Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1422 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. III, 21/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MODENESE SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore Sig. G.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato CATELLI MARCO, che

la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ELIO LOMBARDOZZI IMPIANTI & C ELI IMPIANTI SAS;

– Intimato –

e sul ricorso n. 34888/2006 proposto da:

SOCIETA’ ELIO LOMBARDOZZI IMPIANTI & C ELI IMPIANTI

SAS,

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t. Sig.

L.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato ZACA’ GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ERAMO GIUSEPPE giusta procura in

calce al controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrenti –

e contro

MODENESE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4183/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Civile 3, emessa il 20/09/2005, depositata il 04/10/2005;

R.G.N. 6776/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato CATELLI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per previa riunione dei

ricorsi, rigetto del ricorso incidentale e accoglimento del 4^ motivo

con assorbimento degli altri motivi, del ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono essere cosi’ ricostruiti sulla base della sentenza impugnata.

Elio Lombardozzi Impianti & C. s.a.s. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Frosinone a istanza di Modenese s.r.l. per il pagamento della somma di L. 7.170.960, quale corrispettivo dell’esecuzione di lavori di carrozzeria e verniciatura svolti in favore dell’opponente.

Dedusse la nullita’ del ricorso e del decreto, per incertezza assoluta sulla identita’ della persona che aveva rilasciato la procura al difensore.

Nel merito eccepi’ l’infondatezza dell’avversa pretesa, in ragione del grave inadempimento della controparte che aveva eseguito i lavori con notevoli imperfezioni e aveva provocato danni dei quali, in via riconvenzionale, egli chiese il ristoro.

Con sentenza del 22 maggio 2002 il Tribunale, ritenuta l’invalidita’ della procura conferita dall’ingiungente a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, lo revoco’, condannando l’opposto al pagamento delle spese.

Proposto gravame da Modenese s.r.l., la Corte d’appello di Roma, in data 4 ottobre 2005, l’ha respinto.

Cosi’ ha motivato il decidente il suo convincimento.

La procura alle liti conferita dalla s.r.l. Modenese, in persona del legale rappresentante, a margine del ricorso per decreto ingiuntivo era stata correttamente dichiarata nulla dal giudice di prime cure, in ragione della illeggibilita’ della sottoscrizione del legale rappresentante, del quale neppure erano state indicate le generalita’ nel corpo dell’atto. Ne’ l’incertezza sull’identita’ dell’organo gestorio poteva essere superata, in adesione agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimita’ (confr. Cass. civ. sez. un. n. 1167 del 1994), in base alla documentazione esistente al momento del conferimento della procura. E invero il decidente neppure aveva potuto visionare la produzione che consentiva di individuare il legale rappresentante della societa’, atteso che il fascicolo dell’opposta, ritirato all’udienza di precisazione delle conclusioni, non era stato restituito. Peraltro, in mancanza della denuncia di eventi involontari che lo avevano reso indisponibile, il giudice non era affatto tenuto a rimettere la causa sul ruolo ne’ a ordinarne alla cancelleria la ricerca o la ricostruzione.

L’esame di documenti gia’ allegati al fascicolo di primo grado di parte appellante era poi precluso dal disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 3.

Infine, tenuto conto della infondatezza delle eccezioni sollevate dall’appellata, appariva opportuno compensare integralmente tra le parti le spese del grado.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Modenese s.r.l., articolando quattro motivi.

Resiste con controricorso Elio Lombardozzi Impianti & C. s.a.s., proponendo ricorso incidentale, affidato a un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da Modenese s.r.l. e da Elio Lombardozzi Impianti & C. s.a.s. avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 83, 112, 115, 116 e 345 cod. proc. civ., nonche’ mancanza di motivazione su punti essenziali della controversia.

Deduce che i documenti depositati nel corso del giudizio di primo grado, la cui produzione risultava dal verbale di udienza – e precisamente: stralcio di statuto di Modenese s.r.l. nel quale venivano indicati i poteri di amministrazione e di rappresentanza degli amministratori; visura della Camera di Commercio di Frosinone relativa a Modenese s.r.l., dalla quale risultava che G. G. era coamministratore con firma libera e disgiunta della societa’; nuovo mandato sottoscritto dal medesimo G. – consentivano l’esatta individuazione della persona fisica che aveva conferito la procura, in qualita’ di legale rappresentante di Modenese. In tale contesto il mancato reperimento del fascicolo di parte al momento della decisione non poteva essere addebitato a una volontaria condotta dell’opposta, perche’ era incontestabile la volonta’ della stessa di superare l’eccezione di nullita’ della procura (confr. Cass. civ. 22 dicembre 1995, n. 13058), e cio’ tanto piu’ che, nella fattispecie, il fascicolo di parte non era arrivato sul tavolo del decidente perche’, per un errore del personale di cancelleria, era finito nel faldone di un diverso procedimento.

1.2 Col secondo mezzo la societa’ ricorrente lamenta violazione dell’art. 87 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 126, 127, 128 e 130 cod. proc. civ., degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., mancanza e contraddittorieta’ della motivazione. La censura ha ad oggetto l’affermazione del giudice di merito secondo cui l’incertezza sull’identita’ dell’organo gestorio poteva essere superata solo attraverso l’esame della documentazione esistente al momento del conferimento della procura.

Tale affermazione dimostrava in maniera inequivocabile che il giudice d’appello non aveva prestato alcuna attenzione ai documenti depositati nel corso del giudizio, e precisamente all’udienza del 14 luglio 2000, documenti assolutamente idonei a superare l’eccezione di nullita’ della procura.

1.3 Col terzo motivo l’impugnante deduce vizi motivazionali e lesione del diritto di difesa. La critica si appunta contro il rilievo del giudice di merito secondo cui era onere della parte che aveva prodotto la documentazione dedurre l’incolpevole, involontaria mancanza della stessa. Cosi’ argomentando il decidente non aveva considerato che Modenese non aveva potuto denunciare lo smarrimento del proprio fascicolo, posto che nulla ne aveva saputo fino al momento della pronuncia della sentenza.

1.4 Col quarto mezzo la societa’ lamenta violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nonche’ vizi motivazionali, con riferimento all’assunto secondo cui l’esame di documenti gia’ allegati al fascicolo di primo grado di parte appellante era precluso dal disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 3.

Sostiene l’impugnante che la norma codicistica sarebbe stata male evocata dal giudice a quo, atteso che essa regola lai produzione nel giudizio di gravame di nuove prove, laddove quel che era stato chiesto al giudice d’appello era di procedere all’esame di atti e documenti gia’ formalmente acquisiti nel primo grado del giudizio ed erroneamente non esaminati dal Tribunale.

2 Elio Lombardozzi Impianti & C. s.a.s. eccepisce in limine la violazione dell’art. 372 cod. proc. civ., per avere la ricorrente inserito nell’atto di impugnazione copie fotostatiche dei documenti di cui in ricorso aveva lamentato l’omesso esame da parte del giudice di merito, cosi’ violando il disposto della norma innanzi richiamata, atteso che, all’evidenza, i documenti prodotti non riguardavano la nullita’ della sentenza impugnata e l’ammissibilita’ del ricorso e del controricorso.

2.1 Con l’unico motivo di ricorso incidentale denuncia poi violazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7, dell’art. 164 c.p.c., comma 3, e dell’art. 342 cod. proc. civ. La censura si appunta contro l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la dedotta incertezza sulla data di comparizione fissata nell’atto di gravame addotta dall’appellata a sostegno dell’eccepita inammissibilita’ dell’appello – doveva ritenersi sanata, ex art. 164 cod. proc. civ., dall’avvenuta, tempestiva costituzione di Elio Lombardozzi Impianti & C. s.a.s., con conseguente insussistenza di qualsivoglia violazione del diritto di difesa.

Cosi’ argomentando il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto applicabili nel giudizio di gravame gli effetti sananti che l’art. 164 cod. proc. civ. collega, in prime cure, alla costituzione del convenuto, senza considerare che l’atto di citazione in appello ha non solo lo scopo di costituire il contraddittorio, ma anche l’ulteriore effetto di impedire il maturare del termine di decadenza dall’impugnazione. L’errore in cui era incorso il giudice di merito consisteva nell’avere esteso la sanatoria dell’avvenuta costituzione del convenuto alla decadenza dalla impugnazione. Conseguentemente, dovendo l’appello di Modenese essere dichiarato improcedibile, neppure aveva ragion d’essere la compensazione delle spese del grado, disposta propria per l’asserita infondatezza delle eccezioni sollevate sul punto dall’appellata.

3 Ragioni di ordine logico impongono di partire dall’esame del ricorso incidentale, in considerazione del carattere preliminare dei rilievi nello stesso formulati.

Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, con riguardo alla citazione sia di primo grado che di appello, che la mancanza in tale atto di tutti i requisiti indicati dall’art. 164 c.p.c., comma 1, e, quindi, di tutti gli elementi integranti la vocatio in ius, non vale a sottrarla all’operativita’ dei meccanismi di sanatoria ex tunc previsti dai commi 2 e 3 della medesima disposizione, di modo che, quando la causa, una volta iscritta a ruolo, venga chiamata all’udienza di comparizione, il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 164 c.p.c., comma 1, mentre, se il convenuto si sia costituito, deve applicare l’art. 164 c.p.c., comma 3, salva la possibilita’ di chiedere la concessione di un nuovo termine di comparizione, in caso di inosservanza di quello legislativamente previsto (confr. Cass. civ., 16 ottobre 2009, n. 22024).

L’affermazione si giova del rilievo che, in relazione alla nullita’ dell’atto di citazione, la disciplina dettata dal nuovo testo dell’art. 164 cod. proc. civ. e’ applicabile anche in appello in virtu’ del richiamo contenuto nell’art. 359 cod. proc. civ.; che tale disciplina opera una distinzione, quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacche’ mentre i vizi afferenti alla vocatio in ius sono sanati con effetto ex tunc, quelli relativi alla editio actionis sono sanati con effetto ex nunc; che, conseguentemente, ove nell’atto di appello manchi l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione, la costituzione del convenuto sana la nullita’ dell’atto di appello con effetto retroattivo, valendo ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. civ. 1 luglio 2008, n. 17951).

Ne deriva che la decisione impugnata e’, sotto i profili esaminati, assolutamente ineccepibile.

4 Passando quindi all’esame del ricorso principale, sono fondate le critiche formulate nel quarto motivo.

Il giudice di merito, nel ritenere precluso dal disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 3, l’esame di documenti gia’ allegati al fascicolo di primo grado di parte appellante, e’ incorso in errore.

Deve invero ritenersi, in conformita’ a quanto gia’ affermato da questa Corte Regolatrice, che il documento irritualmente prodotto in primo grado possa essere nuovamente prodotto in appello nel rispetto delle forme previste dall’art. 87 disp. att. cod. proc. civ., con la precisazione che, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, la finalita’ di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, e’ incontestabilmente raggiunta, ancorche’ le modalita’ della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge. Ogni diversa soluzione, che non ritenesse in tal modo sanata l’inosservanza delle formalita’ previste per le produzioni documentali, sarebbe invero improntata a un vuoto ed esasperato formalismo (Cass. civ. 19 giugno 2009, n. 14338; Cass. civ. 22 gennaio 2002, n. 696).

Ne deriva che, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, nel quale resta assorbito l’esame degli altri, nonche’ dell’eccezione di violazione dell’art. 372 cod. proc. civ. sollevata in controricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale; accoglie il quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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