Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14223 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 12/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 12/07/2016), n.14223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2034/2012 proposto da:

P.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 3 SC A, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO TRALDI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCO DI BENEDETTO, MATTEO DEL VESCOVO;

– ricorrente –

contro

P.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.

BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE MALATTIA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PORDENONE, depositata il

22/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito gli Avvocati Del Vescovo e Malattia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.M. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Pordenone in data 22 novembre 2010, con la quale era stato dichiarato esecutivo il progetto di divisione e disposto lo scioglimento della comunione ereditaria nel giudizio proposto da P.G.B. nei confronti del medesimo P.M. e di Pa.Ca.

(morta in corso di causa), relativa alla successione di P. G.. L’attrice aveva domandato la collazione dei beni immobili e mobili pervenuti ai coeredi, nonchè dei relativi frutti, disponendosi la resa dei conti, per procedersi alla divisione della massa, previa eventuale riduzione delle donazioni compiute dal de cuius con atto del 5 agosto 2005. Il procedimento aveva avuto inizio con citazione notificata il 7 agosto 2008 da P.G.B. ed alla prima udienza del 13 febbraio 2009 era stata dichiarata la contumacia del convenuto P.M.. A seguito dell’interruzione per la morte dell’altra convenuta Pa.Ca., la causa era stata riassunta da P.G.B. ed anche dopo la riassunzione, notificatagli il 17 luglio 2009, P.M. era rimasto. Veniva così ordinata CTU per la predisposizione di un progetto di divisione e fissata per il 19 ottobre 2010 l’udienza per la discussione dello stesso, disponendo la notificazione al convenuto contumace del verbale e del progetto divisorio. Preso atto dell’adempimento di tale onere di notifica, con l’ordinanza del 22 novembre 2010, qui impugnata, il Giudice dichiarava l’esecutività del progetto.

P.M. propone avverso tale ordinanza ricorso per cassazione strutturato su otto motivi, cui resiste con controricorso P. G.B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha premesso sue considerazioni sulla natura decisoria dell’ordinanza ex art. 789 c.p.c., comma 3, per la semplice possibilità che possano sorgere contestazione tra i condividenti, o, comunque, nell’ipotesi di contumacia del convenuto, la quale non può valere come assenza di contestazioni.

Quindi, il primo motivo di ricorso di P.M. deduce la nullità del provvedimento ex artt. 50 quater e 161 c.p.c., per violazione e falsa applicazione artt. 50 bis, 281 novies e 789 c.p.c., stante la mancata rimessione della causa al Tribunale in composizione collegiale, dovuta per la sussistenza di domanda in via subordinata di riduzione delle donazioni.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c., avendo il giudice pronunciato oltre i limiti della domanda attrice, per non aver accertato se vi fosse stato da parte dei figli G.B. e M. atto di accettazione o rinuncia dell’eredità materna o se fosse operante il diritto di accrescimento a favore di uno dei coeredi.

Il terzo motivo afferma la nullità del provvedimento impugnato ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 134, 156 e 161 c.p.c., per assoluta mancanza di motivazione.

Il quarto motivo sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 134 e 789 c.p.c., nonchè art. 111 Cost., per omessa motivazione in ordine alla norme applicabili per l’individuazione dell’ammontare dell’asse ereditario oggetto di divisione e delle relative quote dei condividenti. Si contesta che il giudice non abbia indicato il procedimento seguito per determinare l’entità e l’oggetto delle quote successivamente assegnate.

Il quinto motivo adduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente alla clausola contenuta nell’atto di donazione del 5 agosto 2005, contemplante l’imputazione della donazione in conto disponibile.

Il sesto motivo di ricorso ipotizza la violazione e falsa applicazione degli artt. 737 e 739 c.c., in ordine all’applicazione da parte del giudice dell’istituto della collazione senza averne accertato i presupposti, nonchè l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine all’avvenuta accettazione dell’eredità in capo ad uno dei condividenti (quale, appunto, P.M.).

Il settimo motivo concerne la violazione e falsa applicazione degli artt. 553, 555 e 737 c.p.c., nonchè artt. 281 novies e 789 c.p.c., in quanto il giudice avrebbe pronunciato sulla domanda di divisione della comunione ereditaria senza preventivo accertamento dell’eventuale lesione di legittima dei coeredi.

L’ottavo motivo di ricorso riguarda la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè art. 1362 c.c., per erronea valutazione/interpretazione della clausola, contenuta nell’atto di donazione del 5 agosto 2005, di imputazione in conto disponibile del donatum, nonchè vizio di motivazione sul punto.

2. La controricorrente eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto l’ordinanza del Tribunale di Pordenone, ove si intenda emessa fuori dei presupposti di cui all’art. 789 c.p.c., comma 3 (non potendo la contumacia, a dire del ricorrente, valere come mancanza di contestazioni), era appellabile e non ricorribile per cassazione.

Come, infatti, autorevolmente affermato da Cass. Sez. U., Sentenza n. 16727 del 02/10/2012, in tema di scioglimento di comunioni, l’ordinanza con cui il giudice istruttore, ai sensi dell’art. 789 c.p.c., comma 3, dichiara esecutivo il progetto di divisione, pur in presenza di contestazioni, ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con l’appello, restando perciò improponibile il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

Il ricorso di P.M. neppure può essere esaminato nel merito in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di overruling, essendo stato proposto dopo che, per effetto della sentenza della Cass. 2 Sezione 22 febbraio 2010, n. 4245 (seguita da Cass. Sez. 2, 8 novembre 2010, n. 22663, e da Cass. Sez. 2, 24 novembre 2010, n. 23840), era venuto meno l’orientamento consolidato che ammetteva la proponibilità del ricorso straordinario avverso l’ordinanza ex art. 789 c.p.c., comma 3, emanata in assenza dei presupposti che ne legittimano la pronuncia (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17385 del 16/07/2013).

In ogni caso, perchè possa comunque assumersi la natura decisoria dell’ordinanza ex art. 789 c.p.c., va verificato che vi sia stata una specifica contestazione e che su di essa il giudice istruttore abbia deliberato, sia pure non con una espressa pronuncia, ma per implicito, presupponendo pure la mera emanazione dell’ordinanza dichiarativa dell’esecutività del progetto divisorio il rigetto della contestazione. Non ha allora contenuto decisorio l’ordinanza con cui il giudice istruttore dichiari esecutivo il progetto di divisione qualora non siano sorte contestazioni in ordine alla mancata citazione del contumace per l’udienza di discussione del progetto stesso, alla quale costui non abbia partecipato (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2317 del 01/03/1995).

Le spese del giudizio di legittimità vengono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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