Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14222 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. II, 27/06/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 27/06/2011), n.14222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 699/2010 proposto da:

COMUNE DI STIGNANO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio

dell’avvocato CARNUCCIO Francesco, che lo rappresenta e difende,

giusta Delib. G.C. 17 febbraio 2009, n. 10 e giusta mandato speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 529/2008 del TRIBUNALE di LOCRI – Sezione

Distaccata di SIDERNO del 6.11.08, depositata il 07/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – Con la sentenza impugnata il Tribunale di Locri Sezione distaccata di Siderno, respingendo l’appello del Comune di Stignano avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. C.R. a verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 C.d.S. (eccesso di velocità) rilevata nel 2005 mediante apparecchiatura Velomatic 512 direttamente gestita dalla Polizia Municipale, ha statuito l’illegittimità dell’atto per tre ragioni: difetto della contestazione immediata pur essendo stato l’accertamento eseguito su tratto di strada statale non menzionato in decreto prefettizio ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv., con modif., in L. 1 agosto 2002, n. 168); omessa produzione del certificato di omologazione dell’apparecchiatura Velomatic 512 matr. 1590 utilizzata per l’accertamento, che doveva quindi ritenersi inidonea; incompetenza della Polizia Municipale essendo la Provincia di Reggio Calabria e l’Anas proprietari di quel tratto di strada.

Il Comune ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione per cinque motivi, cui la parte intimata non ha resistito.

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata ipotizzata la manifesta fondatezza del ricorso.

A seguito della rituale comunicazione e notificazione della predetta relazione non sono state presentate conclusioni del P.M. o memorie di parte privata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si critica la tesi del giudice di appello secondo cui, pur essendo nel verbale indicata la ragione di impossibilità della contestazione immediata prevista dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), (accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari), tuttavia l’utilizzo di apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle violazioni dell’art. 142 C.d.S. è consentito soltanto nei tratti stradali inseriti in decreti prefettizi ai sensi dell’art. 4 D.L. cit..

3. – Con il secondo motivo di ricorso, denunciando nuovamente violazione di norme di diritto, si osserva che non è necessaria la contestazione immediata nell’ipotesi di cui alla lett. e) del comma 1 bis dell’art. 201 C.d.S..

4. – I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

La tesi del Giudice di pace, infatti, è smentita dal rilievo che l’accertamento eseguito ai sensi del cit. D.L. n. 121 del 2002, art. 4, è invece oggetto di espressa, distinta previsione alla lett. f) dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento è a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame direttamente gestita dall’organo di polizia operante. In definitiva, cioè, l’inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 D.L. cit., è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento a distanza delle infrazioni (art. 4, comma 1, D.L. cit.), non anche di quelle direttamente gestite – come nella specie dagli organi di polizia (sulla legittimità dell’utilizzo di siffatte apparecchiature su tratti stradali non compresi in decreti prefettizi cfr. anche Cass. nn. 376 e 17905 del 2008).

5. – Con il terzo motivo di ricorso, sempre denunciando violazione di norme di diritto, si osserva che l’omologazione si riferisce al tipo di apparecchiatura destinata all’accertamento delle infrazioni stradali, non a ciascun esemplare di essa, per cui la certificazione richiesta dal Tribunale non era necessaria.

6. – Con il quarto motivo, infine, denunciando vizio di motivazione, si deduce che l’efficienza dell’apparecchiatura doveva presumersi sino alla prova, da fornirsi dall’opponente, del difetto di costruzione, installazione o funzionamento.

7. – Anche questi motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione, ed accolti per l’assorbente considerazione che, come questa Corte ha già avuto plurime occasioni di osservare, la necessità di omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (cfr. Cass. 29333/2008 ed ivi ulteriori riferimenti).

8. – Con il quinto motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si censura l’affermazione della incompetenza della Polizia Municipale di Riace.

9. – Anche tale motivo è fondato.

Infatti la competenza della polizia municipale in tema di accertamento delle infrazioni stradali è estesa a tutto il territorio comunale (Cass. 5199/2007, 11183/2001, 3764/2001), senza distinzioni relative alla proprietà della strada in cui l’accertamento viene eseguito, e nella specie è pacifico che l’illecito era stato accertato nel territorio del Comune di Riace.

10. – Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con il rigetto dell’opposizione proposta davanti al Giudice di pace.

Le spese dell’intero giudizio, sia di merito sia di legittimità, su cui questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’opposizione; condanna la parte opponente, attuale intimata, alle spese processuali, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 150,00 per diritti e Euro 250,00 per onorari, quanto al giudizio di primo grado, Euro 50,00 per esborsi, Euro 200,00 per diritti e Euro 300,00 per onorari, quanto al giudizio di appello, e in Euro 200,00 per esborsi e Euro 400,00 per onorari, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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