Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14223 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 25/05/2021), n.14223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ARMONE G.M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16377-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AUTOBOUTIQUE SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7228/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA,

depositata il 24/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 7228/2014, depositata il 24 dicembre 2014;

2. con tale pronuncia, la CTR ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza di primo grado, che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi a carico della Autoboutique s.r.l., aventi per oggetto la rettifica della dichiarazione IVA presentata dalla società in relazione agli anni d’imposta 2005 e 2006, previo disconoscimento della relativa detrazione;

3. la detrazione era stata operata in relazione alle fatture emesse dalla società per operazioni passive concluse con una ditta individuale e una società unipersonale, che l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto fossero fittizie;

4. il ricorso è affidato a tre motivi;

5. la Autoboutique s.r.l. società personale in liquidazione non si è costituita, benchè regolarmente intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, artt. 53 e 61;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2697,2727,2729 e 2909 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 654 c.p.p., D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 21 e 54, art. 17 della dir. 77/388/CE e 167 della dir. 2006/112/CE, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria;

3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio;

4. il primo motivo è infondato;

5. la sentenza impugnata non ha compiuto un totale rinvio alla sentenza di primo grado, ma, sia pure in termini sintetici e talvolta ellittici, ha ribadito le ragioni che giustificavano l’accoglimento dell’originario ricorso, facendo riferimento alle fonti probatorie e mostrando di aver formato il proprio convincimento sulla base di una lettura autonoma degli atti processuali, ancorchè coincidente, nelle conclusioni, con quella data agli stessi atti dalla CTP;

6. deve pertanto escludersi che la motivazione sia scesa al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, e deve al contrario affermarsi che la sentenza si sottrae alla censura che le è stata rivolta, in nome del principio più volte affermato per cui (v. Cass. 05-08-2019, n. 20883), “la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”;

7. il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente perchè legati da stretta connessione, sono invece fondati;

8. la contestazione mossa con l’avviso di accertamento riguardava la partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti; la Autoboutique s.r.l. avrebbe acquistato un certo numero di autovetture da una ditta individuale e da una società unipersonale, la L.M. International di M.L. e la Italincar s.r.l., che si sarebbero poi rivelate due soggetti fittizi (cd. cartiere);

9. la CTR non nega tale ultima circostanza e neppure che le due cedenti abbiano commesso attività illecite; esclude tuttavia che per il solo fatto di aver acquistato beni da esse possa essere considerata coinvolta nella frode la Autoboutique: “soltanto laddove venga provato che soggetto passivo abbia collaborato con gli autori della frode e ne sia complice può essergli negato il diritto alla detrazione d’imposta” (pag. 3);

10. ne sarebbero tra l’altro dimostrazione gli esiti assolutori dei procedimenti penali intrapresi nei confronti del legale rappresentante della odierna controricorrente;

11. il ragionamento non può essere condiviso;

12. nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, in cui la cessione del bene avviene effettivamente, ma una delle due parti del contratto è un soggetto fittizio, l’altra parte è per definizione – dal punto di vista oggettivo – coinvolta nell’operazione fraudolenta;

13. quanto all’elemento soggettivo, come più volte affermato da questa S.C., in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia U.E., non è necessario che sussista in capo al cessionario la piena consapevolezza della frode, ossia il dolo, essendo sufficiente la prova che egli versasse in una condizione di ignoranza colpevole in ordine alla fittizietà soggettiva, ossia che egli potesse sapere, con l’uso della diligenza media, che l’operazione invocata a fondamento della detrazione fosse iscritta in un’evasione o in una frode (Cass. 20/07/2020, n. 15369, 28/02/2019, n. 5873, Cass. 30/10/2018, n. 27566 tra le altre);

14. certo, tale dimostrazione deve essere fornita dall’Amministrazione finanziaria con esclusione di ogni automatismo probatorio a detrimento del cessionario/committente dei beni o servizi.

15. tuttavia, la consapevolezza del coinvolgimento nella frode può essere dimostrata dall’Amministrazione anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici: “se al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell’esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali dell’operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell’imprenditore nel settore di mercato in cui opera e l’aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo” (v. Cass. 20/4/2018, n. 9851, p. 6.11);

16. nella specie, invece, tale aspetto è stato trascurato dalla CTR, la quale non ha approfondito la verifica sull’elemento soggettivo e ha ritenuto che solo una complicità del cessionario potesse escludere il suo diritto alla detrazione;

17. ne consegue l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale dovrà attenersi ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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