Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14212 del 12/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2464/2011 proposto da:

P.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PO 24, presso lo studio dell’avvocato AURELIO GENTILI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO

PELLEGRINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. (OMISSIS) DI CROTONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 922/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/07/2010 r.g.n. 140/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato PELLEGRINO ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 15 luglio 2010) respinge l’appello proposto da P.M. nei confronti della ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) n. (OMISSIS) di Crotone avverso la sentenza del Tribunale di Crotone di rigetto della domanda della P. volta ad ottenere il riconoscimento, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2001, ai fini dell’anzianità di servizio, dei servizi prestati prima di essere stata nominata – in seguito alla vincita di un concorso pubblico – dirigente medico dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ASP n. 5 di Crotone (in data 1 aprile 1999), servizi precisamente prestati come: 1) addetta, in regime convenzionale, al servizio di Guarda Medica, con incarico a tempo indeterminato per 24 ore settimanali (dall’i giugno 1991 al 30 novembre 1995); 2) addetta al Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (SSUEM) 118 (con incarico a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, dall’1 dicembre 1995 al 28 marzo 1999); 3) addetto al Servizio di Pronto Soccorso e Accettazione del Presidio Ospedaliero di Crotone, dall’1 dicembre 1995.

La Corte d’appello di Catanzaro, per quel che qui interessa, precisa che:

a) come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’invocato D.P.C.M. 8 marzo 2001 che individua i criteri per la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali – trovando la sua fonte primaria del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 8, nonchè nel successivo atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi della L. n. 59 del 1997, art. 8, risulta applicabile esclusivamente al personale convenzionato inquadrato nella qualifica di dirigente del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 34 e non può essere applicato, invece, ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego, che vantino servizi convenzionali anteriormente all’assunzione, dandosi, nella suddetta normativa, rilievo soltanto alla esperienza professionale maturata in qualità di dirigente del Servizio Sanitario Nazionale;

b) non emergono ragioni giuridiche che possano spingere ad una applicabilità del suddetto D.P.C.M. in via analogica ovvero da cui possa desumersi una irragionevole disparità di trattamento in danno dell’appellante, dovendosi anzi precisare che una simile situazione, diversamente da quel che sostiene il Dott. B., si verificherebbe proprio se si assoggettassero alla medesima disciplina due situazioni differenti, quali sono quelle dell’appellante e quella di coloro cui si applica il decreto della marzo 2001 richiamato;

c) pertanto anche l’eccezione di incostituzionalità prospettata dall’appellante per asserita violazione dell’art. 3 Cost., è manifestamente infondata.

2.- Il ricorso di P.M. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; la ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) n. (OMISSIS) di Crotone non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1.- Il ricorso è articolato in due motivi.

1.1.- Con il primo motivo si denuncia violazione, falsa interpretazione e applicazione del D.P.C.M. 8 marzo 2001, nonchè insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Si sostiene che la Corte territoriale, con interpretazione non corretta della suddetta normativa e motivazione carente o comunque insufficiente, avrebbe affermato che il suddetto D.P.C.M. può essere applicato alle sole ipotesi in cui l’inquadramento in ruolo del sanitario è avvenuto ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 34 e del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 1-bis e quindi senza un pubblico concorso.

Si sottolinea l’erroneità dell’esclusione, da parte della Corte territoriale, dell’interpretazione analogica, che dovrebbe basarsi sulla identità della prestazione resa dal ricorrente rispetto a quella svolta dai sanitari cui si applica il suddetto decreto.

Si tratterebbe, quindi, di situazioni del tutto sovrapponibili, senza che abbia alcuna rilevanza la differente modalità di inquadramento che non viene in considerazione nel presente giudizio.

1.2.- Con il secondo motivo si ripropone eccezione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 2-bis, per asserito contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui, ai fini della valutazione dell’anzianità di servizio, non include espressamente i medici assunti con pubblico concorso, limitando irragionevolmente il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai medici assunti ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 1-bis, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c..

2 – Esame delle censure.

2.- Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

3.- Il primo motivo non è fondato, secondo l’orientamento già espresso da questa Corte in analoghe controversie, cui il Collegio intende dare continuità (vedi, per tutte: Cass. 29 luglio 2008, n. 20581; Cass. 9 giugno 2009, n. 13236; Cass. 25 marzo 2015, n. 6014;

Cass. 8 maggio 2015, n. 9384; Cass. 7 settembre 2015, n. 17695; Cass. 8 aprile 2016, n. 6899).

3.1.- In tali sentenze è stato precisato che:

a) l’articolo unico del D.P.C.M. 8 marzo 2001 – invocato dal ricorrente – è norma secondaria essendo stato emanato per dettare i criteri per la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi;

b) II decreto, infatti, richiama nel preambolo le fonti primarie di autorizzazione e, in particolare, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 2-bis, che rinvia ad un atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi della L. n. 59 del 1997, art. 8, l’individuazione dei criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale dal suddetto personale sanitario, al fine dell’attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 34; si tratta dunque di una normativa avente carattere eccezionale, che riguarda solo i soggetti tassativamente indicati dal decreto stesso, trattandosi di una disposizione di stretta esegesi, limitata ai fini e agli effetti ivi previsti e non interpretabile nè in via analogica nè in via estensiva (vedi Cass. n. 20581 del 2008; Cass. n. 6014 del 2015);

c) peraltro, in materia di medici convenzionati, è da escludere che nell’ordinamento sia rinvenibile un principio generale, ancorchè settoriale, di assimilazione delle prestazioni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, L. n. 833 del 1978, ex art. 48, a quelle rientranti nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, attesa l’assenza nei rapporti d’opera professionale (pur caratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisito della subordinazione, dovendosi ritenere che le disposizioni che estendono l’applicabilità della normativa del pubblico impiego con equiparazione alle prestazioni subordinate abbiano carattere speciale ed eccezionale e siano insuscettiblli di essere applicate al di fuori dei casi considerati (nello stesso senso anche Corte costituzionale: ordinanza n. 128 del 1998, sentenza n. 293 del 1997);

d) conseguentemente, Il D.P.C.M. 8 marzo 2001 – che individua i criteri per la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali – nel trovare la sua fonte primaria nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 8, nonchè nel successivo atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi della L. n. 59 del 1997, art. 8, può essere applicato esclusivamente al personale convenzionato inquadrato nella qualifica di dirigente del servizio sanitario nazionale ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 34, e non può essere esteso ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego, che vantino servizi convenzionali anteriormente all’assunzione. Va, infatti, precisato che l’applicazione della normativa di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2001 – concernente la riconoscibilità dei servizi al personale convenzionato inquadrato nella qualifica di dirigente del Servizio sanitario nazionale per effetto del D.Lgs. n. 502 del 1992 – ha carattere eccezionale e riguarda solo i soggetti tassativamente indicati dai decreto, per cui non può essere estesa ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego che vantino servizi convenzionali anteriormente all’assunzione ai fini dell’attuazione degli artt. 3 o 5 del CCNL 8 giugno 2000 li biennio economico, recando il predetto D.P.C.M. una normativa speciale non suscettibile di applicazione non solo analogica, ma neppure estensiva.

3.2.- A ciò può aggiungersi che, come sottolineato dalla Corte costituzionale, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 1-

bis (aggiunto dal D.Lgs. n. 517 del 1993, poi sostituito del D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 8 e, infine, modificato del D.Lgs. n. 254 del 2000, art. 8) è da configurare come una norma di carattere transitorio volta a consentire l’inquadramento nel ruolo sanitario, previa maturazione del requisito consistente nel possesso di cinque anni di servizio a tempo indeterminato, dei soli medici addetti alle aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che fossero in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Corte costituzionale, ordinanza n. 189 del 2009).

Tale norma, infatti, è stata emanata nella fase di riordino della disciplina in materia sanitaria e nelle more della riorganizzazione dei servizi e della definizione dei nuovi modelli organizzativi onde ridurre il numero delle convenzioni in atto al fine di accelerare –

nel quadro del processo di revisione e superamento del regime delle convenzioni attuato dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 e successive modificazioni, in conformità anche con il principio dell’unicità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, introdotto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 7 – la transizione al nuovo sistema disciplinato del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. da 8-bis a 8-octies (Corte costituzionale, sentenza n. 243 del 1996; ordinanza n. 174 del 2000).

Il Giudice delle leggi ha anche precisato che, nel suddetto quadro, la distinzione introdotta tra gli specialisti ambulatoriali convenzionati, ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro, in relazione all’età ed alla titolarità di un trattamento di quiescenza, non appare priva di ragionevole giustificazione, in quanto ispirata ad esigenze di migliore funzionalità del servizio, sicchè, sotto tale profilo, è da escludere che la normativa in oggetto violi l’art. 3 Cost..

Può specificarsi ciò vale anche con riguardo alle diverse modalità di inquadramento in ruolo dei sanitari, che anch’esse rappresentano un ulteriore elemento di non sovrapponibilità delle differenti situazioni, oltre a non venire in considerazione nel presente giudizio, come afferma la stessa ricorrente.

4.- Per quel che attiene al secondo motivo appare opportuno ricordare che, in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte – che trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale – siccome ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, comma 2, l’eccezione di incostituzionalità può essere riproposta all’inizio di ogni grado ulteriore del processo, l’eventuale erroneità della valutazione del giudice che, nel provvedimento Impugnato, la abbia ritenuta manifestamente irrilevante o infondata, è del tutto ininfluente alla luce della possibilità che il giudice del gravame – ivi compresa la Corte di cassazione –

sia sollecitato a compiere una nuova autonoma delibazione della questione, in ipotesi difforme da quella effettuata dal giudice del precedente grado.

Pertanto, un eventuale sollecitazione al giudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale non può essere prospettata come “motivo di ricorso per cassazione” perchè la pronuncia di manifesta irrilevanza e/o infondatezza della relativa eccezione non può essere configurata come vizio della sentenza impugnata idoneo a determinarne l’annullamento da parte di questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 10 ottobre 1985, n. 4931; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406; Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990;

Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; nonchè Cass. SU 29 marzo 2013, n. 7929; Corte cost. sentenze n. 263 del 1994 e n. 1 del 2014).

Peraltro, il rilevato carattere di norma transitoria ed eccezionale da attribuire del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 1-bis – che è la norma assunta dal ricorrente a tertium comparationis – conferma la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di cui si rinnova in questa sede la richiesta di proposizione, essendo pacifico che simili norme, di regola, non possono essere invocate nell’ambito del giudizio di razionalità-

equità di cui all’art. 3 Cost.. E questo, nella specie, è emblematicamente confermato dalla impossibilità di comparazione del trattamento riservato alle diverse categorie di professionisti convenzionati, affermato dalla stessa Corte costituzionale sul rilievo secondo cui il relativo di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è assoggettato a discipline organizzative ed economiche caratterizzate da una pluralità di elementi di differenziazione (vedi per tutte: Corte costituzionale, ordinanza n. 174 del 2000).

3 – Conclusioni.

5.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto la ASP n. (OMISSIS) di Crotone non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta. Nulla spese per il presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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