Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14216 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 27/06/2011), n.14216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21712/2009 proposto da:

COLIBRI’ TRANSPORT EXPRESS SAS IN LIQUIDAZIONE DI RIZZI ANGELA &

C.

(OMISSIS), in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA G. AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell’avvocato LATELLA

Stefano, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 67/2008 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Lombardia con sentenza dep. il 30/09/2008 ha, rigettando l’appello della contribuente, confermato la sentenza della CTP di Milano che aveva respinto il ricorso della Colibrì Transport Express sas in liquidazione avverso il diniego di rimborso iva per l’anno 2000 emergente dalla dichiarazione del 2001 per cessazione dell’attività.

La CTR aveva ritenuto la decadenza biennale.

Ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi la società deducendo violazione di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 e art. 38 bis e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21) e vizio motivazionale.

L’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione orale.

La controversia deve essere decisa in base agli ormai consolidati principi espressi da Cass. n. 9794/2010 che ha testualmente affermato “Con l’unico motivo di ricorso l’amministrazione denuncia sotto il profilo della violazione di legge l’applicazione nella specie dell’ordinario termine di prescrizione, ribadendo che nell’ipotesi di mancanza di disposizioni specifiche il rimborso deve essere chiesto nel termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Il ricorso non è fondato. Nella specie non è contestato che la richiesta di rimborso fosse relativa all’eccedenza d’imposta risultata alla cessazione dell’attività. Questa non è una ipotesi che può ritenersi non regolata da alcuna disposizione, con la conseguente applicabilità del termine biennale di decadenza cui fa riferimento l’amministrazione. La fattispecie è, infatti, regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, a norma del quale il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso, oltre che nei casi specificamente indicati nel comma 3, “comunque in caso di cessazione dell’attività”, in quanto, proprio perchè l’attività non prosegue, non sarebbe possibile portare l’eccedenza in detrazione per l’anno successivo. In ordine all’altro problema sollevato e, cioè, se, oltre alla esposizione del credito in dichiarazione, occorra specifica domanda di rimborso, questa stessa Corte (Cass. n. 11830/02) ha affermato che “quando un contribuente evidenzia nella dichiarazione un credito”, egli ha fatto già tutto quanto è necessario per ottenere il rimborso, e non deve compiere più alcun adempimento diretto a tale fine. Deve solo attendere che sui dati esposti in dichiarazione l’Amministrazione eserciti il suo potere – dovere di controllo, al fine di confermare, o meno l’esistenza del credito. (Così anche Cass. n. 9524/2009,n. 1154/2008).

Il principio sopra affermato in tema di imposte dirette è senz’altro, per identità di ratio, applicabile in tema d’iva, avendo analogamente questa Corte (Cass. n. 7963/2007) osservato che “va riaffermato il principio già posto da questa Corte con la sentenza n. 19510 del 2003, secondo cui, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, il credito del contribuente per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, versata in misura superiore al dovuto, si consolida decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento ed è esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi”.

Il ricorso può, pertanto decidersi in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso e la decisione nel merito, non necessitano attività istruttoria, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, mentre possono compensarsi quelle del merito per l’andamento del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso della contribuente; condanna l’Agenzia alle spese che liquida in Euro 1.300,00, oltre Euro 100,00 per spese vive e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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