Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14215 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 27/06/2011), n.14215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20726/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

N.G.M., P.F.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 86/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA del 9/06/08,

depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Sicilia con sentenza dep. il 23/06/2008 ha, accogliendo l’appello dei contribuenti, riformato la sentenza della CTP di Enna che aveva rigettato il ricorso dei medesimi avverso la cartella di pagamento per Iva per l’anno 1998.

La CTR aveva ritenuto illegittima l’emissione della cartella stante l’avvenuta definizione della controversia, attesocchè l’istanza erroneamente riferita all’avviso di accertamento notificato il 18/12/2003 e, pertanto, non condonabile, andava riferita al PVC condonabile perchè anteriore a tale data.

Ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, l’Agenzia deducendo violazione e falsa applicazione di legge e vizio motivazionale.

La controversia deve essere decisa in base ai principi desumibili da SS.UU. nn. 3674/2010 e 3676/2010 che hanno affermato che in tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 16, nella parte in cui prevede la definizione delle liti pendenti e le relative condizioni, nonchè la sospensione dei termini di impugnazione, non comporta una rinuncia dell’Amministrazione all’accertamento dell’imposta (già effettuato e contestato nella sua legittimità), bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. Esso, pertanto, nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di IVA, non può essere disapplicato per contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, neppure a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, in causa C- 132/06, con la quale, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della 6^ direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate,dovendo tale pronuncia essere interpretata restrittivamente.

Orbene la sanatoria di cui all’art. 15, che è invocata dal contribuente, che comporta il pagamento di una somma modesta rispetto all’accertato, non oggetto di contestazione giudiziale, è anch’essa da disapplicare comportando una rinuncia all’accertamento.

La questione sollevata d’ufficio assorbe i motivi di ricorso.

Il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art 375 c.p.c., con la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito col rigetto del ricorso del contribuente.

Ricorrono equi motivi, per le questioni trattate per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Decidendo sul ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente. Compensa le spese dello intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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