Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14219 del 07/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.07/06/2017), n. 14219
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27744-2015 proposto da:
M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA
BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO VOLTAGGIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVESTRINA PATRON;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI VENEZIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3162/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata
il 02/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza depositata il 2 ottobre 2015, ha rigettato l’appello proposto da M.J. avverso la sentenza del Giudice di pace di Mestre n. 456 del 2010, e nei confronti della Prefettura-UTG di Venezia.
2. Il Tribunale ha confermato il rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione con cui è stato intimato al sig. M. il pagamento della sanzione di Euro 298,30 a seguito della contestata violazione degli artt. 148, comma 12, 16 e 146 cod. strada, come da verbale del (OMISSIS) della Polizia stradale di (OMISSIS), redatto a seguito del sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS).
3. Per la cassazione della sentenza M.J. ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Non ha svolto difese la parte intimata.
4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta.
5. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 140, 39 e 40 reg. att. C.d.S., art. 126 reg. att. C.d.S., comma 2, art. 127 reg. att. C.d.S., e si contesta la decisione assunta dal Tribunale sulla scorta dell’erroneo-omesso posizionamento della segnaletica verticale nel luogo del sinistro, e/o, comunque, della contraddittoria segnaletica orizzontale presente in loco.
Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e nullità della sentenza che sarebbe carente della sommaria esposizione in fatto e in diritto.
6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve, a prescindere dalla prospettazione in termini di violazione di legge, nella richiesta di una nuova pronuncia sul fatto, e specificamente sulla ricostruzione dei luoghi e sulla valutazione delle prove, che è del tutto estranea al sindacato di legittimità (ex plurimis, Cass., 20/04/2006, n. 9233).
7. Il secondo motivo è infondato.
La sentenza impugnata dà conto nel dettaglio delle ragioni per le quali ha rigettato l’appello del sig. M., nè si riscontra la contraddittorietà intrinseca che si risolve in carenza di motivazione, sussumibile nel paradigma dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (Cass., Sez. U 07/04/2014, n. 8053).
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non richiede l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l’esigenza di un’adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l’iter seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass., 12/04/2011, n. 8294).
8. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, attesa la mancanza di attività difensiva della parte intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 10 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017