Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14222 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 25/05/2021), n.14222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa

a margine del ricorso, dagli Avv.ti Vittorio Ciavarella ed Angelo

Ciavarella, del Foro di Milano, che hanno indicato recapito PEC, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Rita

Imbrioscia, alla via Beethoven n. 52 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1519, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia il 24.2.2016 e pubblicata il 15.3.2016;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

la Corte osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.M. riceveva dall’Agenzia delle Entrate la notifica dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo all’anno 2008, con il quale l’Amministrazione finanziaria, a seguito di ricalcolo del reddito conseguito effettuato mediante applicazione del c.d. “redditometro”, contestava la percezione di un maggior reddito rispetto al dichiarato pari ad Euro 75.000,00, ai fini Irpef. L’Ente impositore individuava gli indici di una maggiore capacità contributiva nell’acquisto di un appartamento, nel possesso di auto di pregio e di “altri quattro beni” (sent. CTR, p. III).

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che rigettava il suo ricorso.

R.M. spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita dalla CTP di Milano, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che pure lo respingeva.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR di Milano, affidandosi a cinque strumenti di gravame. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. L’istante ha pure proposto istanza di sollecita fissazione della trattazione del ricorso, che è stata accolta dal Presidente della sezione, compatibilmente con le esigenze del ruolo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, R.M. contesta la violazione dell’art. 115 c.p.c., “in relazione alle prove fornite e ai fatti non contestati dall’Ufficio, con omessa o insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia relativo al mancato esame di documentazione probatoria del finanziamento” (ric., p. 3), conseguito ai fini dell’acquisto di un immobile nell’anno 2008.

1.2. – Mediante il secondo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente censura la nullità della sentenza in cui è incorsa la CTR non avendo pronunciato “quanto al preteso importo reddituale – gestionale dell’automobile targata (OMISSIS)” (ric., p. 13).

1.3. – Con il suo terzo strumento di impugnazione, anch’esso introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il contribuente lamenta la nullità della impugnata sentenza della CTR, per essere incorsa nell'”omessa pronuncia… quanto al preteso importo reddituale – gestionale attribuito nell’intero anno 2008 al ricorrente, in merito all’immobile acquistato in (OMISSIS)” (ric., p. 15).

1.4. – Mediante il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, R.M. contesta ancora la nullità della impugnata sentenza della CTR della Lombardia, perchè incorsa nell'”omessa pronuncia… quanto al rilievo della mancata considerazione nell’avviso di accertamento dei redditi della convivente more uxorio, costituente nucleo familiare” (ric., p. 16).

1.5. – Con il quinto motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, R.M. critica la “omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia… in relazione alle prove fornite e ai fatti non contestati dall’Ufficio” (ric., p. 17).

2.1. – Mediante il primo motivo di impugnazione il ricorrente censura la “omessa o insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia”, per non avere la CTR esaminato la copiosa documentazione allegata in atti, ed idonea a comprovare che l’utilizzo del redditometro nei propri confronti ha raggiunto risultati non veritieri, perchè l’immobile acquistato nel 2008 è stato comprato dal contribuente, per larga parte, avvalendosi di un finanziamento accordatogli dalla seconda moglie del padre nella misura di 250.000,00 Euro.

Il motivo di ricorso risulta inammissibile, perchè proposto sul fondamento di una formula di contestazione del vizio di motivazione non più consentita (sent. CTR dep. 15.3.2016), potendo ora essere contestato soltanto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che “in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia”, Cass. sez. III, 12.7.2017, n. 23940. Il primo motivo di ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

2.2. – Con il secondo strumento di gravame il contribuente lamenta la nullità della sentenza per non avere la CTR esaminato la questione relativa al mancato possesso da parte del ricorrente, nell’anno in contestazione, dell’autovettura di pregio che è stata presa in considerazione dall’Amministrazione finanziaria ai fini del calcolo del reddito mediante il c.d. redditometro, e per non aver pronunciato sul fatto che il contribuente non ne disponeva più già dal 2003, essendo stato consegnato l’autoveicolo ad un concessionario, ai fini della rottamazione, in occasione dell’acquisto di autovettura di minor pregio.

Il ricorrente segnala che la questione era stata da lui proposta nel verbale di contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria dell’8.7.2013, ma trascura di indicare in quali atti processuali, nel corso dei gradi di merito, abbia proposto le proprie lagnanze e con quali formule, e come abbia diligentemente coltivato le contestazioni, in modo da consentire a questa Corte di legittimità il controllo che le compete in materia di tempestività e congruità delle contestazioni proposte, prima ancora di procedere a giudicare della loro decisività.

Anche il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

2.3. – Mediante il terzo motivo di impugnazione il contribuente censura la nullità della impugnata sentenza emessa dalla CTR di Milano, per avere il giudice dell’appello omesso di pronunciare circa la valutazione reddituale, in riferimento all’intero anno 2008, del valore dell’immobile acquistato in Milano dal ricorrente mentre, essendo stato comprato il 10 dicembre 2008, l’importo da considerare poteva essere solo quello relativo al limitato periodo possesso goduto nella parte finale dell’anno.

Il ricorrente ha cura di segnalare di avere proposto la questione nelle memorie aggiunte al ricorso di primo grado, ma non chiarisce se avesse introdotto la contestazione già nel ricorso introduttivo. Trascura inoltre di indicare in quali atti processuali, nel corso dei gradi di merito, abbia diligentemente coltivato le proprie lagnanze e con quali formule, in modo da consentire a questa Corte di legittimità il controllo che le compete in materia di ritualità, tempestività e congruità delle contestazioni proposte, prima ancora di procedere a giudicare della loro decisività.

Il terzo motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato anch’esso inammissibile.

2.4. – Servendosi del quarto motivo di gravame il contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza dell’omessa pronuncia sulla necessità di considerare, ai fini del reddito percepito nell’anno 2008, anche l’apporto assicurato dalla convivente more uxorio mediante i redditi da lei percepiti. Il ricorrente ha cura di segnalare di avere proposto la questione nelle memorie aggiunte al ricorso di primo grado, ma non chiarisce se avesse introdotto la contestazione già nel ricorso introduttivo. Trascura inoltre di indicare in quali atti processuali, nel corso dei gradi di merito, abbia diligentemente coltivato le proprie lagnanze e con quali formule, in modo da consentire a questa Corte di legittimità il controllo che le compete in materia di ritualità, tempestività e congruità delle contestazioni proposte, prima ancora di procedere a giudicare della loro decisività.

Il quarto motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

2.5. – Mediante il quinto motivo di ricorso il ricorrente censura il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in cui sarebbe incorsa l’impugnata CTR, in relazione alle prove che erano state fornite dal contribuente, e comunque alle sue allegazioni, che l’Amministrazione finanziaria non aveva contestato.

Il motivo di ricorso presenta limiti di specificità, perchè il contribuente non indica analiticamente in relazione a quali prove che avrebbe fornito, ed a quali allegazioni che avrebbe proposto, sarebbe rimasta integrata la “non contestazione”.

Il motivo di ricorso risulta comunque inammissibile, perchè proposto sul fondamento di una formula di contestazione del vizio di motivazione non più consentita (sent. CTR dep. 15.3.2016), potendo ora essere censurato soltanto l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Anche il quinto motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

In definitiva, il ricorso introdotto da R.M. deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, risultando dovuto anche il c.d. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da R.M., e lo condanna al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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