Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14220 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. II, 27/06/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 27/06/2011), n.14220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23907/2009 proposto da:

COMUNE DI RIACE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 26/B, presso lo studio

dell’avvocato MARIA GRAZIA RULLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALVARO Pietro, giusta Delib. Giunta Municipale Comune

di Riace 5 ottobre 2009, n. 87, come modificata dalla Delib. Giunta

Municipale Comune di Riace 12 ottobre 2009, n. 89 e giusta mandato

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 324/2008 del TRIBUNALE di LOCRI Sezione

Distaccata di SIDERNO, depositata il 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Pietro Alvaro che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“1. – Con la sentenza impugnata il Tribunale di Locri Sezione distaccata di Siderno, respingendo l’appello del Comune di Riace avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. T.R. a verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 C.d.S. (eccesso di velocità) rilevata mediante apparecchiatura Velomatic 512 direttamente gestita dalla Polizia Municipale, – ha statuito l’illegittimità dell’atto perchè, pur essendo stato l’accertamento eseguito su tratto di strada statale non menzionato in decreto prefettizio ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv., con modif., in L. 1 agosto 2002, n. 168), non era stata eseguita la contestazione immediata dell’illecito, nè era stata fornita la prova dell’avvenuta informazione agli automobilisti della installazione dell’apparecchiatura, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. cit..

Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui la parte intimata non ha resistito.

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si critica la tesi del giudice di appello secondo cui, pur essendo nel verbale indicata la ragione di impossibilità della contestazione immediata prevista dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), (accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari), tuttavia l’utilizzo di apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle violazioni dell’art. 142 C.d.S., è consentito soltanto nei tratti stradali inseriti in decreti prefettizi ai sensi dell’art. 4 D.L. cit., e si osserva che non è necessaria la contestazione immediata nell’ipotesi – ricorrente nella specie – di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, a lett. e).

3. – Il motivo è fondato.

La tesi del Giudice di pace, infatti, è smentita dal rilievo che l’accertamento eseguito ai sensi del cit. D.L. n. 121 del 2002, art. 4, è invece oggetto di espressa, distinta previsione all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f), e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento è a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame direttamente gestita dall’organo di polizia operante. In definitiva, cioè, l’inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 D.L. cit., è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento a distanza delle infrazioni (art. 4, comma 1, D.L. cit.), non anche di quelle direttamente gestite – come nella specie – dagli organi di polizia (sulla legittimità dell’utilizzo di siffatte apparecchiature su tratti stradali non compresi in decreti prefettizi cfr. anche Cass. nn. 376 e 17905 del 2008).

4. E’ fondato altresì il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia ultrapetizione con riferimento alla statuizione di illegittimità del verbale per difetto dell’informazione agli automobilisti prevista del cit. D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 2. L’esame degli atti conferma, invero, che tale questione non era stata sollevata con l’opposizione”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3;

che non sono state presentate conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con il rigetto dell’opposizione proposta davanti al Giudice di pace;

che le spese dell’intero giudizio, sia di merito sia di legittimità, su cui questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’opposizione; condanna la parte opponente, attuale intimata, alle spese processuali, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, 150,00 per diritti e 250,00 per onorari, quanto al giudizio di primo grado, Euro 50,00 per esborsi, Euro 200,00 per diritti e Euro 300,00 per onorari, quanto al giudizio di appello, e in Euro 200,00 per esborsi e Euro 400,00 per onorari, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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