Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14219 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14219 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

senten:a con motiva:ione seinplificata

sul ricorso proposto da:
MANZONI Giacomo (MNZ GCM 65E20 E730E), MANZONI Paolo (MNZ PLA
61S17 A944X), MANZONI Laura

(MNZ LRA 59D58 A944E), tutti nella

qualità di eredi legittimi di Manzoni Giancarlo, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avvocato Gabriele De Paola, presso lo studio del quale in
Roma, via Giulia da Colloredo n. 46/48, sono elettivamente
domiciliati;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –

Data pubblicazione: 05/06/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Ancona, emesso in
udienza il 7 dicembre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nel 2011 presso la Corte d’appello
di Ancona, MANZONI Giacomo, MANZONI Paolo, MANZONI Laura, tutti nella qualità di eredi legittimi di Manzoni Giancarlo, hanno proposto, ai sensi della legge n. 89 del 2001, domanda di
equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa
della non ragionevole durata di un giudizio svoltosi dinnanzi
al TAR Emilia-Romagna, iniziato dal loro dante causa con ricorso depositato il 18 ottobre 1995, e conclusosi con sentenza
depositata in data 29 gennaio 2010.
L’adita Corte d’appello ha dichiarato il ricorso improcedibile sul rilievo che i ricorrenti non avevano notificato il
ricorso e il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza.
Per la cassazione di questo decreto MANZONI Giacomo, MANZONI Paolo, MANZONI Laura, nella qualità, hanno proposto ricorso, sulla base di un motivo; l’intimata Amministrazione non ha
svolto attività difensiva.

2

Petitti;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano vio-

fatto che la Corte d’appello, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, abbia dichiarato improcedibile il ricorso per il mero rilievo della mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, del quale assumono di non avere mai avuto comunicazione. In proposito, i
ricorrenti sostengono che ai fini della instaurazione del giudizio di equa riparazione si deve avere riguardo esclusivamente al deposito del ricorso e non anche alla notificazione dello stesso, atteso che è il deposito che determina la tempestività della domanda, mentre la mancata notificazione costituisce un mero inadempimento, insuscettibile di dare luogo alla
improcedibilità del ricorso.
Il ricorso è fondato, in forza del principio per cui a norma dell’art. 3, comma 2, della legge n. 89 del 2001, la domanda di equa riparazione si presenta con ricorso depositato nella cancelleria della corte, la quale provvede ai sensi dell’art. 737 cod. proc. civ. e segg. (art. 3, comma 4). Pertanto
nel giudizio per equa riparazione la proposizione del giudizio
stesso si perfeziona con il deposito del ricorso nei termini
previsti dall’art. 4 della menzionata legge n. 89 del 2001,

lazione dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001, dolendosi del

mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione
della camera di consiglio nel termine indicato dal citato art.
3, comma 4, della legge n. 89 del 2001, costituiscono momento
esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva

dittorio, con la conseguenza che l’inosservanza di detto termine non da luogo a improcedibilità del ricorso, ma richiede,
in mancanza di costituzione della controparte, la fissazione
di una nuova camera di consiglio da parte del giudice e la
rinnovazione della notifica entro un nuovo termine (Cass. n.
4018 del 2012).
Invero, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio e, pertanto, è ammessa la concessione di un nuovo termine,
posto che la legge 29 marzo 2001, n. 89, all’art. 3, si limita
a prevedere il termine dilatorio di comparizione di quindici
giorni per consentire la difesa all’Amministrazione, e ricollega, all’art. 4, la sanzione dell’improponibilità della domanda soltanto al deposito del ricorso oltre il termine di sei
mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concluso
il procedimento presupposto. A tale conclusione non è di ostacolo il principio costituzionale di ragionevole durata del
processo, atteso che il diritto di accesso ai tribunali, previsto dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, con di-

del giudizio, diretto soltanto alla instaurazione del contrad-

sposizione cui il giudice italiano deve dare applicazione a
norma dell’art. 117 Cost., implica l’esigenza di evitare che
un’interpretazione troppo formalistica delle regole di procedura dettate dalla disciplina nazionale impedisca l’esame nel

Nella specie, la Corte d’appello si è limitata a rilevare
la mancata notificazione del ricorso e del pedissequo decreto
di fissazione dell’udienza, adottando un provvedimento conclusivo del procedimento, preclusivo della possibilità per la
parte di chiedere la fissazione di una nuova udienza.
Il ricorso va quindi accolto, con cassazione del decreto
impugnato e con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di
Ancona, in diversa composizione, non ravvisandosi le condizioni per procedere in questa sede alla decisione della causa nel
merito.
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato,
e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 20
febbraio 2013.

merito dei ricorsi (Cass. n. 7020 del 2012).

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