Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14216 del 07/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.07/06/2017), n. 14216
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22644-2015 proposto da:
PFIZER ITALIA SRL, con SOCIO UNICO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SAVONAROLA 39, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
PALMIERI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 9454/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
04/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 4 maggio 2015, ha parzialmente accolto l’appello proposto da Pfizer Italia s.r.l. avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma in data 13 maggio 2011, e nei confronti di L.F., e per l’effetto ha modificato la decorrenza degli interessi sull’importo dovuto da L. alla società ed ha riliquidato le spese del giudizio di primo grado – già a carico del convenuto soccombente L. – aggiungendo le spese generali.
Il Tribunale ha ritenuto, invece, integralmente irripetibili le spese del grado di appello, sul rilievo che gli errori contenuti nella sentenza di primo grado erano riconducibili esclusivamente al giudice di primo grado, senza apporto del convenuto, rimasto contumace.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Pfizer Italia s.r.l. sulla base di un motivo, anche illustrato da memoria. Non ha svolto difese L.F..
3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta.
4. Con l’unico motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per contestare l’erroneità dell’argomento con cui il Tribunale ha ritenuto non ripetibili le spese del grado di appello.
5. Il motivo è fondato.
Secondo i principi generali in tema di spese processuali, il relativo onere grava sulla parte soccombente che si individua in base al principio di causalità: la parte obbligata a rimborsare le spese che le altre hanno anticipato nel processo, è quella che, con il comportamento tenuto fuori del processo, ovvero con il darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (tra le molte, Cass. 30/05/2000, n. 7182).
Il principio trova applicazione, evidentemente, anche nella fase dell’impugnazione nella quale la riforma totale o parziale del provvedimento impugnato necessariamente deriva da un errore in cui sia incorso il giudice che l’ha pronunciato.
6. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, ad altro giudice del Tribunale di Roma, che deciderà sulle spese del giudizio di appello facendo corretta applicazione del principio di soccombenza. Lo stesso giudice regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 10 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017