Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14216 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14216 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA
sul ricorso 2047-2010 proposto da:
SUD GARDEN S.R.L. 00534390653, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GERMANICO

146,

presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata e difesa
dall’avvocato IOELE LORENZO, giusta delega in atti;

2013

ricorrente

contro

1287

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE

DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale
4

rappresentante pro tempore, in proprio e quale

Data pubblicazione: 05/06/2013

mandatario

della

S.C.C.I.

S.P.A.

Società

di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI,

– controricorrenti nonchè contro

EQUITALIA POLIS S.P.A. (già E.T.R. S.P.A.);
– intimata –

avverso la sentenza n. 5/2009 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 13/01/2009 r.g.n. 1119/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato IOELE LORENZO;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega MARITATO
LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

MARITATO LELIO, giusta delega in atti;

r

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’8 ottobre 2008 la Corte di appello di
Salerno confermava la pronuncia di primo grado, che aveva
la cartella esattoriale n. 100 2001 00904631 69 000, avente
ad oggetto il pagamento della somma di lire 304.383.219 per
contributi previdenziali omessi dal gennaio 1990 al luglio
1992, oltre somme aggiuntive e sanzioni.
La pretesa aveva tratto origine da un accertamento
ispettivo da cui era emerso che sette dipendenti avevano
lavorato per un numero di giornate superiore a quello
registrato nei libri paga e che di conseguenza la
retribuzione corrisposta, rapportata alle giornate lavorative
effettivamente prestate, era inferiore a quella contrattuale
e l’azienda aveva indebitamente fruito delle agevolazioni
contributive previste per le aziende operanti nel
Mezzogiorno.
Per la cassazione di tale sentenza propone ora ricorso Sud
Garden s.r.l. che svolge due motivi, il primo dei quali
articolato in più quesiti di diritto.
L’INPS resiste con controricorso.
E.T.R. s.p.a. è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione
degli artt. 2943 e 2697 cod. civ. e art. 10 legge n. 335/951
nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc.
civ.) per non avere il giudice di appello tratto le debite
conseguenze dalla circostanza della difformità tra le somme
indicate nel verbale di accertamento e quelle oggetto della

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Udienza 10/4/2013
Sud Garden s.r.1./INPS

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respinto l’opposizione proposta da Sud Garden s.r.l. avverso

cartella esattoriale e chiede a questa Corte: a) se viola
l’art. 2697 cod. civ. la Corte di merito che ritiene provata
la pretesa contributiva sulla base di un verbale di
accertamento che indica cifre notevolmente diverse ed
335/95 la Corte di merito che consideri inizio del
procedimento di recupero contributivo la notifica di un
verbale di accertamento in cui gli importi richiesti sono
diversi da quelli pretesi con iscrizione a ruolo e cartella
esattoriale; c) se viola l’art. 2943 cod. civ. la Corte di
merito che ritenga atto idoneamente interruttivo della
prescrizione quello volto a richiedere il pagamento di una
somma di denaro di importo largamente inferiore a quello poi
azionato.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Si sostiene la difformità tra gli importi indicati nel
verbale di accertamento e quelli della cartella esattoriale,
ma si omette di trascrivere il contenuto di tali atti e di
riprodurli; né si cita la sede processuale dove sono
rinvenibili. Non sono così forniti a questa Corte gli
elementi occorrenti per verificare la fondatezza della
censura svolta. Ciò senza considerare che ben potrebbe la
denunciata difformità attenere al mero aggiornamento delle
sanzioni, interessi e spese maturate sul debito originario,
stante il notevole tempo trascorso tra l’accesso ispettivo e
la notifica della cartella.
E’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le
recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n.
22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a
seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il
novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la

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inferiori a quelle pretese; b) se viola l’art. 10 legge n.

”specifica” indicazione degli atti e documenti posti a
fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale
sede processuale il documento, pur individuato in ricorso,
risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi
dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione
dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia
prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il
ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o
erronea valutazione di un documento da parte del giudice di
merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c.,
comma l, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il
contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente
nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di
parte si trovi il documento in questione; il secondo deve
essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il
contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto
di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 116 legge n. 388 del 2000, trattandosi
di fattispecie accertata prima del 30.9.2000 ma non ancora
esaurita.
Il motivo è infondato.
La L. n. 388 del 2000, art. 116, coma 18, recita: “Per i
crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le
sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità
fissate dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224. Il maggiore importo
versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei
predetti commi del citato L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. l
e quanto calcolato in base all’applicazione dei commi da 8 a

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un documento prodotto in giudizio, postula che si individui

17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo
nei confronti dell’ente previdenziale che potrà essere posto
a conguaglio ratealmente nell’arco di un anno, tenendo conto
delle scadenze temporali previste per il pagamento dei
operative fissate da ciascun ente previdenziale”.
Come sostiene la società ricorrente, con la disposizione
citata è stata dettata una disciplina delle sanzioni civili e
degli interessi, relativi all’omesso o inesatto versamento di
contributi o premi alle gestioni previdenziali ed
assistenziali, più favorevole ai contribuenti rispetto alle
norme che in precedenza regolavano la materia. A sostegno del
ricorso la parte ha richiamato la sentenza n. 6680/02 (conf.
sent. n. 15753 del 2003) di questa Corte la quale ha
affermato che, in materia di sanzioni per il ritardato o
l’omesso pagamento di contributi previdenziali, la L. n. 388
del 2000, art. 116, comma 18, deve essere interpretato, in
base al suo tenore letterale, nel senso che esso prescrive
l’applicabilità della nuova disciplina sanzionatoria anche ai
casi pregressi accertati al 30 settembre 2000 ma non ancora
esauriti, aggiungendo che tale conclusione si desume non
dalla efficacia retroattiva della norma (che è da escludere,
oltre che in base all’art. 11 preleggi, anche per il richiamo
esplicito alla normativa sanzionatoria precedente), ma dalla
immediata applicabilità di nuove norme più favorevoli sia ai
fatti avvenuti e contestati sotto il vigore della nuova
legge, sia a tutti i casi non esauriti, ivi compresi quelli
per i quali è sorta controversia dinanzi all’autorità
giudiziaria, ma ancora non con una sentenza passata in
giudicato.
Tuttavia, occorre osservare che tale interpretazione è

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contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità

stata disattesa dalla costante giurisprudenza successiva
(Cass. n. 12654 del 28 agosto 2003, n. 19334 del 17 dicembre
2003 e numerose altre successive; tra le più recenti, Cass.
n. 8651 del 12 aprile 2010 e n. 1105 del 26 gennaio 2012),
specie, in materia di previdenza e assistenza), l’operatività
dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di
analogia, risultante dalla L. n. 689 del 1981, art. 1
comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla
legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente
inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e,
al fine di escludere l’applicabilità della norma
sopravvenuta, resta determinante il momento della commissione
dell’illecito (come per il decorso della prescrizione ai
sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28), integrando
l’ordinanza – ingiunzione non un provvedimento amministrativo
costitutivo, ma un atto puramente esecutivo, preordinato
soltanto alla riscossione di un credito già sorto per effetto
della violazione commessa; pertanto, la L. n. 388 del 2000,
art. 116, comma 12, non è applicabile in relazione alle
violazioni commesse precedentemente alla sua entrata in
vigore, a prescindere dal momento in cui sia intervenuta la
comunicazione della relativa ordinanza- ingiunzione.
La parte non ha addotto alcun argomento atto a contrastare
tale soluzione interpretativa e idoneo a giustificarne un
ripensamento, limitandosi a richiamare un orientamento
giurisprudenziale ormai superato.
In conclusione, il ricorso va respinto, con onere delle
spese a carico di parte ricorrente, in applicazione del
principio della soccombenza.
P.Q.M.

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secondo cui, in materia di illeciti amministrativi (nella

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in
euro 50,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi
professionali nei confronti delle parti costituite, oltre
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

accessori di legge. Nulla per le spese quanto all’E.T.R..

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