Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14224 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 12/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 12/07/2016), n.14224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4751/2012 proposto da:

V.L.M. DI M.L. & C. S.N.C., (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASTRENSE 7, presso lo studio

dell’avvocato MONICA TAGLIALATELA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONELLA GIOBELLINA;

– ricorrente –

contro

L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. TORTOLINI

34, presso Io studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EDMONDO DIBITONTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1879/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Paoletti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 10 novembre 2000 L.F. conveniva innanzi al Tribunale di Biella la V.L.M. di M.L. & C. s.n.c. ed esponeva che aveva incaricato la V.L.M. di rifare la copertura di un fabbricato sito in (OMISSIS); che i lavori erano stati eseguiti nel 1996 e regolarmente pagati; che nell’inverno del 1997 si erano manifestate delle infiltrazioni di acqua e l’appaltatore, regolarmente avvisato, aveva effettuato un intervento a mezzo dei suoi operai; che nella primavera del 1999 si erano manifestati altri problemi e l’appaltatore aveva inviato due bancali di tegole per sostituire quelle rotte; che essa aveva sostituito le tegole rotte a proprie spese; che il tetto presentava vari difetti. Ciò premesso.

L.F. citava la V.L.M. di M.L. & C. s.n.c..

per sentirla condannare al pagamento della somma di Lire 41.946.000, oltre Iva, occorrente per eliminare i vizi dell’opera realizzata da controparte.

La V.L.M. di M.L. & C. s.n.c. si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda attrice, eccependone pure la prescrizione.

Il Tribunale di Biella, istruita la causa per mezzo di testi ed espletata una C.t.u., con sentenza del 15 novembre 2006 accoglieva la domanda attrice.

La V.L.M. di M.L. & C. s.n.c. proponeva appello principale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, mentre L.F. presentava appello incidentale per ottenere il riconoscimento di un importo più elevato in denaro.

La Corte di Appello di Torino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1879/10 del 28 dicembre 2010, accoglieva in parte l’appello principale e quello incidentale, riducendo del 10% in via equitativa la somma dovuta e riconoscendo espressamente su questa l’Iva.

A sostegno della decisione adottata la Corte di Appello di Torino evidenziava che:

l’eccezione di prescrizione era infondata;

le censure formulate contro la Ctu di primo grado erano prive di pregio;

l’importo dovuto poteva essere ridotto del 10%;

su detta somma spettava l’Iva.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione la V.L.M. di M.L. & C. s.n.c., articolandolo su due motivi.

L.F. ha resistito con controricorso.

Hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., L. F. il 18 maggio 2016 e la V.L.M. s.n.c. il 20 maggio 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la V.L.M. di M.L. & C. s.n.c. deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1667, 1669 e 2944 c.c., nonchè l’omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto l’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere accolta.

Il motivo è infondato.

La Corte di Torino ha spiegato, con motivazione completa e logica e che, quindi, non può essere sindacata nella presente sede, di aver ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione poichè la V.L.M. di M.L. & C. s.n.c. aveva ammesso l’esistenza dei difetti in questione, eseguendo le riparazioni richieste dalla resistente prima nel 1997 e poi nel 1999.

La società ricorrente ha contestato la decisione di appello, sostenendo che la sostituzione di alcune tegole e l’invio di due bancali delle stesse non potesse essere equiparata ad un riconoscimento del vizio.

Tale doglianza, peraltro, non può essere accolta, riducendosi alla mera proposizione di un’interpretazione alternativa delle circostanze accertate e valutate dalla Corte di merito in maniera difforme rispetto a quanto auspicato dalla V.L.M. di M.L. & C. s.n.c..

Questa interpretazione, infatti, non può essere presa in considerazione nel giudizio di legittimità, sostanziandosi nella richiesta di un nuovo ed inammissibile giudizio di merito da parte della Corte di Cassazione.

L’appaltatore, che si attiva per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene, invero, una condotta che può rappresentare tacito riconoscimento di quei vizi, e che ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 c.c.. Un siffatto riconoscimento da parte dell’appaltatore dei vizi e delle difformità dell’opera non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, nè formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti; ma l’indagine diretta a stabilire se un determinato comportamento dell’appaltatore implichi riconoscimento dei vizi rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

2. Con il secondo motivo la V.L.M. di M.L. & C. s.n.c. lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, poichè la corte territoriale non aveva disposto un supplemento di C.t.u. e non aveva risposto alle contestazioni da lei svolte sul punto.

La doglianza va respinta.

La Corte di Appello di Torino ha rigettato le censure sollevate dalla società ricorrente contro la C.t.u. disposta in primo grado con una motivazione logica e completa che, pertanto, non può essere sindacata in sede di legittimità.

In particolare, la corte territoriale ha chiarito che, dalla perizia agli atti, emergeva come la causa delle fenditure con distacco parziale di parti del laterizio che avevano reso possibili le infiltrazioni d’acqua in questione fosse da individuare nel materiale usato per la costruzione delle tegole o nelle modalità di cottura delle stesse, e che la rilevata assenza di infiltrazioni fosse dovuta alla presenza di una guaina impermeabile, benchè questa “avrebbe potuto manifestarsi, come esito estremo del deterioramento della copertura”.

Sulle base di tale accertamento non era necessario, quindi, svolgere gli ulteriori esami di laboratorio domandati dalla V.L.M. di M. L. & C. s.n.c. e finalizzati ad accertare se i difetti rilevati fossero da imputare agli agenti atmosferici, considerato che le dette tegole erano state poste in loco ben sette anni prima della perizia.

Inammissibile è, poi, la contestazione della società ricorrente concernente la mancata risposta del giudice di secondo grado agli specifici rilievi contenuti nella perizia di parte del geometra Simoncelli, non avendo la V.L.M. di M.L. & C. s.n.c. riportato nel ricorso questi rilievi (cfr. Cass., Sez. 1, n. 16368 del 17 luglio 2014).

3. Ne consegue il rigetto del ricorso.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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