Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14214 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. I, 14/06/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 14/06/2010), n.14214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6433-2007 proposto da:

A.L. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

22/02/2006, n. 51790/05 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

RIELLO LUIGI che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, accolga il ricorso, per quanto di ragione, per manifesta

fondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, A.L. impugnava il decreto della Corte di Appello di Napoli, datato 28/11/2005 che aveva rigettato il ricorso volto al pagamento di somma, a titolo di indennizzo, per irragionevole durata di procedimento.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita parziale accoglimento. Va infatti precisato che l’eventuale modestia della “posta in gioco” non può escludere, sulla base delle indicazioni della CEDU e della giurisprudenza di questa Corte il diritto al risarcimento (tra le altre, Cass. N. 25914/05).

Va peraltro precisato che, per giurisprudenza consolidata e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, Cass. N. 10415/09).

Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. N. 16289/09).

Resta assorbito il motivo relativo alle spese processuali, che vanno riliquidate.

Può decidersi nel merito.

Considerato il periodo di irragionevole durata di 1 anno e 2 mesi (procedimento di primo grado: marzo 1998 – ottobre 2001; di secondo grado: settembre 2002 – ancora pendente nell’aprile 2005, data del deposito del ricorso), va liquidato il danno morale in Euro 900,00, con interessi dalla domanda.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste per metà a carico dell’amministrazione e per metà compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 900,00 per indennizzo, con gli interessi legali dalla domanda;

nonchè le spese del giudizio di merito che determina in Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte in favore dell’Avv. A.L. Marra antistatario; compensa per metà le spese del presente giudizio di legittimità, gravando l’amministrazione della residua metà e che determina per l’intero in Euro. 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte in favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

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