Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14222 del 12/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 12/07/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 12/07/2016), n.14222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10404/2012 proposto da:

C.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

MASTROLILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DI MICCO;

– ricorrente –

contro

U.M.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 373/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 20/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato DI MICCO Andrea, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – U.M. convenne in giudizio C.F., chiedendo dichiararsi risolto, per inadempimento del convenuto, il contratto di mutuo stipulato inter partes e condannarsi il C. a restituirle la somma di Euro 15.519,09 oltre interessi e accessori, nonchè a risarcirle il danno.

Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Oristano dichiarò la risoluzione del contratto di mutuo stipulato tra le parti per inadempimento del C. e condannò quest’ultimo a restituire all’attrice la somma di Euro 15.286,68 oltre agli interessi legali;

respinse la domanda di risarcimento dei danni.

2. – Sul gravame proposto dal convenuto, la Corte di Appello di Cagliari confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre C. F. sulla base di due motivi.

U.M., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 161 e 352 c.p.c. e la nullità della pronuncia impugnata, per essere stata la stessa impropriamente denominata “Ordinanza” piuttosto che “Sentenza”.

La censura è infondata.

E’ bensì vero che il provvedimento impugnato è impropriamente denominato “Ordinanza” piuttosto che “Sentenza”. Trattasi tuttavia di un errore materiale che non inficia la validità del provvedimento e la sua natura di sentenza, della quale presenta tutti i requisiti formali (ivi compresi la doppia sottoscrizione dell’estensore e del presidente del Collegio, nonchè della intestazione “In nome del popolo italiano”) e sostanziali, avuto riguardo ai suoi caratteri di decisività e definitività della controversia.

Vale il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (Sez. L, Sentenza n. 260 del 10/01/2001, Rv. 543025; Sez. 3, Sentenza n. 14637 del 30/07/2004, Rv. 575463) e, stante il principio di tassatività delle nullità, va esclusa la sussistenza della denunciata nullità, non prevista dalla legge.

2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1813 c.c., artt. 345 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto provata la stipulazione tra le parti di un contratto di mutuo. Si deduce che le somme erogate dalla U. in favore del C. costituiscono restituzione di somme precedentemente erogate in prestito dal C. in favore della U..

Il motivo è inammissibile, perchè con esso si censura in realtà la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito e si sollecita una nuova rivalutazione delle prove; l’accertamento del fatto da parte del giudice di merito è peraltro giustificato da una motivazione esente da vizi logici e giuridici, che il ricorrente non ha neppure censurato.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Non avendo l’intimata svolto attività difensiva, nulla va statuito sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA