Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14221 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1297-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

REAL EDIL SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5264/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo nei confronti della società Real Edil s.r.l., impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe.

Il giudice di appello, nel rigettare l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro la pretesa concernente la rideterminazione di IVA per l’anno 2009, precisava che l’accertamento doveva ritenersi tardivo per decorso del termine di decadenza, non applicandosi il c.d. raddoppio in ragione della modifica apportata dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 131, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 e del contenuto dispositivo di cui alla stessa L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132.

La società intimata non si è costituita.

L’Agenzia deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3 e del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2.

La CTR avrebbe dovuto riconoscere il raddoppio del termine di decadenza per l’accertamento relativo all’anno di imposta 2009, non applicandosi retroattivamente la disciplina richiamata in motivazione dalla CTR.

La censura è fondata.

Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del solo raddoppio dei termini per l’esercizio dell’azione accertatrice rileva l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato e non rileva nè l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione (Cass., n. 9974/2015; Cass., n. 20043/2015; Cass., nn. 7805, 9725, 9727, 11181 e 27392 del 2016).

Si è ancora aggiunto che, nell’assetto anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo-cfr. Cass., n. 22337/2018 -.

Si è ancora precisato, esaminando il tema della portata dei successivi interventi legislativi di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015 ed alla L. n. 208 del 2015, che “In tema di termini per l’accertamento tributario stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (per le imposte sui redditi) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (per l’IVA): a) il regime transitorio introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3 (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132 (in vigore dal 10 gennaio 2016); b) il primo regime transitorio (D.Lgs. n. 128 del 2015) stabilisce che il D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2, non si applicano nè in relazione agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione agli inviti a comparire di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 24, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; e) il secondo regime transitorio (L. n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2, disponendo che la L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130 e 131, non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d’imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal D.Lgs. n. 128 del 2015”- Cass., n. 26037/2016 -. Orbene, a tali principi non si è affatto uniformato il giudice di appello, allorchè ha ritenuto di dovere escludere il raddoppio dei termini senza considerare che l’accertamento in contestazione risaliva all’anno 2009 e che non occorreva, a quella data, la presentazione di alcuna denuncia.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania liquidazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

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