Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14217 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 25/05/2021), n.14217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5966-2012 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE SIORA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 142, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO COSTANTINO

CARAMANTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BIANCAMARIA OSTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 31/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 10/24/11 del 23 dicembre 2010, depositata il 31 gennaio 2011, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, n. 69/04/2008, del 9 giugno 2008 di accoglimento del ricorso proposto dalla società Immobiliare Siora s.r.1., nei confronti della Agenzia del territorio, avverso l’avviso di liquidazione delle imposte ipotecaria e di bollo, applicate sulla ipoteca iscritta il 3 febbraio 2005 (a garanzia di apertura di credito quinquennale in conto corrente di corrispondenza), per effetto della revoca della esenzione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 per i finanziamenti a medio e lungo termine, avendo la Amministrazione finanziaria disconosciuto ii beneficio sulla base del rilievo della carenza del presupposto della durata minima prescritta (non inferiore a diciotto mesi) del finanziamento, in dipendenza delle previsioni contrattuali delle facoltà di recesso anticipato accordate alla banca erogante.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso, mediante atto dell’8 marzo 2012, affidato a un unico motivo.

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 e in relazione agli arrt. 1362 e 1363 c.c..

3. – La contribuente ha resistito, mediante controricorso del 12 aprile 2012, col quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi la impugnazione.

4.- Con successiva memoria del 4 settembre 2020, la controricorrente ha chiesto “dichiararsi l’interruzione e/o l’estinzione del processo” in dipendenza del fallimento e della cancellazione della società dal registro delle imprese.

Diritto

CONSIDERATO

i. – La Commissione regionale tributaria ha motivato che il presupposto della esenzione costituito dal finanziamento a medito o a lungo termine, garantito dalla ipoteca, non era escluso dalla circostanza che nel documento di sintesi, recante le norme generali dei conti correnti di corrispondenza – allegato “B” al contratto di apertura di credito e in esso menzionato – fosse prevista a favore della banca la facoltà di recesso ad nutum: tale clausola, infatti, è da ritenersi inoperante, in applicazione dei criteri indicati dagli artt. 1362 e 1363 c.c.; l’art. 2 del contratto fissa i limiti del richiamo all’allegato B, stabilendo che le norme generali che regolano i conti correnti trovano applicazione “solo per le parti non disciplinate delle clausole speciali” del contratto; e il documento negoziale, recando all’art. 6 (rectius: 15) la speciale previsione del recesso della banca per giusta causa (in relazione alle particolari ipotesi tipizzate), esclude nettamente con ciò la facoltà del recesso ad nutum, contemplata nelle disposizioni generali in allegato.

2. – La ricorrente Avvocatura generale dello Stato (a tacere della considerazione – nè esatta, nè pertinente al caso di specie – che la clausola, a favore del correntista, di risoluzione anticipata del contratto mediante pagamento del debito, comporterebbe la esclusione della esenzione de qua) obietta: 1) in linea di principio, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 4792 del 03/04/2002), anche la facoltà di recesso anticipato per giusta causa, accordata alla banca, non consente di qualificare a medio termine il finanziamento, pur se erogato per durata superiore a diciotto mesi; 2) nella specie, poi, “la clausola di recesso ad nutum prevista nell’allegato B” del contratto abilita la azienda di credito a risolvere il rapporto “in ogni momento, fin dall’inizio” e “senza preavviso”; sicchè non deve ritenersi “rispettato il requisito temporale” stabilito per i finanziamenti a medio o a lungo termine dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, comma 3; 3) la CTR è incorsa nella violazione delle ridette disposizioni del codice civile sulla interpretazione del contratto là dove ha affermato “che l’art. 6 del contratto prevalga sulla clausola (del recesso ad nutum) contenuta nel documento di sintesi”; il riferimento al ridetto art. 6 è affatto “erroneo”; la disposizione de qua concerne gli interessi di mora; e, poichè nessun “altro articolo del contratto di apertura di credito” lo contempla, il recesso della banca “resta regolato dalla clausole (generali) contenute nel documento di sintesi che regola i conti correnti”.

3. – In limine devono essere disattese, siccome destituite di fondamento alcuno, le mozioni in rito della controricorrente per la interruzione e/o la estinzione del processo, in dipendenza del fallimento e della cancellazione della società dal registro delle imprese.

3.1 – E’ appena il caso di ricordare che nella giurisprudenza di legittimità è affatto consolidata l’affermazione del principio di diritto secondo il quale nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo” (Sez. Un., sentenza n. 11195 del 14/10/1992, Rv. 478903 – 01; Sez. I, sentenza n. 2142 del 25/02/1995, Rv. 490706 – 01; Sez. 2, sentenza n. 1383 del 11/02/1998, Rv. 512469 – 01; Sez. 2, sentenza n. 5626 del 18/04/2002, Rv. 553828 – 01; Sez. 4, sentenza n. 4767 del 28/03/2003, Rv. 561579 – 01; Sez. 5, sentenza n. 12581 del 08/07/2004, Rvò 574341 – 01).

E, proprio in termini, con puntale riguardo al fallimento della parte del giudizio di legittimità, questa Corte ha di recente ribadito: “in tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell’impulso d’ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge” (Sez. I, sentenza n. 7477 del 23/03/2017, Rv. 645844 – 01).

3.2 – Fuori discussione, dunque, l’istituto della interruzione, resta a fortori esclusa la possibilità della estinzione del processo, in difetto della ricorrenza, nella specie, di alcuna delle relative ipotesi previste dalla legge processuale.

4. – Nel merito il ricorso è infondato.

4.1 – La più recente giurisprudenze; di legittimità, innovando sul precedente orientamento, invocato dalla ricorrente (Sez. 5, sentenza n. 4792 del 03/04/2002, Rv. 553501 – 01), ha fissato il principio di diritto secondo il quale la previsione contrattuale del recesso della banca per giusta causa (esercitatile anche prima dei diciotto mesi) non esclude la esenzione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 (Sez. 5, ordinanza n. 9506 del 18/04/2018, Rv. 647832 – 01).

4.2 – La Commissione tributaria regionale non è incorsa nella violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.: la clausola del recesso ad nu tu m della banca (contenuta nel Documento di sintesi recante le disposizioni generali dei conti correnti di corrispondenza) non è da intendersi richiamata nel contratto di apertura di credito, in quanto l’art. 2 del contratto circoscrive il rinvio alle ridette disposizioni generali allegate solo per la materie non disciplinate dal contratto. Sebbene la Commissione tributaria regionale, nel far riferimento alla specifica clausola contrattuale del recesso per giusta causa della banca, abbia fallacemente menzionato l’art. 6 – anzichè l’art. 15 – del contratto, affatto temerario è l’assunto della ricorrente la quale ha negato che “alcun altro articolo del contratto di apertura di credito” disciplini il recesso; lo stesso art. 6 del contratto, trascritto nel ricorso, menziona espressamente “la risoluzione di diritto del contratto stesso, come previsto dal successivo art. 15”. E, come esattamente osservato, “la previsione di una clausola di recesso (della banca) per giusta causa (…) esclude di per sè l’antitetica facoltà di recesso ad nutum” (ord. 9506/2018, cit.).

4.3 – Consegue alla applicazione dei superiori principi di diritto – il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – e alle considerazioni che precedono il rigetto del ricorso.

5. – Le spese del presente giudizio meritano di essere compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in quanto la giurisprudenza di legittimità si è orientata in senso sfavorevole al ricorrente, rivedendo il precedente indirizzo, solo successivamente alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA