Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14224 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. I, 14/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 14/06/2010), n.14224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8603-2008 proposto da:

Z.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso l’avvocato DE

FELICE SERGIO, rappresentato e difeso dagli avvocati VACCARI ANGELA,

BUCCHI ALESSANDRA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

12/12/2007; n. 11/07 v.g.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PIETRO MORRONE, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso (preliminarmente deposita

cartolina avviso di ricevimento per la notifica dell’Avvocatura in

data 18/3/2008);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 12 dicembre 2007 la Corte d’appello di Ancona condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 7.500,00, a titolo di equo indennizzo, in favore di Z. D., per il danno da violazione del termine ragionevole, ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, del processo da lui promosso, nel marzo 1998, nei confronti del responsabile di un sinistro stradale e della sua compagnia di assicurazione: processo, definito con un ritardo irragionevole di anni sette e mesi quattro rispetto all’ordinaria durata triennale, confacente alla complessità del caso.

Avverso la decisione, non notificata, proponeva ricorso per cassazione lo Z. con atto notificato il 14 marzo 2008 ed illustrato con successiva memoria.

Deduceva la nullità del giudizio e del decreto perchè proposto da difensore cui egli aveva revocato la procura speciale in epoca anteriore alla proposizione della domanda: procura, comunque invalida perchè apposta a margine di foglio in bianco e illegittimamente autenticata dal difensore fuori dell’ipotesi di cui all’art. 83 c.p.c..

Resisteva il Ministero della Giustizia con controricorso.

All’udienza del 5 maggio 2010 il Procuratore generale ed il difensore del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della validità della procura alla lite a margine dell’atto introduttivo del giudizio, non è necessario che il conferimento sia contestuale o successivo alla redazione dell’atto, non essendo richiesta, a pena di nullità, la dimostrazione della volontà della parte di fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momento stesso della sua formazione, ovvero ex post (Cass., sez. 2, 6 novembre 2006, n. 23.608; Cass., sez. lavoro, 26 luglio 2002, n. 11.106; Cass., sez. lavoro, 23 maggio 1998 n. 5150).

E’ inoltre da escludere che la revoca della procura abbia efficacia alcuna nel processo, se non seguita da sostituzione del difensore.

Principio, più volte enunciato per negare efficacia interruttiva ex art. 301 c.p.c., comma 3, alla revoca o alla rinunzia della procura alla lite (Cass. sez. unite 28 ottobre 1995 n. 11.303); ma da estendere anche all’ipotesi di giudizio intrapreso dal difensore, nonostante la revoca sopravvenuta: salva la conoscenza acquisitane dalla controparte processuale, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1396 c.c..

Nella specie, l’altrui consapevolezza del venir meno del potere di rappresentanza processuale non è stata neppure allegata dal ricorrente: con la conseguenza che, impregiudicata la questione dell’eventuale responsabilità del difensore revocato, non può essere infirmata la validità del rapporto processuale svoltosi sulla base di un’apparente costanza di poteri del difensore.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

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