Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14214 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19995-2016 proposto da:

G.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 8, presso

lo studio dell’avvocato GUIDO ALFONSI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMILIANO CATTAPANI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI SAVONA;

– intimata –

avverso l’ordinanza 118/16 del GIUDICE DI PACE di SAVONA, depositata

il 16/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Savona ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione proposto di G.Z., che ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, deducendo violazione di legge (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4 e 4 bis, 5 e segg.; della L. n. 241 del 1990, art. 7) ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Il prefetto di Savona non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il ricorso è inammissibile. Anzitutto, esso è totalmente generico, non essendo stato riportato il provvedimento di espulsione; inoltre, è volto a contestare i presupposti del decreto di espulsione (in riferimento alla valutazione di precedenti penali, carichi pendenti, pericolosità sociale, possesso di documenti d’identità, decadenza dalla potestà) laddove il provvedimento in esame ha natura obbligatoria e carattere vincolato.

3. Il giudice ordinario dinanzi al quale il decreto d’espulsione venga impugnato è, infatti, tenuto a controllare unicamente l’esistenza dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, non essendogli invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che, come nella specie, abbia negato il rinnovo del permesso di soggiorno, poichè tale sindacato spetta al giudice amministrativo (che, peraltro, è stato adito, con esito negativo) e le cui carenze non possono essere dedotte come motivo di impugnazione dell’espulsione (Cass., Sez. U. 16/10/2006 n.22217; ord. 13/1/2010 n. 462). 4. La questione della ricorrenza del requisito della celerità, ai fini della legittimità dell’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento, è, invece, nuova.

5. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata. Trattandosi di processo esente, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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