Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1422 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1422 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 25691-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CENTONZE LUIGI;

– intimato avverso la sentenza n. 1182/22/2016 della COMMISSIONE
eUbL(

TRIBUTARIA REGIONALE1DI BARA SEZIONE DISTACCATA
di LECCE, depositata il 12/05/2016;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Ric. 2016 n. 25691 sez. MT – ud. 30-11-2017
-2-

In fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei
confronti di Luigi Centonze per la cassazione della sentenza, indicata in
epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania,
rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado che

contribuente, con riferimento alle ritenute effettuate dal datore di lavoro
sulle somme corrisposte, all’atto di cessazione del rapporto di lavoro,
quale incentivo all’esodo; domanda basata sul contrasto — accertato con
sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.2005, in causa C207/04 – tra la Direttiva Comunitaria 76/207 CE e la disposizione
dettata dall’art.19, comma 4 bis, TUIR.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale il termine
decadenziale previsto dall’art.38 del d.p.r. 602/1973 aveva iniziato a
decorrere il 12 aprile 2008, data di pubblicazione dell’ordinanza della
Corte di Giustizia del 16.1.2008 che aveva chiarito la portata della
sentenza C-207/2004.
Il contribuente non resiste.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma
semplificata.
In diritto
1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa
applicazione dell’art.38, commi 1 e 2, del d.p.r. n.602/73, in relazione
all’art.360, I comma, n.3 c.p.c., laddove la C.T.R. ha affermato che,
anteriormente alla pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia, il
contribuente non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto.
2. Il ricorso è fondato. La questione di diritto proposta dalla
presente controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte
con la sentenza n.13676/14, che ha affermato il principio che nel caso in

Ric. n. 25691/2016

aveva accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal

A,

cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario
da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il termine
di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui
redditi l’art.38 d.p.r. n.602/1973) per l’esercizio del diritto al rimborso,
attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del
versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta

comunitario, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia —come
quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra il
limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di
prescrizione o di decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del
principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.
3. Né, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto
al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia
dell’Unione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento
o venne operata la ritenuta sono invocabili i principi elaborati dalla
giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” , dovendosi ritenere
prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più
cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata
attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi
rapporti.
4. Il ricorso va conseguentemente accolto, e la sentenza impugnata va
cassata, essendosi la discostata dai superiori principi e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto (risultando la domanda di
rimborso presentata nel 2011 e le ritenute relative all’anno 2001), la
decisione della controversia può essere decisa nel merito (ex art. 384,
secondo comma c.p.c.), con il rigetto del ricorso introduttivo del
contribuente.
5. Vanno compensate le spese dei gradi di merito, in ragione del
consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione
Ric. n. 25691/2016

la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento

del ricorso introduttivo; le spese processuali del giudizio di legittimità
vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei
gradi di merito; dichiara irripetibili le spese del giudiz o di legittimità.

Il

ente

Roma, 30/11/2017

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