimento civile iscritto al n. 190/2016 del

R.G.;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. MISTRI

Corrado, che ha concluso per l’infondatezza dell’istanza di

regolamento di competenza con conseguente rigetto della medesima e

dichiarazione della competenza del Tribunale di Udine alla

trattazione della suddetta controversia;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 aprile 2017 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Da Canal S.a.s. ha agito in giudizio (con procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c.) davanti al Tribunale di Belluno per ottenere la dichiarazione di nullità di alcune pattuizioni a suo dire usurarie, contenute in due contratti di locazione finanziaria stipulati nel 1998 e nel 2002 con Hypo Alpa Adria Bank S.p.A. e la restituzione delle somme indebitamente versate in virtù delle predette clausole, oltre al risarcimento dei danni.

La società convenuta ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Udine.

L’eccezione preliminare di incompetenza è stata accolta e il tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Udine.

Ricorre la Da Canal S.a.s. con istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

Resiste Hypo Alpa Adria Bank S.p.A., con memoria depositata ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5.

Entrambe le parti hanno depositato altresì memorie ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso per regolamento di competenza è infondato. E’ in proposito assorbente la considerazione della sussistenza, nei contratti di locazione finanziaria per cui è causa, di una espressa clausola derogativa della competenza per territorio, con individuazione del Tribunale di Udine come foro esclusivamente competente per tutte le controversie “comunque dipendenti” dagli stessi.

Le domande proposte dalla società attrice (azione di accertamento della nullità di determinate clausole contrattuali, con conseguente domanda di ripetizione degli importi versati in base alla suddette clausole, a titolo di danno patrimoniale, e di risarcimento del danno non patrimoniale) certamente devono intendersi come domande “dipendenti” dai contratti di locazione finanziaria, e quindi certamente rientrano nella ampia ed inequivoca previsione delle clausole in questione (della cui legittimità non si può dubitare: si veda in proposito, di recente, Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1119 del 21/01/2016, Rv. 638342 – 01, che afferma addirittura la legittimità della clausola compromissoria, in materia), e ciò anche a prescindere dalla loro esatta qualificazione giuridica.

Tale ultima qualificazione risulta peraltro correttamente effettuata dal giudice adito – lo si osserva a solo scopo di completezza espositiva – come azioni di natura contrattuale, avendo esse ad oggetto nella sostanza l’accertamento della nullità di determinate clausole dei contratti stipulati dalle parti e la conseguente restituzione delle somme che parte attrice assume indebitamente pagate in virtù delle predette clausole, quale danno patrimoniale, oltre che del relativo danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.

Ad esse, dunque, risulta applicabile il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre motivi per rivedere) in base al quale, in caso di azione di ripetizione di indebito che involga anche la richiesta di accertamento dell’inesistenza, oggettiva o soggettiva (ed in particolare per nullità, annullabilità, risoluzione del relativo contratto ecc.), del rapporto obbligatorio in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, la determinazione della competenza per territorio va effettuata con riferimento non già all’obbligazione di restituzione dell’indebito in quanto tale, bensì a quella in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20391 del 12/10/2015, Rv. 636724 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 453 del 12/01/2007, Rv. 596536 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8248 del 20/04/2005, Rv. 581691 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 7507 del 22/05/2002, Rv. 554638 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4444 del 11/07/1980, Rv. 408321 – 01), indirizzo che deve ritenersi idoneo a ricomprendere anche l’ipotesi di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale comunque derivante dall’accertamento della suddetta invalidità e dall’adempimento del rapporto contrattuale che si assume invalido, che trova a sua volta fonte nel predetto rapporto.

2. Il ricorso è rigettato, ed è dichiarata la competenza del Tribunale di Udine a giudicare sulle domande proposte dalla società attrice.

Per le spese del presente giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Udine;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente, liquidandole in complessivi Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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