Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14220 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 25/05/2021), n.14220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.N., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

stesa in margine al ricorso introduttivo, dall’Avv.to Nicola

Pignatiello, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Marco Orlando, alla piazza

della Libertà n. 20 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

e contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, alla

via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 454, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Napoli il 14.10.2013, e pubblicata il 5.11.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

la Corte osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.N. riceveva dall’Agenzia delle Entrate l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), avente ad oggetto il maggior reddito percepito ai fini Irpef, negli anni dal 2003 al 2005, in quanto legale rappresentante, nonchè socio di maggioranza nella misura del 99%, della Chem Tec Srl. L’avviso di accertamento derivava da verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza, che si concludeva con Processo Verbale di Costatazione, ritenendo i Militari che la Chem Tec Srl fosse in realtà una società c.d. cartiera, che aveva fatturato operazioni inesistenti intercorse con la Vano Sud Srl: la Chem Tec Srl non aveva versato l’IVA, e la Vano Sud aveva portato l’IVA a credito nella propria dichiarazione, rimanendo così evaso il pagamento del tributo. In conseguenza degli accertamenti svolti, la Guardia di Finanza presentava denuncia penale, e veniva sottoposto a giudizio, quale legale rappresentante della Chem Tec Srl, l’odierno ricorrente, che patteggiava la pena.

Gli avvisi di accertamento relativi agli anni indicati erano notificati sia a M.N. sia alla Chem Tec Srl, e l’odierno ricorrente impugnava tutti gli avvisi, quelli ricevuti a titolo personale e quelli indirizzati alla società di cui era legale rappresentante, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, contestando, per quanto ancora d’interesse, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo e la personale estraneità alle vicende societarie, che gli aveva impedito di conseguire un qualsivoglia reddito imponibile, avendo svolto soltanto la funzione di prestanome. La CTP rigettava i ricorsi riuniti.

M.N. gravava di appello la decisione sfavorevole pronunciata dalla CTP, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in relazione ai soli avvisi di accertamento relativi al conseguimento di un maggior reddito a titolo personale, e rinnovava le proprie contestazioni. La CTR rigettava il ricorso.

Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania ha proposto ricorso per cassazione M.N., affidandosi a tre motivi di gravame. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo primo motivo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 per non avere la CTR annullato gli avvisi di accertamento, rilevando che l’Amministrazione finanziaria ha formato e notificato gli atti impositivi quando era ormai decaduta dalla possibilità di esercitare il potere impositivo.

1.2. – Mediante il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente critica la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1 per non avere la CTR rilevato che il presupposto dell’imposizione sulle persone fisiche è il conseguimento, da parte di queste ultime, di un reddito.

1.3. – Valendosi del suo terzo strumento di gravame, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, M.N. censura l’impugnata decisione della CTR per essere incorsa nella violazione dell’art. 654 c.p.p., non potendo il giudicato penale essere “fatto valere – sia pure limitatamente – nel processo tributario” (ric., p. 14).

Tanto riassunto, occorre preliminarmente rilevare che il ricorso in esame appare inammissibile nella misura in cui risulta proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanza, che non è parte nella presente lite, e neppure è stato parte processuale nei gradi di merito del giudizio.

2.1. – Mediante il primo motivo di ricorso il contribuente censura la decisione adottata dalla CTR per non aver rilevato che quando gli avvisi di accertamento per cui è causa, aventi ad oggetto gli anni d’imposta dal 2003 al 2005, sono stati formati e poi notificati, nell’anno 2010, l’Amministrazione finanziaria era ampiamente incorsa nella decadenza quadriennale dal potere impositivo, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 non potendo valere, a rimettere in termini l’Ente impositore, la previsione del raddoppio dei termini di accertamento nei casi in cui ricorra una delle ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000.

Pare opportuno ricordare che l’indicato art. 43, nella formula vigente “ratione temporis” prevedeva, al comma 3, che “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 C.P.P. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”.

Merita di essere segnalato pure che, nel caso di specie, pacificamente ricorrevano gli estremi perchè la denuncia penale fosse obbligatoria. La tesi sostenuta dal ricorrente è che il raddoppio dei termini non potesse operare nel caso di specie perchè, quando era intervenuto il presupposto per il raddoppio dei termini, il termine ordinario era già scaduto, e l’Amministrazione era ormai irrimediabilmente decaduta dalla facoltà di esercizio del potere impositivo.

In proposito la CTR ha rilevato che il raddoppio dei termini non ha natura sanzionatoria, e non risulta quindi invocabile in materia la irretroattività propria delle norme penali. Inoltre, la disciplina vigente ha visto confermata la sua legittimità costituzionale dalla stessa Consulta, che si è pronunciata in proposito con sentenza n. 247 del 2011. A questi apprezzabili rilievi può aggiungersi, confermando il condivisibile orientamento già espresso da questa Corte di legittimità, che “in tema di accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini prolungati sono anch’essi fissati direttamente dalla legge, non integrando quindi ipotesi di “riapertura” o proroga di termini scaduti nè di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti, in quanto i termini “brevi” e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi, unitari e distinti termini di accertamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto operante il “raddoppio” solo nel caso di rilievo del reato da parte dell’Ufficio finanziario prima dello spirare del termine quadriennale di prescrizione tributaria)”, Cass. sez. VI-V, 9.10.2017, n. 23628. Non si verte, pertanto, in una ipotesi di “riapertura” dei termini per l’accertamento, bensì di una fattispecie che, per le sue caratteristiche, peraltro pacifiche, risultava fin dalla sua genesi disciplinata dal raddoppio degli ordinari termini utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per concludere l’accertamento.

Il motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere rigettato.

2.2. – Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per aver ritenuto imputabile a lui un reddito che in realtà non aveva mai percepito perchè, nell’ambito della compagine societaria, aveva svolto esclusivamente la funzione di prestanome.

In proposito occorre ancora evidenziare che, pacificamente, M.N. era, all’epoca dei fatti per cui è causa, il legale rappresentante nonchè socio al 99% della Chem Tec Srl, società di capitali ma avente ristretta base partecipativa. Deve ancora essere ricordato che l’Amministrazione finanziaria ha contestato pure l’irregolare tenuta delle scritture contabili da parte della società ritenuta “cartiera”. Tanto premesso, la CTR ha ricordato le osservazioni della CTP secondo cui il ricorrente non ha “provato nè documentato in alcun modo quanto affermato nel ricorso introduttivo e cioè che i rapporti tra le società” Chem Tec Srl e Vano Sud Srl “fossero reali e genuini e che i libri fossero tenuti in regola”, ed ha aggiunto: “L’appellante non fornisce alcuna prova che non si trattasse di operazioni fittizie… e soprattutto non fornisce elementi per distinguere la propria posizione da quella della società. D’altronde per il principio dell’apparenza giuridica il M. risulta essere il legale rappresentante della società di cui è socio in una percentuale ampiamente preponderante rispetto al residuo 1% di cui non è titolare” (sent. CTR, p. 5). Anche nel presente giudizio di cassazione il M. non ha allegato elementi per affermare che i rapporti tra le due società fossero reali e genuini, e che i libri contabili fossero stati regolarmente tenuti, ma ha insistito ad affermare che la propria veste era di mero prestanome, invocando alcuni passaggi del PVC e, genericamente, le proprie difese proposte nei gradi di merito del giudizio, senza indicare dettagliatamente quando abbia proposto le proprie censure, e come le abbia diligentemente coltivate, in modo da consentire a questa Corte di esprimere il giudizio che le compete in materia di tempestività delle contestazioni proposte e congruità delle formule utilizzate, ancor prima di procedere a stimarne la decisività.

Il motivo di ricorso è comunque infondato. Invero questa Corte di legittimità ha ripetutamente espresso il condivisibile principio, estensibile al caso di specie, secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonchè di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria”, Cass. sez. VI-V, 9.7.2018, n. 18042. Il contribuente non ha però fornito la prova contraria di non aver partecipato alla distribuzione dei maggiori redditi accertati in capo alla società. Si osservi che il ricorrente afferma di essere stato un mero prestanome, ma neppure chiarisce quale interesse avesse a svolgere la funzione, quale utile ne abbia tratto, in che modo sia stata compensata la sua disponibilità. Inoltre, nelle società aventi ristretta base partecipativa tutti i soci, ed a maggior ragione il legale rappresentante, sono tenuti ad esercitare la vigilanza sull’attività sociale, anche al fine di escludere la propria responsabilità personale.

Il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve essere rigettato.

2.3. – Mediante il terzo motivo di impugnazione il ricorrente contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la gravata pronuncia della CTR per aver fondato la propria decisione (anche) sulle risultanze di un giudizio penale. Le osservazioni proposte dal contribuente non appaiono, in astratto, infondate, ma non sono riferibili al caso di specie. Vero è che sussiste una larga indipendenza tra l’accertamento tributario e quello penale, ed è pur vero che essendosi concluso il giudizio penale nei confronti del M. con un c.d. patteggiamento, non è neppure intervenuto un pieno accertamento di responsabilità in sede penale. La impugnata pronuncia della CTR, però, come si è già avuto modo di segnalare esaminando il secondo motivo di ricorso, non fonda la propria ratio decidendi sull’esito del giudizio penale svoltosi a carico del contribuente, che richiama, invero, a proposito della fittizietà delle operazioni poste in essere dalla società Chem Tec Srl, circostanza, però, che il contribuente neppure ha contestato in questo giudizio.

Anche il terzo motivo di ricorso appare quindi infondato, e dev’essere anch’esso respinto.

In definitiva, il ricorso introdotto dalla Italpannelli Srl deve essere dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nulla occorrendo provvedere in ordine alle spese di lite, non avendo il Ministero proposto difese. Il ricorso deve invece essere rigettato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, seguendo le spese processuali l’ordinario criterio della soccombenza ed essendo liquidate come in dispositivo, risultando dovuto anche il c.d. raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nulla per le spese; rigetta il ricorso proposto da M.N. nei confronti della costituita Agenzia delle Entrate, e lo condanna al pagamento in suo favore delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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