Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14220 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 414-2019 proposto da:

O.A., O.D., O.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA APPIANO 22, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI INFANTE, rappresentati e difesi dagli avvocati SILVANA

BERNOCCHI, GIOVANNI PIZZOCCARO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 23119/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23119/2018, pubblicata il 26 settembre 2018, accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio e decidendo nel merito rigettava l’originario ricorso proposto da O.A., O.D. e O.R. contro l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in relazione all’atto pubblico depositato il 23.11.2007.Secondo la Cassazione la circostanza, risultante dall’atto negoziale di compravendita, che gli acquirenti fossero perfettamente consapevoli di acquistare un podere di cui non avrebbero avuto la materiale disponibilità e quindi coltivare direttamente, trovandosi lo stesso nel possesso di un affittuario che aveva già manifestato l’intenzione di non rilasciarlo, avrebbe dovuto impedire al giudice di appello di attribuire rilevanza alla necessità che gli acquirenti agissero in sede giudiziaria per ottenere il rilascio dei terreni acquistati, essendo invece rilevante che il mancato rilascio, seppur riconducibile all’esclusiva volontà dell’affittuario, non poteva considerarsi fatto sopravvenuto all’acquisto dei terreni.

O.A., O.D. e O.R. hanno proposto ricorso per revocazione, affidato ad una censura nella quale si prospettano tre diversi errori di percezione. I ricorrenti hanno altresì depositato memoria.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

I ricorrenti deducono in particolare che la Corte avrebbe omesso di considerare: a) la proposizione da parte dell’Imberti di un’azione di riscatto; b) l’esistenza dei contratti di affitto costituenti unico motivo per la decadenza dal beneficio; c) l’inesistenza dei contratti di affitto, accertata con efficacia di giudicato, idonea a smentire la motivazione del provvedimento di decadenza emesso dall’Agenzia.

Orbene, la censura è inammissibile, non involgendo gli elementi dedotti dai ricorrenti le ipotesi di errore di fatto contemplate dall’art. 395 c.p.c., n. 4 richiamato dall’art. 390 bis c.p.c. quando al giudizio di revocazione nei confronti delle sentenze della Corte di Cassazione.

Giova sul punto ricordare che l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali – Cass., n. 26890/2019 -.

L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere dunque in una “svista” materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa, sicchè non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali-cfr. Cass., n. 27570/2018 -.

L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi un una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputa alla sentenza un’erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sè, incompatibile con l’errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio-cfr. Cass., n. 22080/2013 -.

Orbene, fatte le superiori considerazioni in diritto, occorre rilevare che la mancata considerazione dell’azione di riscatto da parte dell’Imberti, che secondo i ricorrenti avrebbe potuto determinare il riconoscimento della forza maggiore, non attiene ad alcuna svista da parte della Corte, ma semmai riguarda la valutazione che la stessa ha ritenuto di svolgere in ordine al fatto che gli acquirenti, al momento della stipula dell’atto negoziale, erano pienamente a conoscenza del fatto che non avrebbero avuto la disponibilità dell’immobile in quanto lo stesso si trovava nel possesso dell’affittuario.

Il postulato errore di percezione correlato alle circostanza, dedotta dai ricorrenti, secondo la quale se la Corte avesse conosciuto l’inesistenza dei contratti di affitto e la loro falsità avrebbe rigettato il ricorso non può parimenti in alcun modo ravvisarsi poichè attiene ad elementi fattuale che non erano oggetto di ricorso da parte dell’Agenzia delle entrate nè era stati presi autonomamente in considerazione dalla Corte, la quale ha considerato, secondo la propria valutazione degli atti, che la presenza dell’Imberti sul fondo impedisse il riconoscimento del beneficio agevolativo. Ciò ha fatto nell’esercizio delle sue valutazioni che non possono essere in alcun modo rivisitate in questa sede.

Tali conclusioni resistono ai rilievi difensivi esposti dai ricorrenti in memoria che, ancora una volta, ritengono di potere affermare che l’esistenza del contenzioso in ordine al possesso del cespite avrebbe determinato un diverso convincimento del giudice di legittimità, senza avvedersi che proprio tali circostanze, valorizzate dal giudice di appello, non sono state ritenute idonee dalla Corte per giustificare l’illegittimità della ripresa a tassazione correlata alla perdita del beneficio agevolativo in relazione alla mancata conduzione del bene.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza deì presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

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