Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14216 del 25/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 25/05/2021), n.14216
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. MELE Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28600-2014 proposto da:
PROFONDO BLU USTICA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO
SIVIGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE SAMMARTINO
giusta procura notarile Z.F. in (OMISSIS) rep. n. (OMISSIS)
del (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1237/2014 della COMM.TRIB.REG. SICILIA,
depositata il 10/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE GIOVANNI, che ha concluso per il rigetto;
udito per il controricorrente l’Avvocato TIDONE BARBARA che si
riporta.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Profondo Blu Ustica srl proponeva ricorso avverso avviso di accertamento recante la rideterminazione del reddito d’impresa dalla contribuente dichiarato per l’anno 2006 sulla scorta di documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di finanza a seguito di verifica e per effetto di disconoscimento – da parte dei militari – di costi per difetto di inerenza.
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo rigettava il ricorso con sentenza che – gravata di appello dalla società contribuente – era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, per la cui cassazione la contribuente propone ricorso affidato ad un motivo, illustrato da memoria, al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso viene dall’udienza del 29.1.2019, in cui è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo contestualmente alla sospensione della causa fino al 10.6.2019 in seguito all’istanza di sospensione presentata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito in L. n. 136 del 2018, dalla ricorrente.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso consta di un unico motivo che reca: “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1 e dell’art. 101 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.
La ricorrente lamenta la omessa comunicazione dell’avviso di trattazione almeno 30 giorni prima della udienza dinanzi alla CTR; sostiene la società che la comunicazione, a mezzo raccomandata, di detto avviso non si è perfezionata, a ragione del fatto che – presso la sede legale della società – non è stato lasciato il prescritto “avviso di giacenza” e anche la compiuta giacenza sarebbe tardiva perchè avvenuta il 4.3.2014 mentre l’udienza è stata celebrata il 27.3.2014.
Il motivo è infondato in quanto la raccomandata de qua reca avviso di giacenza, con sottoscrizione da parte del portiere, in data 3.2.2014; la notifica è da ritenersi eseguita alla data del 13.2.2014, cioè al decimo giorno dall’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale nel rispetto del termine di giorni trenta dalla data fissata per l’udienza – 27.3.2014 – data della quale non può, 9uindi, non ritenersi che la ricorrente abbia avuto legale conoscenza.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021