Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14218 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23011-2015 proposto da:

L.M.R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, V.

MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA FERRARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO BONO;

– ricorrente –

contro

P.A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1344/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza depositata il 26 febbraio 2015, ha dichiarato inammissibile perchè tardivo l’appello proposto da L.M.F.E. avverso la sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 2874 del 2013, e nei confronti di P.A.G..

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.M.F.E., sulla base di un motivo. Non ha svolto difese l’intimato.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta.

4. Risulta agli atti che la sentenza di primo grado è stata depositata il 25 giugno 2012 e che l’atto di appello è stato notificato il 7 febbraio 2013, sicchè con l’aggiunta del periodo di sospensione feriale dei termini pari a 46 giorni, il termine semestrale di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. è rispettato.

5. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame dell’appello. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sewsta civile – 2, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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