Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14215 del 07/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14215

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22116-2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO RUSSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO SPALLIERI;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2815/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 19 giugno 2015 e notificata il 23 giugno 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello principale ed inefficace l’appello incidentale proposti rispettivamente da S.A. e da F.G. e D.M. avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Marcianise n. 46 del 2008, e, nella contumacia di D.A., ha dichiarato compensate le spese.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.G., sulla base di quattro motivi. Non hanno svolto difese gli intimati S.A., D.M. e D.A., quest’ultimo rimasto contumace nel giudizio d’appello.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta.

4. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 334 c.p.c. e si contesta che la declaratoria di inefficacia dell’appello incidentale non comportava “necessariamente la compensazione delle spese di lite”.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello, che ha fatto applicazione dell’art. 334 c.p.c., comma 2, avendo rilevato l’inammissibilità dell’appello principale e la tardività dell’appello incidentale, ha poi argomentato la decisione di compensare le spese di lite facendo riferimento al complessivo andamento del processo, non alla pronuncia di inefficacia dell’appello incidentale. Soltanto con la memoria, e quindi inammissibilmente ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il ricorrente pone una questione di motivazione della statuizione sulle spese.

5. Con il secondo motivo si denuncia l’inesistenza della notificazione dell’appello in quanto effettuata, anzichè alla parte personalmente, al procuratore costituito nel giudizio di primo grado munito di procura limitatamente a detto grado di giudizio, e pertanto privo di potere dopo lo spirare del termine lungo ex art. 327 c.p.c..

In disparte la genericità della formulazione del motivo, si deve rilevare che l’avvenuta costituzione dell’appellato F. ha sanato, per raggiungimento dello scopo, l’eventuale vizio della notificazione del gravame nei suoi confronti, da ricondurre nella categoria della nullità (Cass. Sez. U 20/07/2016, n. 14916).

Con la memoria il ricorrente ha introdotto per la prima volta la questione della perdurante irregolarità del giudizio di appello con riferimento alla posizione di D.A., rimasto contumace nel giudizio di appello. La questione è inammissibile per violazione dell’art. 378 c.p.c., che assegna alla memoria funzione meramente illustrativa del contenuto del ricorso.

6. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 359 e 334 c.p.c. e si contesta che, a fronte della rinuncia all’azione e agli atti del giudizio effettuata dall’appellante principale, la Corte d’appello non ne aveva fatto discendere le necessarie conseguenze in termini di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, cessazione della materia del contendere e soccombenza dell’appellante principale. In ogni caso, la statuizione sulle spese di lite era erronea in quanto l’art. 306 c.p.c., comma 4, pone il relativo onere a carico della parte che rinuncia.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. In assenza di specifica censura sulla qualificazione che la Corte d’appello ha dato dell’atto di rinuncia dell’appellante S. come rinuncia agli atti e non alla domanda (pag. 3 della sentenza) – non è possibile sindacare le ulteriori e consequenziali argomentazioni che la Corte d’appello ha svolto a partire da tale presupposto interpretativo.

E’ infondata la doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 306 c.p.c., comma 4, che disciplina il regime delle spese con riferimento all’ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti accettata dalla controparte, giacchè nel caso in esame la Corte d’appello ha escluso che fosse intervenuta accettazione della rinuncia.

7. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 96 c.p.c. e si contesta la mancata condanna del S. per lite temeraria. Nel corpo del primo motivo il ricorrente ha denunciato l’omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) della Corte d’appello sulla domanda di condanna per lite temeraria. Le censure sono infondate. Per un verso, come già detto, la motivazione della compensazione delle spese del giudizio di appello è argomentata dalla Corte territoriale con riferimento alla vicenda processuale complessiva, e, per altro verso, l’incompatibilità tra la disposta compensazione delle spese di lite e la condanna per lite temeraria rende evidente che tale domanda è stata implicitamente rigettata dalla Corte d’appello (Cass. 11/09/2015, n. 17956).

8. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della controparte. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA