Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14216 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28431/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

C.A. (C.F.);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, Sezione Staccata di Lecce, n. 795/18 depositata in data 7

marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 26 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino

Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con il quale, a termini della L. 30 dicembre 2014, n. 311, art. 1, comma 335, si era proceduto alla rettifica del classamento catastale di un immobile in Comune di Lecce.

La CTP di Lecce ha accolto il ricorso e la CTR della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, con sentenza in data 7 marzo 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, evidenziando che gli atti prodromici al classamento hanno mera rilevanza interna e non possono sostenere la motivazione dell’accertamento, nè risulta adeguata una motivazione dell’avviso di accertamento che fa riferimento generico all’ubicazione dell’immobile nella microzona e alla riqualificazione urbana della stessa, il che si riflette sulla validità dell’avviso di accertamento a termini della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi, la parte intimata non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1.1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 1992, art. 39, per non avere la sentenza impugnata sospeso il giudizio pendente presso il giudice amministrativo relativo alla legittimità degli atti a monte dell’avviso di classamento.

1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento per carenza di motivazione. Deduce parte ricorrente che l’avviso di accertamento è stato motivato per relationem con rinvio agli atti presupposti.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente la motivazione della rettifica del classamento a causa del significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale, come indicato nella motivazione degli atti della fase prodromica, ritenendo illegittima la revisione massiva e generalizzata dei classamenti degli immobili di proprietà, evidenziando come la rettifica massiva del classamento sia del tutto alternativa alla revisione puntuale del singolo immobile. Deduce, infine, la legittimità del classamento massivo e generalizzato per microzone anche in funzione del principio di equità fiscale.

2.1 – Quanto al primo motivo, si evidenzia preliminarmente come lo stesso si presti a una declaratoria di inammissibilità, posto che nella sentenza impugnata non vi è traccia della questione sottoposta al giudice di legittimità, nè il ricorrente ha fornito elementi nel ricorso per ritenere che tale questione sia stata precedentemente trattata e non sia, pertanto, nuova.

2.2 – Il motivo è, tuttavia, infondato.

2.2.1 – Si rileva, in primo luogo, come la sentenza impugnata sia stata pubblicata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, allorquando non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34652; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2017, n. 29553).

2.2.2 – Il motivo è ulteriormente infondato, posto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, che regola i rapporti tra processo tributario e altri pr cessi (cd. pregiudizialità esterna), prevede la sospensione solo ove sia stata presentata querela di falso o debba essere risolta una questione stato o capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio (Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2016, n. 999), uniche questioni che il giudice tributario non può risolvere incidenter tantum (Cass., Sez. VI, 28 maggio 2014, n. 12008; Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2012, n. 24107), potendo negli altri casi il giudice conoscere e risolvere incidentalmente le questioni (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34693).

3 – Il secondo e il terzo motivo di ricorso, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno rigettati.

3.1 – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, “la ragione giustificativa della rettifica del classamento non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339” (Cass. Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665), dovendosi considerare, oltre al fattore posizionale, anche le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 7, circostanza che assume valore rilevante in sede di motivazione dell’atto (Cass., Sez. V, 28 novembre 2019, n. 31112). Nè può essere sufficiente il mero richiamo al fattore posizionale, quale l’inserimento in una microzona, atteso il carattere diffuso e indifferenziato di una riclassificazione catastale di questo tipo (Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29988; Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. VI, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156), come anche non può essere sufficiente il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento soltanto ai presupposti di legge (Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, n. 16378).

3.2 – Non è, quindi, sufficiente, ai fini della corretta motivazione dell’at. impugnato, nè il richiamo agli atti presupposti, nè il generico richiamo agli incrementi di valore delle microzone e al fattore posizionale, posto che una lettura costituzionalmente orientata della suddetta disposizione impone “l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento” (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249).

4 – La sentenza impugnata ha fatto buon uso di tali principi. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese in assenza di costituzione in giudizio degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

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