Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14218 del 12/07/2016
Cassazione civile sez. II, 12/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14218
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21053/2013 proposto da:
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, (OMISSIS),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR
presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato
MAURIZIO MAIELLO;
– controricorrenti –
e contro
G.P. DI M.P. E C. SAS;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1452/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 11/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/04/2016 dal. Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
udito l’Avvocato CORSISI Isabella, difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2000 P.S. proponeva, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della G.P. s.a.s., opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Direttore generale dell’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali avente ad oggetto l’intimazione al pagamento della somma di Lire 994.426.580 a titolo di sanzione amministrativa per l’indebita percezione di aiuti comunitari al consumo dell’olio d’oliva per un pari importo.
Il Tribunale di Nola accoglieva l’opposizione e per l’effetto revocava l’ordinanza ingiunzione opposta.
La sentenza era impugnata dal Ministero, il quale lamentava che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere insufficiente la prova della contestata violazione amministrativa e domandava, quindi, che in riforma della sentenza appellata, l’opposizione al provvedimento fosse rigettata.
Nella resistenza degli appellati la Corte di appello di Napoli respingeva il gravame con sentenza depositata l’11 aprile 2013.
Contro quest’ultima pronuncia ricorre per cassazione il Ministero delle politiche agricole facendo valere tre motivi di impugnazione.
Resistono con controricorso P.S. in proprio e quale legale rappresentante della G.P. s.a.s..
Va osservato preliminarmente che, a seguito dell’istanza di autorizzazione all’astensione di un membro del collegio odierno, la causa non può essere oggi decisa, sicchè essa va rinviata a nuovo ruolo.
PQM
LA CORTE rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016