Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14223 del 07/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14223

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 13288

del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:

C.E., (C.F.: (OMISSIS)) avvocato difensore di sè stesso;

– ricorrente –

nei confronti di:

BT ITALIA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del funzionario e

procuratore speciale B.I. rappresentata e difesa dagli

avvocati Angela Gemma (C.F.: GMM NGL 77A50 I828H) e Marco Tronci

(C.F.: TRN MRC 72R30 D862H);

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 18 aprile

2016 nel procedimento civile iscritto al n. 448/2010 del R.G.;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della dott.ssa De

Masellis Mariella, che chiede che sia rigettato il ricorso e

dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, con le

determinazioni di legge;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 aprile 2017 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.E. ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Catania per ottenere da BT Italia S.p.A. la restituzione di somme a questa pagate in relazione ad un contratto di utenza telefonica a suo dire non correttamente adempiuto, ed il risarcimento dei danni subiti.

La società convenuta ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Milano; ha inoltre contestato la domanda nel merito, ed ha avanzato domanda riconvenzionale per il pagamento di una fattura rimasta insoluta.

L’eccezione preliminare di incompetenza è stata rigettata una prima volta con ordinanza del luglio 2010; la medesima questione, dopo l’assegnazione della causa in decisione, è stata poi presa in esame e ancora disattesa – in quanto ritenuta preclusa – con ordinanza del marzo 2012.

Espletata l’istruzione, ed assegnata nuovamente la causa in decisione, il tribunale ha infine revocato l’ordinanza del 13 luglio 2010 e dichiarato la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Milano.

Ricorre il C. per regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso BT Italia S.p.A..

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ fondata – ed assorbente – la questione posta dal ricorrente con il primo motivo del ricorso, in cui si deduce “violazione degli artt. 42-187-281 bis, quater e quinquies c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 2”.

Il rilievo da parte del tribunale della propria incompetenza, in sede di decisione, era infatti da ritenere precluso, essendo la questione già stata decisa con provvedimento definitivo non impugnato.

1.1 Emerge dagli atti che con ordinanza del luglio 2010 il tribunale ha esaminato nel merito ed espressamente rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio avanzata dalla società convenuta.

Poichè la suddetta decisione era stata assunta senza formale provvedimento di rimessione della causa in decisione e senza l’invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, e la questione era stata riproposta, il giudice ha ritenuto necessario pronunziarsi nuovamente, questa volta con “sentenza”, e comunque rimettendo appunto la causa in decisione, previo invito alle parti a precisare le conclusioni con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

All’esito, con ordinanza del marzo 2012, ha peraltro nuovamente disatteso l’eccezione di incompetenza, ritenendo che la prima decisione su di essa fosse da considerarsi definitiva e che, non essendo stata impugnata la relativa ordinanza, la questione non potesse essere nuovamente esaminata nel merito.

1.2 Orbene, non vi è dubbio che (quanto meno) la seconda ordinanza – adottata all’esito della rimessione della causa in decisione, con invito alle parti a precisare le conclusioni e assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. – costituisce una decisione definitiva (negativa) sull’eccezione di competenza, che essa era certamente impugnabile con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. (anche eventualmente al fine di denunciare l’erroneità del presupposto giuridico posto a suo fondamento, e cioè quello del carattere definitivo della prima decisione), e che dunque la sua mancata impugnazione abbia determinato la definitività della relativa pronuncia, con la quale è stata sostanzialmente disattesa la predetta eccezione, in quanto ritenuta (a torto o a ragione) preclusa una nuova valutazione di essa in virtù della precedente ordinanza del luglio 2010.

1.3 Le considerazioni che precedono intendono porsi in linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte in ordine ai presupposti per riconoscere o meno carattere definitivo ai provvedimenti in tema di competenza, in base alla quale “anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione” (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21561 del 22/10/2015, Rv. 637566 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016, Rv. 641564 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 – 01).

Poichè con l’ordinanza del marzo 2012 il giudice del merito ha espressamente, inequivocabilmente ed incontrovertibilmente dichiarato che la propria precedente determinazione del luglio 2010 era idonea a risolvere in via definitiva la questione di competenza, ed in tal modo ha anche implicitamente (ma anche in tal caso inequivocabilmente ed incontrovertibilmente) confermato la decisione di rigetto dell’eccezione avanzata dalla società convenuta, la suddetta seconda ordinanza – se ritenuta erronea – avrebbe dovuto essere impugnata con il regolamento necessario di competenza e, in mancanza, essa ha acquisito valore definitivo, tale da precludere un ulteriore esame della questione.

Era dunque certamente precluso il rilievo dell’incompetenza successivamente effettuato a seguito della ulteriore rimessione della causa in decisione.

2. In accoglimento del ricorso è dichiarata la competenza del Tribunale di Catania a giudicare sulle domande proposte, con rimessione allo stesso della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il ricorso e dichiara la competenza di Catania;

– spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA