Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14219 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5803/2019 R.G. proposto da:

P.A. (C. F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

ANTONIO MARIO CAZZOLLA, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. LIVIA RANUZZI in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro, 266;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 40/2019 della

Commissione Tributaria Provinciale di Bari depositata il 21 gennaio

2019.

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal Consigliere Dott. D’Aquino Filippo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha promosso separati ricorsi davanti alla CTP di Bari avverso due avvisi di accertamento per IRPEF, addizionali e accessori relativi agli anni di imposta 2011 – 2012, con cui sono stati accertati maggiori redditi da partecipazione per accertati maggiori ricavi in capo alla società OVER SPA.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato altra sentenza della medesima CTP n. 2862/2018, pronunciata nel giudizio promosso da OVER SPA e non definitiva, con cui erano stati accolti i ricorsi riuniti, chiedendo l’annullamento degli avvisi di accertamento.

Con ordinanza del 21 gennaio 2019 n. 40/2019, la CTP di Bari, previa riunione dei ricorsi proposti dal contribuente, ha sospeso i giudizi riuniti in attesa del passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Bari n. 2862/2018;

Il ricorrente ha impugnato con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. l’ordinanza suddetta con due motivi di ricorso, ulteriormente illustrati da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce nullità dell’ordinanza per violazione e falsa applicazione di legge a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 295 c.p.c. e art. 111 Cost., nella parte in cui il giudice di primo grado ha fatto applicazione del disposto dell’art. 295 c.p.c., laddove avrebbe potuto applicare la diversa disposizione di cui all’art. 337 c.p.c.; deduce il ricorrente come non sussista pregiudizialità necessaria tra accertamento a carico del socio e accertamento a carico della società, deducendo che la questione preliminare dell’accertamento di maggiori utili extracontabili incide sulla questione pregiudicata del quantum della distribuzione, ma non sulla operatività della presunzione di distribuzione, avendo il ricorrente contestato di essere socio della società e che la società OVER SPA non sia a ristretta base azionaria, sussistendo una mera pregiudizialità logica, alla quale non sarebbe applicabile la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (che richiede la necessità che il giudice della causa pregiudiziale decida una questione preliminare con efficacia di giudicato) ma – al più – la sospensione facoltativa di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2; deduce, infine, come la sospensione del giudizio incida sul principio della ragionevole durata del processo.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce nullità dell’ordinanza per falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, posto che la sospensione di un giudizio a fronte della definizione di una questione astrattamente pregiudicante con sentenza non definitiva è regolata da tale disposizione, laddove nel caso di specie sarebbe stata fatta applicazione dell’art. 295 c.p.c.; deduce che, a questo proposito, il giudice dovrebbe indicare l’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali si è fatto uso del potere di sospensione.

2.1 – I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, posto che il giudice di primo grado non ha fatto applicazione dell’art. 295 c.p.c., sia in quanto non ricorre l’enunciazione di tale disposizione nell’ordinanza impugnata, sia in quanto, come emerge dal testo dell’ordinanza, la sospensione dei giudizi riuniti è stata disposta sul presupposto della sussistenza di altra sentenza dello stesso ufficio n. 2862/18 non ancora passata in giudicato (“la Commissione sospende il giudizio dei ricorsi riuniti fino all’eventuale passaggio in giudicato della sentenza della CTP Bari 2862/18”).

2.2 – Il che costituisce applicazione giustappunto dell’art. 337 c.p.c., comma 2, invocato dal ricorrente, come anche osservato nelle premesse delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, laddove tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato (Cass., Sez. VI, 9 luglio 2018, n. 17936). L’art. 337 c.p.c., comma 2, è, difatti, disposizione applicabile al contenzioso tributario a termini del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49, secondo la formulazione successiva alle modifiche di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. u) (Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 23480).

2.3 – Nel qual caso, il ricorrente non ha interesse a sollevare il presente regolamento di competenza, sia in quanto il giudice del merito ha fatto applicazione della disposizione invocata dal ricorrente, sia in quanto la sospensione del processo di cui ha fatto applicazione il giudice del merito rientra nella sua discrezionalità.

2.4 – Del resto, al procedimento tributario a quo è applicabile non più l’art. 295 c.p.c., bensì il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1-bis nella sua attuale formulazione, secondo cui “la commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. Detta disposizione si applica nel caso in cui, non essendo possibile la riunione tra diverse cause pendenti nel medesimo grado, venga ravvisata la pregiudizialità tecnica, non anche laddove venga invocata l’autorità di una pronuncia non definitiva (come nella specie), per la quale opera la diversa e richiamata disposizione dell’art. 337 c.p.c., comma 2.

2.5 – Questa Corte ha, infine, già affermato il principio, come richiamato nelle conclusioni del Pubblico Ministero, secondo cui nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell’accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali (Cass., Sez. VI, 7 marzo 2016, n. 4485), sicchè nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale ha efficacia riflessa il giudicato, formatosi nel processo tra l’Agenzia delle entrate e la società, con il quale sia stata accertata la insussistenza di utili extracontabili della società medesima, in quanto tale accertamento negativo rimuove, in tutto o in parte, il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal socio (Cass., Sez. V, 23 maggio 2019, n. 13989).

3 – L’ordinanza impugnata non si è sottratta a tali principi. Il ricorso va pertanto rigettato, nulla per le spese in assenza di costituzione del resistente, con raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

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