Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14215 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 25/05/2021), n.14215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17513-2014 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCO SABATINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO TORRICELLI

giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2013 della COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA,

depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, che ha concluso per il rigetto;

udito per il ricorrente l’Avvocato MINISCI LORENZO per delega

dell’avvocato SEBASTIANI FRANCO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato TIDONE BARBARA che ha

chiesto il rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia trae origine da un Processo verbale di constatazione con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito di una verifica fiscale eseguita nei confronti del contribuente, accertava evasione dell’IVA in relazione ad acquisti effettuati con il regime del margine. In particolare, dal controllo documentale eseguito sulle fatture di vendita, sulle fatture d’acquisto e sul registro dei beni usati, l’Ufficio rilevava, con riferimento all’anno d’imposta 2003, che A.G. aveva acquistato da concessionari italiani automezzi provenienti da Stati esteri, i proprietari dei quali erano risultati essere società, giuridicamente impossibilitate ad utilizzare il regime del margine. In conseguenza di ciò, l’Ufficio procedeva, con avviso di accertamento, a rideterminare il margine imponibile, con riguardo alle cessioni nonchè agli acquisti di beni effettuati nei mesi oggetto di verifica.

Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Ravenna che lo accoglieva con sentenza, che, gravata di appello ad opera dell’Agenzia, era riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna, con sentenza per la cassazione della quale il contribuente propone ricorso/ affidato a due motivi, illustrato da memoria, al quale resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Violazione e, comunque, falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 36, dell’art. 14 preleggi, della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2727 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 2) “Nullità della sentenza per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che non incombeva su di lui ma sui cedenti nazionali che avevano effettuato gli acquisti all’estero la verifica dei presupposti per l’applicazione del regime del margine; la CTR avrebbe errato nell’affermare che nella compravendita di autovetture usate parte contribuente fosse gravata di un onere di diligenza nell’accertamento dei presupposti del corretto regime IVA da applicare.

Il motivo non è fondato e va rigettato alla stregua del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 21105 del 12.9.2017 – che ha recepito l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza 18.5.2017, causa C-624/15, Ludana – e ripetutamente riaffermato in numerose successive pronunce (ex plurimis: 5978/2018; 9848/2018; 19374/2020).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti, in forza di elementi oggettivi e specifici, la possibilità per il contribuente di avvalersi del c.d. regime del margine, spetta al contribuente medesimo dimostrare la propria buona fede che, rispetto alla compravendita di veicoli usati, si sostanzia nella diligente individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, anche in via presuntiva, se l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione (in applicazione del principio, la S.C. ha escluso l’applicabilità del regime del margine nell’ipotesi di un contribuente cessionario di autoveicoli usati da un cedente nazionale che non aveva verificato se il dante causa di questo, venditore appartenente ad un altro Stato dell’Unione Europea, avesse trattato la cessione come intracomunitaria, ritenendo a tal fine inidoneo il libretto di circolazione e non potendo l’onere di diligenza ritenersi assolto in base ad un acritico affidamento alle dichiarazioni effettuate dalla società cedente).

Infondato – ai limiti dell’ammissibilità – è anche il secondo motivo che, in modo estremamente sintetico, denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: avrebbe la CTR fondato la propria decisione su meri sospetti della ricorrenza di una frode carosello, che, invero – osserva il collegio – non è stata per nulla presa in considerazione nella sentenza impugnata.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 1, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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