Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14213 del 07/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.07/06/2017), n. 14213
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18128/2016 proposto da:
G.D., R.P., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA G.DE LEVA 39, presso lo studio dell’avvocato GRAZIA FIERMONTE,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA RAGOZZO;
– ricorrenti –
contro
CASSA DI RISPARMIO DI PIACENZA E PARMA SPA, in persona del
Responsabile del servizio contenzioso legale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio
dell’avvocato CURZIO CICALA, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati GIORGIO CONTI e PAOLO DAMINI;
– controricorrente –
per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
PARMA, depositata il 15/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.
SAMBITO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che chiede il
rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
G.D. e R.P. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 15.6.2016, con cui il Tribunale di Parma, nel procedimento proposto dai ricorrenti nei confronti della Cassa di Risparmio di Piacenza e Parma S.p.A., ha declinato la propria competenza per valore, indicando quale competente il Giudice di Pace di Parma. La Banca intimata ha resistito con memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.
2. Il ricorso, con cui si denuncia la falsa applicazione degli artt. 7-10 e 14 c.p.c. e si insiste affinchè venga dichiarata la competenza del Tribunale di Parma, è fondato. Oltre a richiedere la condanna per somma inferiore al limite quantitativo previsto per la competenza per valore del Tribunale, i ricorrenti hanno, infatti, formulato altre domande (tra le altre, risoluzione contratto, per effetto del diritto di recesso e accertamento dell’inadempimento della banca) ed hanno comunque concluso per la richiesta, in via subordinata, di condanna al pagamento “della somma ritenuta di giustizia, per un importo massimo sino ad Euro 5.200,00”.
3. Non solo tale richiesta non può in sè reputarsi una mera clausola di stile, in quanto con essa si indica uno specifico importo massimo coerente con la competenza per valore del giudice adito, ed è di per sè idonea a radicarla, ma l’ordinanza non ha neppure tenuto conto del disposto dell’art. 10 c.p.c., comma 2, che imponeva al giudice di cumulare alla domanda risarcitoria quella volta all’accertamento della risoluzione del contratto e degli inadempimenti della convenuta, di valore indeterminato.
4. Gli atti vanno, in conclusione, rimessi al Tribunale di Parma, competente per valore, anche per la liquidazione delle spese.
PQM
Dichiara la competenza del Tribunale di Parma, cui rimette gli atti, anche per provvedere sulle spese.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017