Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14213 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14213 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 4736-2011 proposto da:
TUGNOLI

FLAVIO

TGNFLV5OTO9A944W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 357, presso lo
studio dell’avvocato DI SIMONE GIUSEPPE, rappresentato
e difeso dall’avvocato MAURO ROSA, giusta delega in
atti;
– ricorrente 2013

contro

1259

LUCCHESI S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO

EMANUELE

II

21,

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 05/06/2013

dell’avvocato LO GIUDICE VINCENZO, che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 331/2010 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 31/07/2010 R.G.N. 944/2005;

udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato MAURO ROSA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG n 4736/2011 Tugnoli Flavio / Gallazzi spa già Lucchesi spa
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 31/7/2010 la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del
Tribunale di rigetto della domanda proposta da Flavio Tugnoli contro la soc Lucchesi spa , ora
Gallazzi spa, con la quale il ricorrente aveva chiesto la liquidazione del danno biologico e del danno
morale riportato in occasione dell’infortunio sul lavoro occorsogli in data 2/2/98 a seguito del quale
aveva riportato un’ invalidità totale del 25% , un’invalidità temporanea totale di 180 giorni ed una
parziale di ulteriori 180 giorni.
La Corte ha rilevato che era onere del ricorrente fornire la prova delle modalità con cui si era
verificato l’infortunio atteso che la datrice di lavoro aveva immediatamente contestato la versione
dei fatti esposta dal ricorrente. Il lavoratore , tuttavia, era stato dichiarato decaduto dalla prova in
quanto il Tribunale aveva ammesso la prova per testi espressamente limitandola ad un teste per
parte, ma il ricorrente aveva omesso di citare il teste.
La Corte ha escluso la fondatezza della tesi dell’appellante secondo cui la decadenza doveva
ritenersi limitata all’unico teste per il quale non era avvenuta la citazione escludendo , pertanto, la
possibilità di escutere gli altri testi in appello .
Secondo la Corte rinfatti, il Tribunale , nel legittimo esercizio dei poteri a lui conferiti dal codice,
aveva limitato la prova ad un teste rma tale potere di direzione dell’udienza non aveva nulla a che
vedere con il dovere della difesa della parte di citare il teste . Ha osservato, inoltre, che l’art 104
disp att cpc , il quale sanziona la decadenza per la mancata citazione dei testi , non operava alcuna
distinzione circa il numero di testi da citare per l’udienza e che non era neppure possibile
individuare a quale dei testi indicati si dovesse riferire la pronuncia di decadenza.
La Corte territoriale ha ,altresì, escluso la fondatezza delle censure dell’appellante relative al
mancato uso dei poteri ufficiosi del giudice ex art 421 cpc . Ha rilevato, infatti, che tale potere
presupponeva un’oggettiva incertezza probatoria in ordine alla ricostruzione dei fatti e che tale
incertezza non era ravvisabile in quanto il ricorrente non aveva fornito alcuna prova.

,

Con riferimento ai documenti la Corte territoriale ha rilevato che quelli tempestivamente prodotti
nulla provavano e che solo in appello il lavoratore aveva prodotto la denuncia di infortunio
all’Inail del 4/2/98, la sentenza penale di condanna dell’amministratore della società del 19/2/04 con
copia delle testimonianze assunte in quel giudizio ,ma si trattava di una produzione tardiva ex art
345 cpci non avendo il lavoratore dedotto di non aver potuto produrre detti documenti

essere prodotti in epoca antecedente. Ha osservato, comunque, che detta documentazione non era
idonea a fornire la prova necessaria . Mancando , pertanto, ogni prova in ordine alla dinamica dei
fatti come allegata dal lavoratore la domanda doveva essere respinta.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione il Tugnoli formulando tre motivi.
Si costituisce la soc Lucchesi , ora Gallazzi depositando controricorso. Il ricorrente ha anche
depositato memoria ex art 378 cpc.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione dell’art 104 disp.
Att cpc ( art 360 n 4 cpc error in procedendo). Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto
l’istante decaduto dalla prova con riferimento a tutti i testi e non soltanto a quello non citato .
Con il secondo motivo denuncia erronea o falsa applicazione dell’art 1218 cc, 2087cc ,
2697 cc, art 41 cp ( art 360 n 3 cpc). Censura la sentenza per aver violato il criterio di ripartizione
dell’onere della prova in materia di responsabilità contrattuale. Osserva che il lavoratore deve
provare soltanto l’obbligazione lavorativa, il danno ed il nesso causale . Nella specie, pur in
mancanza di prova dell’esatta dinamica del sinistro , l’infortunio si è verificato in occasione del
lavoro e non era mai stato dedotto né provato l’intervento di un fattore estraneo all’attività
lavorativa; il Tugnoli , inoltre, non aveva posto in essere alcun comportamento estraneo all’attività
lavorativa o abnorme tale da escludere qualsiasi nesso di causalità con l’attività lavorativa.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione dell’art 421 cpc ( art
360 n 4 cpc) .

tempestivamente per causa a lui non imputabile e trattandosi di documenti che avrebbero potuto

Lamenta che la Corte avrebbe dovuto ammettere la produzione dei documenti ,considerati i
numerosi dati probatori già presenti nel giudizio, e rileva, circa la sentenza penale ,che ,non
essendo stato parte del giudizio, aveva potuto acquisirla in epoca largamente successiva alla
formazione e che ,solo dopo la pronuncia della sentenza qui impugnata,aveva appreso la conferma
in appello ed in Cassazione di detta sentenza. Deduce che l’accertata responsabilità penale del

Sono fondati il primo ed il terzo motivo . Resta assorbito il secondo motivo.
La Corte territoriale è pervenuta al rigetto della domanda del ricorrente in quanto ha ritenuto non
provate le modalità dell’incidente ,sia perché il Tugnoli era stato dichiarato decaduto dalla prova ex
art 104 disp. Att. cpc ,sia in quanto non era possibile ricorrere all’esercizio dei poteri d’ufficio ex art
421 cpc poichè non sussisteva nella fattispecie un’oggettiva incertezza probatoria che giustificasse
l’esercizio di poteri investigativi del giudice, non avendo il Tugnoli fornito alcuna prova della
corrispondenza al vero dei fatti come allegati in ricorso .
Circa la dichiarazione di decadenza ex art 104 cpc la decisione della Corte territoriale è censurabile
atteso che tale pronuncia avrebbe dovuto essere limitata all’unico teste non citato per l’udienza
fissata dal Tribunale per l’inizio della prova testimoniale, restando impregiudicato il diritto del
ricorrente di escutere i restanti testi dallo stesso indicati nel ricorso .
L’avvenuto esercizio da parte del Tribunale del potere allo stesso attribuito di limitare il numero
dei testi da escutere in una udienza non si traduce, in caso di mancata citazione dell’unico teste,
nella decadenza dal diritto all’escussione di tutti gli altri testi. Priva di rilievo è la circostanza che
non risultava individuato il teste nei confronti del quale doveva ritenersi verificata la decadenza,
atteso che la pronuncia non poteva che riferirsi ad uno dei testi già elencati nel ricorso.
Sono taltresVondate le censure mosse dal ricorrente avverso il mancato esercizio dei poteri istruttori
da parte del giudice ex art 421 cpc atteso che la causa forniva dati di indagine ( la denuncia di
infortunio e la sentenza penale di primo grado di condanna del datore di lavoro con copia delle
deposizioni testimoniali assunte in quel giudizio) che legittimavano il ricorso a detti poteri.

datore di lavoro doveva ritenersi elemento sufficiente all’accoglimento della domanda.

Questa Corte ha affermato che “nel rito del lavoro e, in particolare nella materia della previdenza ed
assistenza, dove, per la particolare natura dei rapporti controversi il principio dispositivo va
contemperato con quello di ricerca della verità materiale, quando le risultante di causa offrono
significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio
fondata sull’onere della prova, ma occorre che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già

materiale e idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a
ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti.( cfr Cass SSUU n
11353/2004,n 6592/2000, n 18924/2012)
La Corte d’Appello non si è attenuta a detti principi e la motivazione con la quale ha respinto
l’istanza volta ad ottenere l’esercizio dei poteri ufficiosi del giudice non ha adeguatamente valutato
che il Tugnoli aveva affermato di non aver tempestivamente conosciuto la sentenza penale di
condanna del datore di lavoro ,sebbene depositata qualche mese prima dell’udienza fissata dal
Tribunale per la decisione, in quanto non era stato parte di quel giudizio.
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Alla luce delle considerazioni che pre.~ sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio
alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione perché riesamini la domanda del
ricorrente tenuto conto dei principi sopra formulati , oltre che alla liquidazione delle spese del
presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa
composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Roma 9/4/2013
L’estensore

Il Presidente

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DottssaCinzia CARSELLA

acquisite, eserciti il potere – dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale

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