Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14212 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19189/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SAS SUD INDUSTRIALE SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 100/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del 15.5.08,

depositata il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata

depositata in cancelleria la seguente relazione:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Struttura centralizzata per l’esame

preliminare dei ricorsi civili, Sezione Tributaria;

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 380 bis c.p.c, sulla causa n.

19156/2009;

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti

depositati.

Fatto

OSSERVA

La CTR di Palermo ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 540/04/2004 della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso della società contribuente “Sud Industriale sas” – ed ha così annullato l’avviso di rettifica per IVA 1995 con cui l’Agenzia aveva accertato varie irregolarità contabili o omissioni.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che da una parte competesse all’Ufficio (che non lo aveva fatto) produrre in causa tutta la sua documentazione in suo possesso a giustificazione del contenuto dell’accertamento e che dall’altra il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, nel far salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello, non potesse riferirsi al processo verbale della GdF, il quale ultimo avrebbe dovuto necessariamente essere prodotto in primo grado.

L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo dei due motivi di impugnazione (rubricato come:

“Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 – in relazione all’art. 360 c.p., n. 4”, assistito da idoneo quesito) l’Agenzia si duole che sia stata dal giudice di appello ritenuta inammissibile la produzione in appello del processo verbale di constatazione, già irritualmente prodotto in primo grado perchè non leggibile, sull’assunto che detto documento avrebbe dovuto essere necessariamente prodotto in primo grado.

Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte: “In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado” (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 7329 del 13/05/2003).

Nè conta che il documento in questione fosse proprio il processo verbale di constatazione, il quale peraltro era già stato prodotto, ma non esaminato perchè ritenuto illeggibile.

Il vizio di violazione di legge denunciato risulta perciò evidente, senza esigenza di maggiore approfondimento.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.

che le spese di lite posso essere regolate.

P.Q.M.

La Corte accogli il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Sicilia, che provvederà anche sulle spese del presente grado, in diversa, composizione.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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