Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14213 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27929/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

CELESTINI SRL (C.F.), R.G.O. (C.F.),

F.A.M. (C.F.), B.A. (C. F.), C.T. (C. F.),

P.C.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, Sezione Staccata di Lecce, n. 569/18 depositata in data 22

febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 26 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino

Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

I contribuenti CELESTINI SRL, R.G.O., F.A.M., B.A., C.T., P.C., P.S. e RI.VA. hanno impugnato diversi avvisi di accertamento con i quali, a termini della L. 30 dicembre 2014, n. 311, art. 1, comma 335, si era proceduto alla rettifica del classamento catastale di diversi immobili in Comune di Lecce ricadenti nelle microzone nn. 1 e 2, motivati da un significativo scostamento del rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.

La CTP di Lecce ha accolto i ricorsi e la CTR della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, con sentenza in data 22 febbraio 2018, previa riunione delle cause, ha rigettato gli appelli dell’Ufficio, evidenziando che il classamento trovasse la propria fonte in atti prodromici dell’amministrazione, il cui richiamo nel provvedimento impugnato non è sufficiente a sostenere la motivazione dell’atto impositivo, atteso che si tratta di atti interni. La sentenza di appello ha ritenuto, inoltre, generico il rinvio a interventi di riqualificazione della zona, in violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 per non avere posto i contribuenti in grado di conoscere le ragioni di fatto della rettifica del classamento, nonchè ha ritenuto insufficiente il riferimento alla soglia di significatività degli scostamenti, con conseguente nullità dell’avviso per difetto di motivazione.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi, le parti intimate non si sono costituite in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1.1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39 per non avere la sentenza impugnata sospeso il giudizio pendente presso il giudice amministrativo relativo alla legittimità degli atti a monte dell’avviso di classamento.

1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento per carenza di motivazione. Deduce parte ricorrente che l’avviso di accertamento è stato motivato per relationem con rinvio agli atti presupposti, consistenti nel provvedimento di attivazione del provvedimento revisionale (quale la Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005) e nel provvedimento comunale di individuazione delle microzone.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente la motivazione della rettifica del classamento in forza del significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale, come indicato nella motivazione degli atti della fase prodromica e ha conseguentemente ritenuto illegittima la revisione massiva e generalizzata dei classamenti degli immobili di proprietà.

2 – Va preliminarmente rilevato che il ricorso non è stato notificato ai contribuenti P. SUSANNA e RI.VA., parti nel giudizio definito con sentenza della CTP di Lecce n. 2619/2014 unitamente a P.C.. Nel qual caso va riaffermato il principio secondo cui il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (Cass., Sez. II, 10 maggio 2018, n. 11287).

3 – Passandosi, pertanto, all’esame dei motivi di ricorso essi appaiono infondati e vanno rigettati.

3.1 – Quanto al primo motivo, si evidenzia preliminarmente come lo stesso si colloca ai limiti di una declaratoria di inammissibilità, posto che nella sentenza impugnata non vi è traccia della questione sottoposta al giudice di legittimità, nè il ricorrente ha fornito elementi nel ricorso per ritenere che tale questione sia stata precedentemente trattata e non sia, pertanto, nuova.

3.2 – Il motivo è, tuttavia, infondato.

3.2.1 – Si rileva, in primo luogo, come la sentenza impugnata sia stata pubblicata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, allorquando non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34652; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2017, n. 29553).

3.2.2 – Il motivo è ulteriormente infondato, posto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, che regola i rapporti tra processo tributario e altri processi (cd. pregiudizialità esterna), prevede la sospensione solo ove sia stata presentata querela di falso o debba essere risolta una questione stato o capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio (Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2016, n. 999), uniche questioni che il giudice tributario non può risolvere incidenter tantum (Cass., Sez. VI, 28 maggio 2014, n. 12008; Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2012, n. 24107), potendo negli altri casi il giudice conoscere e risolvere incidentalmente le questioni (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34693).

4 – Il secondo e il terzo motivo di ricorso, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno rigettati.

4.1 – Secondo la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, “la ragione giustificativa della rettifica del classamento non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339” (Cass. Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665), dovendosi considerare, oltre al fattore posizionale, anche le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 7, circostanza che assume valore rilevante in sede di motivazione dell’atto (Cass., Sez. V, 28 novembre 2019, n. 31112). Nè può essere sufficiente il mero richiamo al fattore posizionale, quale l’inserimento in una microzona, atteso il carattere diffuso e indifferenziato di una riclassificazione catastale di questo tipo (Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29988; Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. VI, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156), come anche non può essere sufficiente il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento soltanto ai presupposti di legge (Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, n. 16378).

4.2 – Non è, quindi, sufficiente, ai fini della corretta motivazione dell’atto impugnato, il richiamo agli atti presupposti, nè è sufficiente il generico richiamo agli incrementi di valore delle microzone e al fattore posizionale, posto che una lettura costituzionalmente orientata della suddetta disposizione impone “l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento” (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249).

5 – La sentenza impugnata ha fatto buon uso di tali principi. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese in assenza di costituzione in giudizio degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

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