Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1422 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1422 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 349-2008 proposto da:
CUSCHERA MARIA C.F. CSCMRA59P48A089W, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo
studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;

2013
3604

ricorrente

contro

MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

L

Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

Data pubblicazione: 23/01/2014

- controrícorrente

avverso la sentenza n. 295/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 12/03/2007 r.g.n. 1840/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO

udito l’Avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso rE23 in
1)J1.’

via principalelinammissibilitàl’in subordine l il rigetto.

BALESTRIERI;

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Lucca respingeva la domanda di accertamento del diritto di
Maria Cuschera ad essere inquadrata nella IX q.f. (ora posizione economica
C3) in luogo della VIII riconosciutale al momento del passaggio avvenuto
tramite mobilità a decorrere dal t2.91 dall’allora Amministrazione delle
Poste a quella delle Finanze, con condanna di quest’ultima all’attribuzione

(o in subordine dal 1.7.98) ed al risarcimento degli ulteriori danni.
La Corte d’appello di Firenze dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario in favore di quello amministrativo. Anche il T.A.R. del Lazio con
successiva decisione n.14065\04 declin0′ la propria giurisdizione.
Su ricorso ex art.362 c.p.c. della Cuschera, la Cassazione, con sentenza a
sezioni unite n.14581/2006, considerato che la questione di merito
riguardava

la

rilevanza

giuridica

e

l’efficacia

nei

confronti

dell’Amministrazione finanziaria del provvedimento (transazione) 17.7.98,
onma, stimL
col quale l’allora Ente Poste Italianef riconotE2 alla Cuschera
l’inquadramento nella ex IX qualifica funzionale con effetto dal 31.12.1990,
dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario.
La Cuschera riassumeva il giudizio davanti alla Corte d’appello di Firenze in
diversa composizione collegiale, riproponendo le censure svolte nei riguardi
della decisione di primo grado ) che aveva dato rilievo ai fini del
riconoscimento del diritto alla qualifica superiore -e delle conseguenze
economiche e normative- alla data in cui l’Amministrazione di provenienza
aveva riconosciuto il diritto in questione e quindi ritenuto corretto nel 1991
l’inquadramento nell’ex VIII q.f.
L’appellante sosteneva che tale valutazione vanificava la previsione
garantistica di cui all’art. 5 d.p.c.m. n.325/88 che aveva disposto che il
dipendente trasferito con il meccanismo della mobilità tra amministrazioni
fosse collocato nel ruolo di quella ricevente nell’ordine spettante in base
all’anzianità, dovendosi tenere conto che l’art. 8 del d.l. n. 344\90,
convertito nella L. n. 21\91, prevedeva che tutti i dipendenti -nella
situazione in cui si trovava anche essa appellante- dovessero essere
inquadrati nella IX q.f., così come interpretato dalla costante giurisprudenza
3

della detta qualifica ed al pagamento delle differenze retributive dal 1.2.91

amministrativa sul punto. Affermava, inoltre, non avere rilievo le modalità
con le quali il diritto era stato acquisito, nella specie attraverso la
transazione intercorsa con l’amministrazione postale di provenienza.
Resisteva il Ministero dell’Economia e Finanze.
Con sentenza depositata il 12 marzo 2007, la Corte d’appello di Firenze
rigettava il gravame, ritenendo sostanzialmente inopponibile al Ministero la

Per la cassazione propone ricorso la Cuschera, affidato a due motivi.
Resiste il Ministero con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 8 L.n. 21\91, 3 L. n. 254\88 e 5 d.p.c.m. n. 325\88
(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che il suo diritto
alla IX qualifica funzionale derivasse unicamente dalla transazione
intervenuta con l’Ente Poste Italiane di cui al provvedimento 17.7.98, e non
già, come evidenziato negli scritti difensivi, dall’art. 5, comma 2, del
d.p.c.m. 5.8.88 n. 325, in base al quale “Il dipendente trasferito è
collocato

nel

ruolo dell’amministrazione

ricevente

nell’ordine

spettantegli in base all’anzianità di qualifica e conserva, ove più
favorevole, il trattamento

economico

in godimento all’atto del

trasferimento mediante l’attribuzione ‘ad personam’ della differenza
con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento.”
Evidenzia che a tal fine era irrilevante che il diritto ad una determinata
posizione giuridica o qualifica non fosse stata di fatto attribuita ancorché
spettante ex lege e riconosciuta solo successivamente.
Lamenta ancora che l’art. 8, comma 2, della L. n. 21\91 stabiliva che “il
personale delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni che abbia conseguito l’accesso a qualifiche della ex
carriera direttiva in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 22 dicembre 1981, n. 797, nonché per il
personale che lo precede in ruolo è inquadrato nella IX q.f., in conformità

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transazione stipulata con l’Ente Poste nel 1998.

a quanto previsto dall’art. 3 L. n. 254\88 per il comparto Ministeri, con
effetto dal 31 dicembre 1990”.
Evidenzia ancora che l’art. 5, comma 2, del d.p.c.m. n. 325\88 imponeva
all’amministrazione ricevente di attribuire al dipendente trasferito il
trattamento in godimento all’atto del trasferimento, essendo irrilevante che
l’ente di provenienza lo avesse riconosciuto con ritardo, con transazione che

economico conseguente al riconoscimento dal 31.12.90 della IX q.f.
2.-Con il secondo motivo la ricorrente denuncia una insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della
controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.).
Lamenta che la sentenza impugnata, pur a fronte del chiaro diritto della
dipendente alla IX q.f., ritenne a tal fine non utile la transazione 17.7.98, in
quanto res inter alios acta, ritenendo invece di poter giungere a diverse
conclusioni solo ove tale riconoscimento fosse conseguente un
provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
3.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente
esaminati, sono in parte inammissibili e per il resto infondati.
Inammissibili perché la ricorrente non ha prodotto, o riprodotto in ricorso, e
neppure specificatone il contenuto e l’esatta ubicazione processuale (Cass.
sez.un. 3 novembre 2011 n. 22726, Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915), la
transazione 17.7.98 intervenuta con l’Ente Poste Italiane.
Infondati poiché l’art. 5 del d.p.c.m. n. 325\88, stabilisce: “1. Le
amministrazioni pubbliche, entro trenta giorni dalla formazione ed
approvazione, secondo i rispettivi ordinamenti, della graduatoria,
prowedono alla assegnazione delle sedi, comunicandola agli interessati ed
all’amministrazione di loro appartenenza. 2. Il dipendente trasferito è
collocato nel ruolo dell’amministrazione ricevente nell’ordine
spetta ntegli

in base all’anzianità di qualifica

e

conserva, ove più

favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del
trasferknento mediante l’attribuzione “ad personam” della differenza
con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento.
Ove necessario, le amministrazioni presso cui il personale viene trasferito
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peraltro aveva ad oggetto essenzialmente la regolamentazione del maturato

provvedono a farlo partecipare ad appositi corsi di riqualificazione. Il
trattamento di previdenza e quiescenza sarà disciplinato con atto
legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto”.
La disposizione in esame non prevede dunque che debba tenersi conto
anche della qualifica cui il dipendente trasferito potrebbe aver diritto, bensì

8, comma 2, della L. n. 21\91 subordina l’attribuzione della IX q.f. al
“personale delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni che abbia conseguito l’accesso a qualifiche della ex
carriera direttiva in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 22 dicembre 1981, n. 797, nonché per il
personale che lo precede in ruolo”.
Va al riguardo evidenziato che al momento del trasferimento (1991) la
Cuschera era ancora dipendente dell’Amministrazione delle Poste, facente
capo al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, essendosi trasformata in
ente pubblico economico solo dal 31.12.93.
Vale perciò il principio, già affermato da questa S.C., secondo cui per il
principio di relatività dell’efficacia del contratto, accolto dall’art. 1372 cod.
civ., la conciliazione di una controversia attinente al rapporto di lavoro
vincola solo gli stipulanti, risultando così impossibile opporre la transazione
-stipulata, peraltro, numerosi anni dopo il trasferimento e con un soggetto
diverso (l’Ente Poste) rispetto all’Amministrazione di provenienza- al nuovo
datore di lavoro (Cass. 23.7.12 n.12781), risultando quindi corretta
l’affermazione del giudice d’appello secondo cui la retrodatazione della
qualifica (dal 17.7.98 al 31.12.90) è avvenuta solo pattiziamente e
nell’ambito della sola obbligazione contrattuale tra quelle parti, risultando
così inopponibile ai terzi (pag.4 sentenza impugnata).
4.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

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alla qualifica posseduta al momento del trasferimento. Tanto più che l’art.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di legittimità, che liquida in E.100,00 per esborsi,
E.3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2013
Il Presidente

Il Consigliere est.

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