Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14217 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 12/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3435/2013 proposto da:

V.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO

& ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati VITO

ANTONIO

MARTIELLI, MARCELLO MARIA DE NAPOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2559/2012 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

24/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato MARTIELLI Vito Antonio, difensore del ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per rinnovo notifica ricorso presso

Avvocatura Generale Stato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, V.D. proponeva opposizione avanti alla Pretura circondariale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, avverso l’ordinanza ingiunzione n. 317/1995 del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di Lire 710.526.153 per l’indebita percezione di contributi comunitari al consumo dell’olio.

La sentenza pretorile resa il 15 aprile 1999, con cui l’opposizione era rigettata, veniva impugnata per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 8512/2002, accoglieva il ricorso, cassando la pronuncia e rinviando la causa al Tribunale di Bari.

In sede di rinvio il Tribunale del capoluogo pugliese rigettava l’opposizione compensando le spese. Questa pronuncia è stata impugnata per cassazione da V.D. con ricorso affidato a due motivi. ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato e il Ministero non si è costituito.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ed è incentrato sul rilievo per cui nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione compete all’Amministrazione l’onere di provare la fondatezza della pretesa sanzionatoria.

Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, anche in considerazione delle previsioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.. La censura investe il giudizio della Corte di merito in ordine alla presunta natura fittizia delle operazioni di acquisto e cessione di oli che sarebbero state poste in essere dalla ricorrente, oltre che la decisione del giudice del rinvio di non ammettere la prova testimoniale dedotta dallo stesso V..

Precede, in rito, un rilievo.

La notificazione del ricorso è stata attuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, e non presso l’Avvocatura generale.

Essa è perciò nulla e ne va disposta la rinnovazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima (Cass. S.U. 15 gennaio 2015, n. 608;

Cass. 17 ottobre 2014, n. n. 22079; Cass. 4 ottobre 2013 n. 22767;

Cass. 27 aprile 2011 n. 9411).

Va quindi disposto il rinnovo della notificazione del ricorso con rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

LA CORTE dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato entro 30 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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