Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14224 del 07/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14224

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 13634

del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:

INAIL, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del funzionario G.C.

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli

avvocati Riccardo D’Alia (C.F.: DLA RCR 63M12 F158Z) e Maria Letizia

Nunzi (C.F.: NNZ MLT 61H68 H501N);

– ricorrente –

nei confronti di:

UNICREDIT S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura

generale alle liti, dall’avvocato Gianfranco Graziadei (C.F.: GRZ

GFR 37E23 L219F);

GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante

pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla

comparsa di costituzione di nuovo difensore nel giudizio di merito,

dall’avvocato Valerio Bartocci (C.F.: BRT VLR 69T28 L736W);

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. cron. 4404/2016,

depositata in data 3 maggio 2016 nel procedimento civile iscritto al

n. 24769/2011 del R.G.A.C.;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. Celeste

Alberto, che, visto l’art. 380-ter c.p.c., ha chiesto che la Corte

di Cassazione, in camera di consiglio, indichi il Tribunale di Pisa

competente a giudicare sulle cause in oggetto, con le conseguenze di

legge;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 aprile 2017 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

INAIL ha agito in giudizio (nel 2011) davanti al Tribunale di Roma nei confronti di Unicredit S.p.A. per ottenere il pagamento dell’importo di Euro 238.926,11 in forza di una polizza fideiussoria da questa rilasciata a garanzia di obblighi di Grandi Lavori Fincosit S.p.A..

La società convenuta, nel resistere alla domanda, ha tra l’altro eccepito la litispendenza in relazione ad un giudizio pendente davanti al Tribunale di Pisa, ed ha provveduto a chiamare in giudizio la società garantita esercitando in via subordinata l’azione di regresso nei suoi confronti.

Quest’ultima ha sua volta eccepito la litispendenza e/o la continenza in relazione al giudizio pendente davanti al Tribunale di Pisa, chiedendo in subordine la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in relazione al suddetto giudizio. Il Tribunale di Roma, dopo aver disposto l’istruzione con il rito ordinario della causa (iniziata con ricorso proposto ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c.) ed averla all’esito rimessa in decisione, ha dichiarato (con ordinanza del maggio 2016) la connessione del giudizio con quello pendente davanti al Tribunale di Pisa (iscritto al n. 1771/2006 del R.G.).

Ricorre l’INAIL per regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sulla base di due motivi.

Resistono con distinti controricorsi Unicredit S.p.A. e Grandi Lavori Fincosit S.p.A..

L’istituto ricorrente nonchè la controricorrente Unicredit S.p.A. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ fondata – ed ha carattere assorbente – la questione posta dall’istituto ricorrente con il primo motivo del ricorso, che denunzia “violazione degli artt. 10 e 40 c.p.c., in relazione sia all’art. 360 c.p.c., n. 3 che all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Il rilievo della questione di connessione da parte del tribunale in sede di decisione era infatti precluso, non essendo stata proposta dalle parti la relativa eccezione, nè rilevata di ufficio la questione, nel termine di cui all’art. 40 c.p.c., comma 2.

1.1 Emerge dalla stessa decisione impugnata, ed è in sostanza pacifico, che le eccezioni proposte dalle parti con riguardo al giudizio pendente davanti al Tribunale di Pisa avevano ad oggetto la litispendenza e la continenza (la sussistenza dei cui presupposti risulta espressamente esclusa dalla decisione impugnata), ma non la connessione, e che la questione di connessione non venne neanche sollevata di ufficio entro la prima udienza dal giudice adito, il quale l’ha rilevata per la prima volta solo con l’ordinanza che ha definito il giudizio all’esito della sua istruzione e rimessione in decisione.

1.2 Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’eccezione di connessione non può ritenersi compresa in quella di litispendenza e/o di continenza ovvero in quella di sospensione per pregiudizialità, e neanche nella generica domanda di riunione di due processi per mera opportunità (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001, Rv. 544528; Sez. 3, Sentenza n. 4601 del 22/05/1990, Rv. 467310 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 727 del 24/04/1965, Rv. 311370 – 01).

A tale giurisprudenza, che del resto le difese delle parti non offrono elementi per rivedere, si intende dare continuità.

Va infatti considerato che la litispendenza e la continenza (art. 39 c.p.c.), così come il rapporto di pregiudizialità di cui all’art. 295 c.p.c., costituiscono fattispecie (di carattere processuale) diverse, con presupposti differenti, rispetto alla connessione, e dunque l’eccezione proposta in relazione ad una di esse non può automaticamente convertirsi in eccezione relativa all’autonoma fattispecie di cui all’art. 40 c.p.c..

Quest’ultima è questione processuale caratterizzata da relativa disponibilità, la cui introduzione nel giudizio la legge rimette alla volontà delle parti, permettendone al giudice il rilievo di ufficio comunque solo in limine litis (e cioè entro la prima udienza), in modo da consentirne la immediata trattazione, per evidenti ragioni di economia processuale: ciò che conta dunque – perchè possa ritenersi tempestivamente posta – è la espressa manifestazione della volontà della parte che la specifica questione sia esaminata dal giudice, ovvero la dichiarazione di quest’ultimo di intendere sottoporre la medesima specifica questione al contraddittorio delle parti stesse, non certo la mera avvenuta allegazione delle circostanze di fatto che giustificherebbero l’applicazione della relativa disposizione.

Ne consegue che il rilievo della predetta questione nel prosieguo del giudizio presuppone che la stessa fosse stata tempestivamente posta (dalle parti o dallo stesso giudice) con espresso richiamo alla specifica fattispecie ritenuta sussistente, i cui presupposti non possono certo essere rinvenuti nei fatti posti a base della domanda di merito e neanche in quelli posti a base di una diversa eccezione processuale eventualmente avanzata.

Nella specie, non essendo stata introdotta la specifica questione della connessione, nè di ufficio nè su eccezione di parte, nel termine previsto dall’art. 40 c.p.c., era precluso al tribunale adito di effettuarne il rilievo in sede di decisione, e la relativa pronunzia va quindi annullata, dichiarandosi la competenza dello stesso tribunale a giudicare sulle domande davanti ad esso avanzate.

1.3 E’ infine appena il caso di rilevare che – secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte – la questione della tempestività del rilievo, ad opera delle parti o di ufficio, della questione di competenza (e in generale delle questioni attinenti ai presupposti processuali da introdurre nel giudizio, sia tramite eccezione di parte che d’ufficio, entro tempi stabiliti, come per la connessione) è certamente denunciabile attraverso il regolamento di competenza (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21858 del 19/10/2007, Rv. 599961 – 01; conf.: Sez. L, Sentenza n. 16359 del 04/08/2015, Rv. 636347 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 09/11/2011, Rv. 619816 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25248 del 16/10/2008, Rv. 605326 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 22639 del 29/10/2007, Rv. 599962 – 01).

2. Il ricorso è accolto ed è conseguentemente dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, con rimessione allo stesso della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte:

– in accoglimento del ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Roma;

– spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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