Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14215 del 14/06/2010
Cassazione civile sez. I, 14/06/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 14/06/2010), n.14215
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21883-2008 proposto da:
M.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso l’avvocato IACCARINO CARLO
MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVESTRO EDGARDO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
28/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/03/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA AURELIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, articolato su cinque motivi, M.M. impugnava il decreto della Corte di Appello di Napoli, datato 28/11/2007, che si era dichiarata incompetente territorialmente circa la richiesta di equo indennizzo per la fase processuale del procedimento presupposto davanti al Consiglio di Stato.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero della Economia e delle Finanze.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi attengono alla questione relativa alla competenza territoriale e possono trattarsi congiuntamente.
Questa Corte già ha avuto modo di affermare (tra le altre, Cass. N. 11300/2004; Cass. N. 20271 del 2005) che il Giudice territorialmente competente, con riferimento ai procedimenti presupposti davanti a giudici non ordinari, è quello del luogo in cui è sorta l’obbligazione, ai sensi dell’art. 25 c.p.c.. Il giudice a quo era dunque territorialmente competente a conoscere l’intero procedimento, anche nella fase davanti al Consiglio di Stato.
Restano assorbiti i motivi quarto e quinto, attinenti ai criteri utilizzati dal giudice a quo per il risarcimento del danno, per la fase svoltasi davanti al TAR. Va cassato il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso; dichiara assorbiti il quarto e il quinto; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che si pronuncerà pure sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010