Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14220 del 07/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 10/01/2017, dep.07/06/2017),  n. 14220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29061-2015 proposto da:

B.S., B.F. e BA.Sa.,

rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Gallo (C.F.: GLL GPP

66B06 D122W), giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ERGO Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Nuri Venturelli (C.F.:

VNT NR11 47P25 H501C), giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

O.A., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1782/2014 del TRIBUNALE di BRINDISI del

18/07/2014, depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. AUGUSTO

TATANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A. nonchè B.R. ed F.E., gli ultimi due anche in qualità di genitori legali rappresentanti dei minori Sa., F. e B.S. agirono in giudizio nei confronti di O.M. e della sua assicuratrice Bayerische Assicurazioni S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto B.G., avvenuto in occasione di un sinistro stradale causato dall’ O..

La domanda fu rigettata dal Tribunale di Crotone, per l’esistenza di una transazione stragiudiziale conclusa dalle parti.

La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono S., F. e B.S., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la Ergo Assicurazioni S.p.A. (già Bayerische Assicurazioni S.p.A.), che ha depositato memoria.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 in relazione agli artt. 320, 322, 141, 1442, 1425, 1966 e 2942 c.c. nonchè art. 183 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il motivo è manifestamente infondato.

La corte di appello ha deciso la controversia facendo corretta applicazione dei principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, secondo cui i contratti stipulati dal minore in assenza della autorizzazione del giudice tutelare prescritta dall’art. 320 c.c. sono annullabili, ai sensi dell’art. 322 c.c., e non nulli (giurisprudenza assolutamente costante e consolidata: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12117 del 29/05/2014, Rv. 631022; Sez. 3, Sentenza n. 4562 del 22/05/1997, Rv. 504606; Sez. 2, Sentenza n. 7495 del 12/08/1996, Rv. 499194; Sez. 3, Sentenza n. 2235 del 17/03/1990, Rv. 466008; Sez. 2, Sentenza n. 7044 del 23/12/1988, Rv. 461218; Sez. 2, Sentenza n. 6666 del 22/12/1984, Rv. 438199; Sez. 2, Sentenza n. 6198 del 28/11/1984, Rv. 437845; Sez. 3, Sentenza n. 5849 del 30/10/1980, Rv. 409660; Sez. 2, Sentenza n. 3088 del 28/05/1979, Rv. 399447; Sez. 3, Sentenza n. 3539 del 16/10/1976, Rv. 382291; Sez. 1, Sentenza n. 700 del 14/03/1974, Rv. 368532; Sez. 1, Sentenza n. 2566 del 05/12/1970, Rv. 348913; Sez. 1, Sentenza n. 2361 del 03/08/1962, Rv. 253525; correttamente ritenuto isolato il precedente apparentemente contrario di cui a Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3795 del 14/03/2003, Rv. 561157 che, in realtà senza espressamente qualificare la invalidità, sembra supporne la rilevabilità di ufficio, peraltro senza altra motivazione se non il richiamo di un precedente che però è assolutamente inconferente sul punto).

Ne consegue, evidentemente, l’applicazione della regola (desumibile dall’art. 1441 c.c.) per cui la relativa eccezione costituisce eccezione in senso stretto, riservata alla parte (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25268 del 01/12/2009, Rv. 610754; Sez. L, Sentenza n. 427 del 15/01/1993, Rv. 480278; Sez. 2, Sentenza n. 2403 del 06/04/1983, Rv. 427253) e va pertanto proposta nel termine previsto dalle disposizioni di rito temporalmente applicabili.

Essendo stata poi nella specie affermata l’inammissibilità dell’eccezione in quanto tardivamente proposta, e cioè in conseguenza del maturarsi di una preclusione processuale, del tutto inconferenti risultano le argomentazioni dei ricorrenti in relazione al termine di prescrizione per la proposizione della suddetta eccezione, che hanno rilievo esclusivamente sostanziale.

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 in relazione agli artt. 279 e 340 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il motivo è manifestamente infondato.

La corte di appello ha accertato (in base ad adeguata motivazione, non censurabile nella presente sede) che il provvedimento dell’istruttore in cui era stato prospettato il rilievo dell’invalidità della transazione, pur non ritualmente eccepita, non aveva carattere decisorio ma natura meramente istruttoria, in quanto volto a disciplinare lo svolgimento del processo e non a decidere la controversia, e quindi ha correttamente escluso che ad esso potesse riconoscersi valore sostanziale di sentenza.

E’ infatti espressamente disposto dall’art. 177 c.p.c. che le ordinanze del giudice istruttore, comunque motivate, non possono in alcun modo pregiudicare la decisione della causa, e sono comunque revocabili e modificabili (fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste dalla medesima norma, non ricorrenti nella specie).

Ne consegue che non può ravvisarsi alcuna violazione delle norme di diritto richiamate dai ricorrenti.

3. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 in relazione all’art. 112 e 345 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il motivo è inammissibile.

La corte di appello ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame avanzato dai ricorrenti in relazione al carattere non integralmente satisfattivo della transazione stipulata, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., ritenendo trattarsi di una eccezione nuova, non sollevata in primo grado.

I ricorrenti sostengono che l’eccezione era stata sollevata in primo grado, che essa non potrebbe considerarsi eccezione in senso stretto ma mera difesa, e che nell’atto di quietanza in favore della compagnia di assicurazioni essi avevano sottoscritto l’opzione relativa al “pagamento parziale”.

Orbene, non risultano indicati nel ricorso la fase e l’atto processuale in cui sarebbe stata sollevata la suddetta eccezione nel corso del primo grado, e non risulta prodotto in allegato al ricorso il documento (la quietanza) posto a base del motivo in esame, nè ne viene indicata la esatta allocazione nel fascicolo processuale, in evidente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il motivo non può quindi essere esaminato nel merito.

4. Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 2043, 2054 e 2055 c.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il motivo è manifestamente infondato.

La decisione sui fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno vantato dai ricorrenti non era necessaria, in quanto, del tutto correttamente, la causa è stata decisa in base al rilievo decisivo e pregiudiziale dell’eccezione di merito relativa alla sussistenza di una transazione stragiudiziale tra le parti sul diritto fatto valere.

5. Resta assorbita, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso, l’eccezione di inammissibilità dello stesso avanzata dalla società controricorrente per un assunto vizio di costituzione dei ricorrenti nel giudizio di appello, vizio peraltro non rilevato nel corso del suddetto giudizio di secondo grado e non oggetto di ricorso incidentale.

6. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 in quanto i ricorrenti hanno documentato di essere stati ammessi al gratuito patrocinio.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA