Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14214 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16644/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

H.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di TRIESTE del 16.12.03, depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“Con semenza depositata il 30.9.08 la Commissione Tributaria Regionale di Trieste, accoglieva l’appello proposto dall’architetto H.D. contro la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per l’anno 1999.

La Commissione Tributaria Regionale motivava la propria decisione col rilievo che il R.G.N. 16644/09 ricorrente svolgeva attività di lavoro autonomo professionale, in assenza di autonoma organizzazione (come desunto dalla mancata esposizione di costi per personale dipendente nella dichiarazione del contribuente mod. Unico 99).

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un unico motivo, rubricato come:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4).

L’Agenzia rileva il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, in quanto la stessa si fonda su un argomento di l’atto (assenza di autonoma organizzazione dell’attività di lavoro autonomo professionale) mai dedotto dal contribuente a fondamento della propria domanda di rimborso.

Il ricorso, corredalo da idoneo quesito, appare mani lestamente fondato.

Dall’esame degli atti con cui il contribuente ha introdotto i giudizi di primo e di secondo grado (ricorso introduttivo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e ricorso in appello) – debitamente trascritti, in osservanza del principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione dell’Agenzia (mediante incorporazione all’alto delle relative copie fotostatiche) – si rileva che l’architetto H. non ha mai dedotto che la propria attività di lavoro autonomo professionale si svolgesse in assenza di autonoma organizzazione ed ha fondato la propria domanda di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per l’anno 1999 esclusivamente sulla dedotta illegittimità costituzionale, sotto molteplici profili, della disciplina istitutiva dell’IRAP. La sentenza impugnata, per contro, non si sofferma sui dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal contribuente ma si fonda su una prospettazione di fatto (assenza di autonoma organizzazione dell’attività di lavoro autonomo professionale del contribuente) mai allegata dalla parte, così incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c. (vedi Cass. 5929/2010: il giudice tributario deve limitarsi a verificare la legittimità dell’operato dell’ufficio senza effettuare una diversa qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame, pena il vizio di ultrapetizione, atteso che è preclusa al giudicante il potere amministrativo tributario sostanziale spettante all’amministrazione, mediante l’accoglimento della domanda basato su ragioni diverse da quelle addotte dal contribuente, sulla scorta della pretesa azionata dall’amministrazione (V. pure Cass. Sentenze n. 2531 del 22/02/2002, n. 2340 del 2001). “Si veda ancora Cass. 15121/2006 giudizio tributario, come noto (Cass., 11 gennaio 2006 n. 308: id., trib., 23 dicembre 2005 n. 28680; id., trib., trib., 18 giugno 2003 n. 9754), anche in base alla disciplina dettata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 2, art. 19 e art. 24, comma 2, è caratterizzata da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnazione), circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha (Cass., trib., 30 ottobre 2002 n. 15317; id., trib., 30 maggio 2001 n. 7404) un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, in primo grado, necessariamente circoscritto ai controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (e, prima, nel D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16), con indagine su rapporto tributario limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con gli atti medesimi: per effetto del delineato carattere del relativo giudizio, quindi, il giudice tributario è tenuto (art. 112 c.p.c.) a rispettare i confini ritualmente fissati dalle parti. In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in Camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza, nei termini di cui sopra, dei relativi motivi”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;

che il resistente non si è costituito in sede di legittimità.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto, in quanto manifestamente fondato, e la sentenza impugnata va cassata;

che ai fini della decisione della causa non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto;

che infatti le uniche doglianze del contribuente hanno ad oggetto eccezioni di illegittimità costituzionale della disciplina dell’IRAP;

che le suddette eccezioni vanno giudicate manifestamente infondate alla luce dell’assetto dato alla materia dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2001; in particolare:

– l’eccezione secondo cui la disciplina dell’IRAP contrasterebbe con gli artt. 3 e 35 Cost., perchè l’esercizio di arti e professioni viene equiparalo all’esercizio di impresa, e, simmetricamente, viene differenziato dal lavoro dipendente, e già stata dichiarata infondata da C.Cost. 156/2001;

– l’eccezione secondo cui la disciplina dell’IRAP contrasterebbe con l’art. 76 Cost., per eccesso di delega, in quanto il decreto delegato violerebbe il criterio direttivo della riduzione del prelievo fiscale sul lavoro autonomo, è già stata dichiarata infondata da C.Cost.

156/2001;

– l’eccezione secondo cui la disciplina dell’IRAP contrasterebbe con l’art. 35 Cost., perchè non esclude il costo del lavoro dalla base imponibile è manifestamente infondata, perchè il principio costituzionale di tutela del lavoro non incide sul principio secondo cui la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva (e, pertanto, l’individuazione delle categorie di costi eventualmente deducibili dalla base imponibile) rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà;

– l’eccezione secondo cui la disciplina dell’IRAP contrasterebbe con l’art. 3 Cost., perchè, sostituendo l’IRAP al contributo per il servizio sanitario nazionale, pone l’onere di tale servizio (fruito dalla generalità dei cittadini) a carico delle sole categorie di contribuenti incise dall’IRAP, è già stata dichiarata infondata da C.Cost. 156/2001;

che, per quanto precede, la domanda del contribuente di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP 1999 va respinta;

che appare equo compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta la domanda del contribuente.

Si compensano le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA