Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14222 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 9147 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

A.P., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dagli

avvocati Paolo Mosca (C.F.: MSC PLA 64A17 H5010) e Alberto Tardini

(C.F.: TRD LRT 72L21 G843H);

– ricorrente –

nei confronti di;

D.A., (C.F.: non indicato);

CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di La Spezia n.

1008/2015, pubblicata in data 10 dicembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 11 aprile 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.P. ha proposto opposizione nel corso del processo di esecuzione forzata promosso nei suoi confronti da D.A., nel quale è intervenuta la Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di La Spezia.

Ricorre la A., sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente A. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso (rubricato al n. 4) si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3”.

Con il secondo motivo (rubricato al n. 5) si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 634, 642 e, 474 c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

E’ pregiudiziale la verifica di ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso sentenza di primo grado del Tribunale di La Spezia, sul presupposto che si tratterebbe (almeno per alcuni dei motivi di opposizione) di giudizio di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

E’ peraltro assorbente la considerazione per cui l’opposizione oggetto del presente giudizio è stata espressamente qualificata dal giudice di primo grado come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (come emerge con assoluta chiarezza sia dall’epigrafe che dalla motivazione della sentenza impugnata, e come del resto riconosce la stessa ricorrente). In una siffatta situazione, va fatta applicazione del cd. principio dell’apparenza, per il quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante; ex plurimis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 – 01; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 01; Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv. 637395 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv. 619365 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011, Rv. 616508 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010, Rv. 612491 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2434 del 01/02/2008, Rv. 601595 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606106 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007, Rv. 601090 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 02/04/2007, Rv. 597623 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 – 01).

La sentenza oggetto del presente giudizio andava quindi senz’altro impugnata con l’appello, e di conseguenza il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, il che esime la Corte dal prendere in esame i singoli motivi di esso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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