Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1422 del 22/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1422
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28909-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.F., S.F., D.M., D.L.D.,
M.E., S.P., B.P., elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 18, presso lo studio
dell’avvocato GIANPIERO PORCARO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
contro
M.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 57/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 12/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1 B.P., D.L.D., D.M., M.E., M.E., S.P., S.F. e V.F., con distinti ricorsi impugnavano gli atti di diniego di rimborso delle maggiori imposte sul reddito persone fisiche, relative agli anni 2008-2001, pagate su indennità di vigilanza di scalo loro spettanti quali agenti della Polizia ferroviaria e soggette, a loro avviso, a tassazione separata anzichè ordinaria nei periodi di imposta predetti
2 La Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone, riuniti i ricorsi, li accoglieva
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia rigettava l’appello rilevando, in conformità quanto statuito dal giudice di prime cure, che i contribuenti avevano diritto alla tassazione separata in quanto si era verificato un ritardo nella corresponsione degli emolumenti ed era irrilevante la verifica della causa del ritardo.
4 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Sette degli otto contribuenti, in particolare B.P., D.L.D., D.M., M.E., S.P., S.F. e V.F. si sono difesi con controricorso. M.E. è rimasto intimato
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1 La controversia, non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria. Pertanto la causa, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020