Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14218 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14218 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA

sentenza con motivarione seniplificata

sul ricorso proposto da:
TRINGALI Giuseppe (TRN GPP 53H01 F112P) e SPATOLISANO Giuseppe
(SPT GPP 37A68 F112M), rappresentati e difesi, per procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Natale Carbone,
presso lo studio del quale in Roma, via Germanico n. 172, sono
elettivamente domiciliati;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (80207790587), in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/06/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, depositato in data 18 febbraio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 aprile 2011 presso la Corte
d’appello di Catanzaro, Tringali Giuseppe e Spatolisano Giuseppe hanno proposto, ai sensi della legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto
a causa della non ragionevole durata di un giudizio svoltosi
dinnanzi al TAR della Calabria, iniziato con ricorso depositato il 15 giugno 1995 e conclusosi in data 22 novembre 2010,
con deposito del decreto di perenzione quinquennale.
L’adita Corte d’appello ha dichiarato la domanda improponibile sul rilievo che i ricorrenti non avevano presentato nel
giudizio presupposto istanza di prelievo.
Per la cassazione di questo decreto Tringali Giuseppe e
Spatolisano Giuseppe hanno proposto ricorso, sulla base di un
motivo; l’intimata Amministrazione ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Petitti;

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione dell’art. 54 d.l. n. 112 del 2008,

la Corte d’appello abbia fatto applicazione retroattiva della
disposizione indicata, in contrasto con i principi affermati
sul punto da questa Corte. In sostanza, la presentazione della
istanza di prelievo, sostiene la ricorrente, opererebbe solo
per i giudizi di equa riparazione relativi a giudizi amministrativi iniziati dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 112 del
2008.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha statuito che la mancata presentazione
dell’istanza di prelievo – la quale ha da tempo assunto la
funzione di segnalare al giudice il permanente interesse della
parte alla definizione del giudizio, sovente venuto meno per
circostanze sopravvenute alla sua instaurazione (quali atti di
autotutela o sanatoria) o per l’acquiescenza al provvedimento
di concessione o di diniego della richiesta tutela cautelare rende improponibile la domanda di equa riparazione nella parte
concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla
data (del 25 giugno 2008) di entrata in vigore dell’art. 54
del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale ha configurato la
suddetta istanza di prelievo come “presupposto processuale”

convertito in legge n. 133 del 2008, dolendosi del fatto che

della domanda di equa riparazione (Cass. n. 5914 del 2012;
Cass. n. 8266 del 2012).
In particolare, si è altresì chiarito che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina la vanificazio-

del processo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008 (Cass. n. 5317 del 2011).
A tale conclusione questa Corte è pervenuta, in mancanza di
una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, in applicazione del principio tempus regie actum,

e sulla

base del rilievo che, altrimenti opinando, l’introduzione del
suddetto presupposto processuale si risolverebbe in un mero
espediente legislativo per cancellare la responsabilità dello
Stato per l’irragionevole durata del processo ed il corrispondente diritto all’equa riparazione del cittadino, riconosciuto
e garantito dall’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dall’art. 2
della legge n. 89 del 2001 .
Il su richiamato principio, che il Collegio condivide, riguarda l’interpretazione del testo originario dell’art. 54,
comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione n. 133 del 2008 (applicabile,

ratione temporis,

nei giudizi che hanno dato luogo

alle citate pronunce di questa Corte), avente il seguente tenore: «La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel

ne del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata

giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume
essersi verificata la violazione di cui all’art. 2, comma 1,
della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata
un’istanza ai sensi dell’art. 51, secondo coma, del regio de-

Successivamente, il quadro normativo di riferimento è mutato, giacché l’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’art. 44 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il
riordino del processo amministrativo) – in vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, all’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole «un’istanza ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del regio decreto 17 agosto 1907, n.
642» sono sostituite dalle seguenti «l’istanza di prelievo di
cui all’art. 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione».
Il nuovo testo dell’art. 54, prevede, dunque, che «La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio
dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge
24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 81, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua
presentazione».

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creto 27 agosto 1907, n. 642».

Pertanto, con riferimento alle istanze di equa riparazione
per processi amministrativi pendenti alla data del 16 settembre 2010, il nuovo testo dell’art. 54 1 comma 2, del decretolegge n. 112 del 2008 condiziona la proponibilità della doman-

tazione, nell’ambito del giudizio presupposto, dell’istanza di
prelievo.
In sostanza – per effetto del nuovo testo dell’art. 54,
comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, conseguente alle
modifiche apportate dal decreto legislativo recante
l’approvazione del codice del processo amministrativo, in vigore dal 16 settembre 2010 – per i processi, come quelle oggetto della presente domanda di equa riparazione, pendenti a
quella data davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione del diritto alla ragionevole durata, la domanda di equa riparazione, ai sensi della
legge n. 89 del 2001, non è proponibile se, nel giudizio presupposto, non sia stata presentata l’istanza di prelievo, senza che sia possibile operare una distinzione tra porzioni di
durata dell’unico processo amministrativo in ragione del momento di entrata in vigore del testo originario del citato
art. 54 o delle sue modifiche.
Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo ai tempi di proposizione della domanda di equa riparazione in relazione al
giudizio presupposto, deve ritenersi che trovi applicazione la

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da di indennizzo, anche per il periodo anteriore, alla presen-

disciplina posta dall’art. 54 dl. n. 112 del 2008, nel testo
modificato dal d.lgs. n. 104 del 2010, atteso che, alla data
di entrata in vigore di tale ultima disciplina (16 settembre
2010), il giudizio presupposto era ancora pendente, essendo

2010.
Ne consegue che la Corte d’appello bene ha fatto a ritenere
preclusa la domanda di equa riparazione per la mancata presentazione della istanza di prelievo.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Quanto alle spese del giudizio di legittimità, il Collegio
ritiene che, in considerazione della novità del principio affermato in questa sede, tenuto conto della data di presentazione del ricorso, sussistano giusti motivi per compensarle
per l’intero.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 20
febbraio 2013.

stato definito con decreto di perenzione in data 22 novembre

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