Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14213 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 14/06/2010), n.14213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30409-2006 proposto da:

F.A., N.A., S.G.,

R.A., tutti già elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato MANZELLA PIETRO, che

li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso e da

ultimo domiciliati d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrenti –

contro

A.S.L. n. (OMISSIS) DI NAPOLI, in persona del legale

rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D,

presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARTUCCI EDUARDO, giusta delega a margine

dell’atto di costituzione per la discussione orale, depositata il

08/06/2007 e nomina nuovo difensore dep. il 22/03/2007;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 7401/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/12/2005 R.G.N. 1212/03 + altri;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI MASSIMO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda dei lavoratori in epigrafe avente ad oggetto la condanna dell’ASL Napoli (OMISSIS), di cui erano dipendenti, al pagamento di differenze retributive a titolo d’indennità di funzione, di cui all’art. 36 CNNL 1998/2001, in relazione al periodo 1/7/1998-30/1/2002.

La Corte territoriale poneva a base della decisione il rilievo fondante che la normativa collettiva prevedeva il diritto alla indennità reclamata in relazione esclusivamente a quelle posizioni organizzative istituite in funzione della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare. Conseguentemente, secondo la Corte del merito, la predetta indennità non poteva essere riconosciuta ai lavoratori che la reclamavano, in quanto l’attribuzione ad ognuno di essi del ruolo di relativo responsabile era stata adottata con delibere aziendali antecedenti alla contrattazione collettiva istitutiva della indennità in questione, e, quindi, difettava la procedura di conferimento di cui all’art. 20 dello stesso CNNL. Ritenevano, altresì i giudici di appello, che, al di là di ogni profilo di dedotta decadenza dalla facoltà di produzione della documentazione, questa non poteva acquisire valenza ai fini del riconoscimento del diritto rivendicato, integrando nulla più che un parere che s’inseriva unicamente nel contesto di tentativi atti a vagliare la possibilità di definizione della lite insorta.

Avverso tale sentenza i lavoratori in epigrafe ricorrono in cassazione sulla base di tre censure.

L’ASL intimata deposita procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 415 c.p.c., sostengono che la Corte del merito ha ritenuto erroneamente la intervenuta decadenza dalla produzione della documentazione allegata non tenendo conto, tra l’altro, che si trattava di documentazione sopravvenuta.

La censura non è accoglibile.

Invero la Corte territoriale non considera i lavoratori decaduti dalla produzione della documentazione di cui trattasi atteso che procede, “al di là di ogni profilo di dedotta decadenza dalla facoltà di produzione della documentazione prodotta soltanto alla prima udienza”, alla valutazione della stessa. Con la seconda censura i lavoratori ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, artt. 11 e 12 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, assumono che la Corte di appello erroneamente attribuisce valore di mero parere interno ad un atto di un Dirigente dell’amministrazione che in buona sostanza riconosce “senza mezzi termini il buon diritto del ricorrente”.

La censura infondata.

Infatti la Corte territoriale ricollega la qualificazione di mero parere della documentazione di cui trattasi, non tanto alla circostanza che l’atto proviene da un soggetto privo di legittimazione ad esprimere all’esterno la volontà dell’azienda, quanto piuttosto al rilevo che detta documentazione nel suo insieme “s’inserisce nel contesto di tentativi atti a vagliare unicamente la possibilità di definizione della lite insorta senza assumere alcun valore di implicito riconoscimento della bontà della pretesa avanzata”.

Nè la interpretazione di tale documentazione è idoneamente censurata difettando, oltre la trascrizione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, del contenuto degli atti, anche l’allegazione, della violazione dei canoni interpretativi e la denuncia di un difetto di motivazione (Cfr. per tutte Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178/07).

Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo vizio di motivazione, affermano che la Corte del merito ha erroneamente interpretato le disposizioni di cui agli artt. 36, 20 e 21 del CCNL laddove appare chiaro che “la mancata e preventiva individuazione delle posizioni organizzative da parte dell’Azienda, rende salve tutte quelle situazioni giuridiche soggettive, facenti capo ai singoli dipendenti che trovano fondamento in atti ufficiali che giammai hanno subito una qualche contestazione”.

La censura per come articolata non è esaminabile in questa sede di legittimità.

Non lo è, innanzitutto, perchè i ricorrenti, in violazione del richiamato principio di autosufficienza del ricorso, non riportano il testo degli atti ufficiali richiamati a supporto della loro prospettazione.

Non lo è, in secondo luogo, perchè la denuncia del vizio di motivazione non è effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, ma è formulata, invece, attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.(Cfr. per tutte Cass. 25 febbraio 2004 n. 3772).

Peraltro, e vale la pena di rimarcarlo, l’interpretazione fornita dal giudice del merito, è congrua e priva di contraddizioni.

Sulla base delle esposte considerazioni in conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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