Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14221 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 12/07/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 12/07/2016), n.14221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6615/2012 proposto da:

L.S., (OMISSIS), L.L.

(OMISSIS), L.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 248,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA DARGENTO,

rappresentati e difesi dagli avvocati ROMANO MASTROCIROLAMO, FABIO

GENTILI;

– ricorrenti –

contro

C.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LORENZO IL MAGNIFICO 80, presso lo studio dell’avvocato CARLO

QUATTRINO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ANTONIETTA

COLABUCCI;

– controricorrente –

e contro

ARIETE IMMOBILIARE DI L.R. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1644/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato TRINCHIERI R. con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GENTILI Fabio, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi ai motivi del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La società Ariete immobiliare s.a.s., esercente l’attività di mediazione immobiliare, convenne in giudizio L.C. e S.M., nonchè C.L.M., chiedendo la condanna degli stessi al pagamento della provvigione ad essa dovuta per l’attività di mediazione svolta, su incarico dei L. – S., ai fini della vendita di un loro immobile e conclusasi con l’accettazione da parte di questi ultimi della proposta di acquisto sottoscritta dalla C..

I convenuti L.C. e S.M. resistettero alla domanda, assumendo che la proposta di acquisto era intervenuta dopo la scadenza dell’incarico; chiesero il rigetto della domanda, deducendo che l’affare con la C. non era stato concluso, non essendo stato stipulato nè il contratto preliminare nè il contratto definitivo; in subordine e in via riconvenzionale, chiesero la declaratoria di inefficacia della clausola di rinuncia nei confronti della C. alla richiesta di ulteriori oneri.

Nella resistenza anche della C., il Tribunale di Velletri rigettò la domanda attorea, ritenendo l’inefficacia delle clausole che prevedevano il pagamento dell’intera provvigione anche nell’ipotesi di mancata conclusione dell’affare, per violazione dei diritti del consumatore tutelati dagli artt. 1469-bis c.c. e segg..

2. – Sul gravame proposto dalla Ariete immobiliare s.a.s., la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, condannò L.C. e S.M., in solido tra loro, e C.L.M. al pagamento in favore dell’attrice della provvigione determinata per i primi in Euro 6.197,48 e per la seconda in ulteriore somma di eguale importo.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso L.C., L.L. e L. S., il primo anche in proprio e tutti quali eredi di S.M. (nel frattempo deceduta) sulla base di quattro motivi.

C.L.M. ha presentato controricorso col quale chiede la cassazione della sentenza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente va rilevata la mancata notifica del ricorso alla Ariete immobiliare s.a.s..

Sul punto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’ari. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della Corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008, Rv. 600790).

Nella specie, manca nel fascicolo dei ricorrenti l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione alla Ariete Immobiliare s.a.s.; nè il difensore presente in udienza ha prodotto tale avviso o ha chiesto un termine lamentando di non averlo ricevuto e offrendo la prova di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso.

Ne deriva che il ricorso deve ritenersi inammissibile, trattandosi di ricorso proposto dai L. solo nei confronti della Ariete immobiliare in relazione al rapporto obbligatorio esistente tra la stessa e gli odierni ricorrenti, risultando tale rapporto obbligatorio del tutto autonomo rispetto a quello esistente tra la medesima società e la intimata C.L.M..

Invero, la società Ariete propose due distinte autonome domande di pagamento della provvigione, una nei confronti dei L. –

S. e un’altra nei confronti della C., ottenendo la condanna degli uni e dell’altri al pagamento di distinte provvigioni.

I rapporti obbligatori esistenti tra le dette parti sono del tutto autonomi tra loro ed hanno dato luogo a due cause scindibili, cumulate nel medesimo procedimento solo in ragione del rapporto di connessione tra di esse.

Trattandosi di cause scindibili non può essere ordinata la integrazione del contraddittorio nei confronti della Ariete, essendo il ricorso per cassazione rivolto esclusivamente nei confronti della medesima e avendo la notifica effettuata nei confronti della C. valore di mera litis denuntiatio (cfr.

Sez. 3, Sentenza n. 2208 del 16/02/2012, Rv. 621530).

In definitiva, non risultando il ricorso notificato nei confronti dell’unica destinataria di esso, lo stesso va dichiarato inammissibile.

2. – Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.700,00 (millesettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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